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La mancata allegazione del bilancio consuntivo all'avviso di convocazione non comporta alcuna lesione al diritto di informazione del condomino

I giudici lombardi del gravame pongono l'accento su alcuni aspetti della convocazione dell'assemblea condominiale in particolare dell'allegazione dei bilanci all'avviso di convocazione.
Avv. Nicola Frivoli 
8 Mag, 2025

Con sentenza emessa in data 13 aprile 2025, n. 1035, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto su dodici motivi di censura da parte degli appellanti, avverso pronuncia emessa dal Tribunale di primo grado, avente ad oggetto l'impugnativa a delibere condominiali

Con il giudizio di prime cure, il giudice milanese aveva rigettato i motivi di impugnativa proposti dagli attori in ordine alla dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza di due video assemblee, e delle relative delibere, nonché dei provvedimenti dell'amministratore di convocazione e di modalità d svolgimento di dette assemblee.

Avverso tale pronuncia, veniva proposto l'appello e gli appellanti chiedevano la riforma della pronuncia di primo grado, con dodici motivi di censura.

Si costituiva il Condominio il quale chiedeva il rigetto del gravame, la conferma della pronuncia di prime cure, nonché la formazione del giudicato interno rispetto ai capi della sentenza con cui non erano state accolte le domande attoree non riproposte in sede di appello.

Nella disamina della pronuncia della Corte territoriale emergono una molteplicità di motivi di censura, però si pone l'accento solo su alcuni di rilievo dal punto di vista giuridico.

Il principio della "ragione di liquidità"

La Corte d'appello riteneva del tutto infondata la censura mossa dagli appellanti in ordine la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza impugnata.

In tale senso, si era più volte pronunciata la Suprema Corte, la quale ha evidenziato che la decisione avente ad oggetto un coacervo di profili di merito che risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, tali da evitare sovrapposizioni e non assorbite, evitando un esito del giudizio divergente.

Si deve, quindi, precisare che l'applicabilità del principio della "ragione più liquida" viene in ogni caso a postulare che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni pure sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio, laddove il principio in questione non potrà operare nell'ipotesi in cui le diverse "ragioni" si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili (Cass. civ. sez. II, 9 gennaio 2024, n. 693; Cass. civ. 08 novembre 2021, n. 32560; Cass. civ. sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555).

Dunque, l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quanto le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte.

Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. civ. sez. VI, 28 gennaio 2025, n. 2033; Cass. civ. 17 aprile 2024, n. 10465; Cass. civ. sez. II, 9 maggio 2018, n. 11150; Cass. civ. sez. III, 22 giugno 2015, n. 12864; Cass. civ. sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979; Cass. civ. 23 febbraio 2007, n. 4208).

Mancata allegazione del bilancio consuntivo e del riparto: irrilevanza

Nella disamina dei motivi di gravame, la Corte territoriale rimarcava che la mancata allegazione all'avviso di convocazione del bilancio consuntivo e dei riparti, non produceva alcuna illegittimità del verbale assembleare e delle decisioni presa sul punto con apposita deliberazione, non configurando una grave lesione dell'interesse dei condomini.

In altri termini, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (in tal senso Cass. civ. sez. VI, 14 giugno 2018, n. 15587; Cass. civ. sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966).

Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. civ. sez. II, 19 settembre 2014, n. 19799).

Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass. civ. sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210).

In buona sostanza, non è necessaria l'allegazione del rendiconto in sede di convocazione (Cass. civ. sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21271).

Illegittimità della convocazione per non aver trasmesso ai condomini il verbale precedente: infondata

La Corte d'appello osservava, altresì, come irrilevanti fossero le contestazioni delle appellanti in ordine al mancato invio del precedente verbale assembleare, posto che l'obbligo di invio sussiste solo in capo agli assenti e non già nei confronti dei presenti; infatti i detti condomini-appellanti erano presenti alla precedente adunanza, determinando l'immediata conoscenza delle decisioni prese in tale sede e delle eventuali irregolarità.

Ne consegue che il merito ritardo dell'invio del verbale, non incide sulla sua validità bensì solo sulla decorrenza del termine utile per impugnarla (Cass. civ. sez. II, 14 dicembre 2016, n.25791).

La mancanza della firma in originale del Presidente: rigetto

Anche tale doglianza è stata ritenuta infondata dalla Corte d'Appello, per l'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non sussistendo alcuna disposizione di legge che prescriva, a pena di invalidità che le delibere dell'assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (vedi Cass. civ. sez. II, 13 novembre 2009, n. 24132).

Per completezza, la sottoscrizione del verbale assolve pertanto, unicamente, la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (cfr. Cass. civ. sez. II 29 marzo 2024, n. 8577; Cass. civ. sez. VI-II, 16 novembre 2017, n. 27163).

Mancata indicazione luogo fisico per lo svolgimento dell'assemblea

Anche la censura mossa dagli appellanti in ordine alla mancata indicazione nell'avviso di convocazione del luogo fisico ove partecipare in presenza, nonostante le due assemblee fossero in videoconferenza, è stata considerata dalla Corte territoriale infondata perché l'amministratore aveva precisato nel detto atto di convocazione, ex art. 66, comma, disp. att. c.c., che l'adunanza di sarebbe tenuta presso il suo studio in prima convocazione, ed in seconda convocazione con modalità telematica tramite video assemblea così come previsto dalla normativa.

Infine, la Corte lombarda ha ritenuto del tutto infondati anche le ragioni afferenti, l'omessa pronuncia sugli illegittimi addebiti delle spese straordinarie di citofoni e centrali elettriche, questioni riutenute non affrontate dal giudice di primo grado, così come l'omesso rispetto delle regole del COVID 19 vigenti nel calcolo del quorum, e sulla omessa ed erronea motivazione in merito all'illegittimità delle deleghe, evidenziando che tale eccezione deve essere sempre sollevata dal condomino interessato e che si ritenga falsamente rappresentato.

Obbligo informativo e revoca giudiziale per l'amministratore di condominio. Prime applicazioni giurisprudenziali.

Riflessioni conclusive in ordine alla pronuncia della Corte d'appello lombarda

La Corte territoriale gravame ha giustamente rigettato il gravame, nonostante le molteplici censure mosse alla pronuncia di prime cura, ritenendo i motivi di appello tutti infondati, approfondendo, con minuzia di particolari, alcune tematica interessanti, in particolare che la mancata allegazione del bilancio consuntivo e del riparto, non configura una grave lesione dell'interesse dei condomini nel diritto di informazione.

Di grande rilievo anche avere esaminato il principio della "ragione più liquida" fondamentale per le decisioni da prendersi contenenti una molteplicità di aspetti non sovrapponibili tra di loro.

Sentenza
Scarica App. Milano 13 aprile 2025 n. 1035

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