La giurisprudenza, di merito e legittimità, ancora dibatte sul punto.
Tutto prende le mosse dalla formulazione dell'art. 1129, 14° comma, c.c. post Riforma del 2012, laddove la norma prevede che
"l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta", tralasciando per ora la confusione che ingenera quell'espressione "per l'attività svolta", anziché "da svolgere", dato che il mandato inizia dopo la nomina e non prima, ma tant'è.
Peccato, come abbiamo più volte sottolineato su questa rivista, che il Legislatore abbia dimenticato di spiegarci:
- entro quando debba avvenire questa 'accettazione dell'incarico'
- a chi vada indirizzata, dato che l'Amministratore neo - eletto è divenuto rappresentante del Condominio (all'Amministratore uscente? a tutti i condòmini? E dove reperire i loro indirizzi?)
- quale forma debba avere
La giurisprudenza, anch'essa trovatasi dinnanzi a questi interrogativi, ha dapprima riqualificato il mandato con rappresentanza Amministratore - Condominio come una fattispecie a formazione progressiva, mutuando dalla scienza dei contratti ed evidenziando come la nomina dovrebbe fungere come proposta e l'accettazione dell'incarico come, appunto, accettazione, con la conclusione formale del contratto e lo scambio dei consensi.
Sebbene, in realtà, la proposta vera e propria dovrebbe essere intesa come la c.d. 'offerta' o 'preventivo' che i candidati / aspiranti Amministratori sottopongono all'Assemblea riunita per la scelta ed è allora in quella sede che, opportunamente, l'Assemblea dovrebbe avere a disposizione tutti gli elementi atti ad effettuare una valutazione della figura che si va ad eleggere, non esclusa la somma che costui richiede per lo svolgimento dell'incarico.
Da qui, la giurisprudenza, specie quella di merito, ha adottato posizioni graniticamente volte a negare ogni validità - cioè, comminare la nullità - ogni qual volta la delibera di nomina (stesso discorso vale per la conferma, a mente del disposto dell'art. 1129, 14° comma, c.c.) non indichi specificamente "viene nominato Tizio per un compenso annuale di Euro…".
Di recente, la Cassazione, tentando di mitigare posizioni rigoriste e spirito pratico, ha adottato la seguente decisione:
"la delibera tramite cui si nomina l'amministratore senza specificare il compenso risulta nulla, a meno che non siano richiamate e allegate, alla medesima, le comunicazioni inviate ai condòmini con l'indicazione dell'importo da corrispondere.
La nomina dell'amministratore, a seguito della riforma del 2012, si struttura quale scambio di proposta e accettazione, così come si desume dai commi 2 e 14 dell'articolo 1129 del Cc, come pure dall'articolo 1130 del Cc, il quale dispone che la nomina deve essere annotata in apposito registro e, più in generale, la delibera di nomina e il correlato contratto di amministrazione devono avere forma scritta.", cosicché, sempre secondo gli Ermellini, l'art. 1129, 14° comma, c.c. disciplina un'ipotesi di nullità testuale, sicchè la specifica indicazione del compenso diviene necessaria anche in caso di rinnovo dell'incarico (non solamente, quindi, per la prima nomina) e non può ritenersi implicita (Cassaz., sentenza n. 12927 del 22 aprile 2022).
La Cassazione del 2022, insomma, compie un passo in più, sostenendo che la delibera di nomina è sì nulla se non viene indicato il compenso, ma può essere salvata se in essa sono richiamate e ad essa sono allegate le comunicazioni inviate ai condòmini con specificazione del compenso: comunicazioni che l'Amministratore già in carica potrebbe fare in caso di conferma, ma che sono alquanto difficili da immaginare per l'Amministratore neo eletto, che essendo esterno al Condominio non ha titolo né possibilità di inviare comunicazioni ai condòmini che lo hanno eletto.
Altra questione, il recupero della nomina/conferma con approvazione del rendiconto: secondo recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 1105/2023), ciò è possibile, anche se nel caso vagliato non era stata contestata la nullità della nomina, bensì l'importo a titolo di compenso, pur essendo argomentazione debole, dato che la nullità è rilevabile d'ufficio.
Come visto sopra, invece, la Cassazione sostiene che l'art. 1129, 14° comma, c.c. disponga una nullità testuale che non può essere recuperata implicitamente dall'approvazione di altri documenti pur contenenti l'indicazione del compenso - il rendiconto.
In altra recente pronuncia, altro giudice di merito, la Corte d'Appello di Bari, ha esteso il ragionamento al preventivo di spesa.
Il Supercondominio evocato in quella sede, del quale si impugnava la delibera di conferma dell'Amministratore, aveva tentato di difendere la delibera sostenendo che era stato approvato, nella stessa Assemblea che aveva confermato l'Amministratore, il bilancio preventivo, il quale conteneva l'indicazione del compenso dell'Amministratore, ciò che, secondo il Supercondominio, avrebbe sanato l'iniziale mancanza.
La Corte d'Appello però richiama proprio la pronuncia citata sopra della Cassazione, laddove si specifica che il requisito formale della nomina non possa ritenersi implicito nella delibera di approvazione del rendiconto - ne dobbiamo dedurre, a maggior ragione, in quella che approvi il preventivo.
Questione non peregrina e controversa, atteso che invece altri Giudici di merito hanno 'recuperato' la validità della nomina / conferma dell'Amministratore proprio in virtù dell'indicazione del compenso nel preventivo di spesa.