Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il contribuente, che ha ceduto a terzi una prozione del suo immobile, non è esente da imposizione fiscale

La norma penale non esclude che si possa distinguere tra parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e parte immobiliare ceduta a qualsiasi titolo ai terzi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
4 Ott, 2016

“La plusvalenza derivante dalla rivendita dell'immobile entro il quinquennio è imponibile per la parte data in locazione anche se una porzione dello stesso immobile è stata adibita ad abitazione principale”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n.37169 del 7 settembre 2016 in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'articolo 4 del Dlgs 74/2000.

I fatti di causa. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza, riformava integralmente la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Orvieto aveva assolto Tizio dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4.

In particolare, accogliendo il ricorso del PM, la Corte territoriale affermava la sussistenza della penale responsabilità di Tizio in ordine a detto reato, rilevando la non vincolatività della conciliazione intervenuta nella sede tributaria amministrativa; per l'effetto Tizio veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione.

Prima di affrontare l'interpretazione delle Cassazione occorre esaminare gli aspetti normativi e giurisprudenziali della questione sottesa al presente commento.

I redditi diversi. L'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: … b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

Il reato di dichiarazione infedele. L'art. 4, primo comma, delD.Lgs. n. 74 del 2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) modificato D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, attualmente prevede che “è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b)l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni”.

Dichiarazione dei canoni di locazione alloggio portiere

L'interpretazione del ricorrente. La questione posta in concreto era quella della rilevanza dell'uso promiscuo di un immobile abitativo di proprietà di Tizio, acquistato per l'intero (quota di 5/6) nel 2004 e per l'intero rivenduto nel quinquennio successivo (2007), che appunto in parte era stato utilizzato quale abitazione principale dalla figlia dell'imputato ed in parte era stato locato.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione - sezione penale Sez. III - del 07-09-2016, n. 37169
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento