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La mediazione obbligatoria ed il soddisfacimento della condizione di procedibilità alla luce della riforma Cartabia.

È necessario che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato.
Avv. Mauro Stucchi 
13 Ago, 2024

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1253 del 22.04.2024, ha evidenziato che affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato.

Condizioni per la procedibilità della domanda in mediazione

In una controversia avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo la domanda veniva dichiarata improcedibile in quanto, secondo il Tribunale l'esperimento del tentativo di mediazione non doveva essere effettivo ed anche in caso di mediazione conclusa negativamente, essa non poteva ridursi a mero onere processuale.

Precisamente, il Tribunale di Nocera Inferiore precisava che affinché una condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta però non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore.

Giurisprudenza sulla partecipazione alla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha evidenziato un principio già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 8473/2019, 19596/2020, 13029/2022.

La Suprema Corte ha statuito che la condizione di procedibilità debba ritenersi assolta "con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione."

Con il termine "primo incontro", deve intendersi, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis del D. Lgs. 28/2010, non già quello preposto dal legislatore a soli fini informativi, bensì il primo incontro di mediazione vera e propria e pertanto la mediazione deve necessariamente essere avviata.

La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che occorre un'effettiva partecipazione delle parti ma è sufficiente che le parti siano presenti anche mediante propri delegati, muniti di procura sostanziale.

Il quadro normativo La mediazione è condizione di procedibilità nei seguenti casi di:

  1. mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010: la riforma Cartabia ha esteso l'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria anche ad ulteriori materie ed in particolare alle questioni relative all'associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d'opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura;
  2. mediazione prevista sulla base di una previsione contrattuale, sulla base dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato (art. 5 sexies d.lgs. 28/2010);
  3. mediazione delegata ex art. 5 quater d.lgs. 28/2010; la riforma ha ampliato i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l'esperimento di un tentativo di mediazione. L'ordinanza dovrà indicare la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.

La condizione di procedibilità può dirsi assolta quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

A) la mediazione è stata instaurata davanti ad un organismo competente, ossia avanti ad un organismo di mediazione del luogo del Tribunale competente a decidere la futura controversia.

La competenza viene regolata essenzialmente dalle norme sulla competenza previste dal codice di procedura civile con la possibilità di derogarvi per espressa volontà delle parti.

B) l'oggetto della domanda è conforme all'oggetto del giudizio. L' art. 4 co.2 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

L'istanza di mediazione deve avere ad oggetto le medesime pretese che verranno avanzate nella successiva fase giudiziale.

La difformità tra oggetto e ragioni dell'istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio fa venir meno la condizione di procedibilità.

C) le parti sono presenti con i loro avvocati. Nel caso in cui all'incontro davanti al mediatore compaiono soli i difensori, anche se in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo mediazione, come si desume dalla lettura coordinata del l'art. 5, comma 1-bis e dell'art. 8, che prevedono che le parti esperiscano la mediazione con l'assistenza degli avvocati, e questo implica la presenza degli assistiti.

Le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

L' art. 12 bis del D.lgs n. 28/2010 regolamenta le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

In particolare: dalla mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova; il giudice può sanzionare la parte che non ha partecipato al primo incontro senza un giustificato motivo con una condanna al pagamento di una somma corrispondente a quella del contributo unificato dovuto per il processo; la mancata partecipazione della parte alla mediazione, quando è condizione di procedibilità della domanda in giudizio, può determinare anche una condanna al pagamento di una somma in favore della parte che ne faccia richiesta.

Sentenza
Scarica Trib. Nocera Inferiore 22 aprile 2024 n. 1253
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