Con pronuncia emessa in data 17 febbraio 2025, n. 234 il Tribunale di Avellino rigettava il gravame avverso sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace competente, con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo intentata da un condomino afferente il mancato pagamento di compensi professionali maturati in favore del ricorrente, per l'attività svolta per un condominio, a carico dei condomini morosi, individuati pro-quota, in base ai millesimi, cui l'appellante. Nel giudizio di prime cure, veniva chiamato in causa anche l'amministratore di condominio.
La detta appellante si lamentava dell'ingiustizia di tale pronuncia per l'erronea, contraddittoria, carente motivazione, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva l'appellato condominio che chiedeva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, per violazone degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e concludeva per il rigetto dell'impugnativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello
Dalla disamina della pronuncia, il giudice del gravame riteneva del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., posto che l'atto di appello contiene ed esprime ragioni di doglianza sui punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che l'appellante aspira a veder riformati (in tal senso Cass. S.U. 16 novembre 2017, n. 27199).
Il creditore procedente può munirsi di più titoli esecutivi
È del tutto infondata la censura mossa dalla debitrice-appellante inerente l'emissione della sentenza solo nei confronti della stessa e non anche nei confronti del condominio, nonché non esiste alcuna duplicazioni di titolo da parte del creditore-appellato
Il Tribunale di Avellino ha osservato che il decreto ingiuntivo emesso e confermato in primo grado, offre al creditore una tutela maggiore, costituendo titolo valido per l'iscrizione della ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 655 c.p.c. Il creditore, ha, quindi, la possibilità di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito e nei confronti del medesimo debitore nel rispetto del principio di consumazione dell'azione e del divieto del bis in idem secondo cui, il creditore non può instaurare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio, del principio dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ed infine, nel rispetto del principio che vieta l'abuso di diritto (Cass. civ. 28 novembre 2019, n. 21768).
Legittimità dell'azione monitoria del creditore per compensi professionali
Perciò risulta del tutto infondata la cesura dell'appellante eccepita per la carenza di interesse ad agire dell'appellato nell'espletata azione monitoria. Tale motivo di appello è privo di qualsivoglia fondamento, atteso che il difensore ha ricevuto incarico dal condominio, e le spettanze professionali sono legittime perché conferite per delle azioni da espletarsi, ed eseguite, sicché il credito dell'appellato è legittimo, avente tutti i requisiti stabiliti dall'art. 633 c.p.c.
Illegittima la chiamata in causa dell'amministratore di condominio
Il giudice competente sottolinea che la chiamata in causa dell'amministratore di condominio, volta a far valere la responsabilità dello stesso per l'inadempimento di obblighi scaturenti dal rapporto di mandato, seppure si intendesse valida, in quanto formulata dal difensore della parte opponente, munito di tale potere, sarebbe comunque inammissibile, in quanto riguardante il rapporto interno tra mandante e mandatario, a cui è estraneo il professionista. Sicché, ne consegue, la spiegata domanda riconvenzionale dell'appellante nel giudizio di primo grado, è inammissibile perché tra le domande non vi è comunanza né sotto il profilo soggettivo delle parti, né sotto il profilo oggettivo della causa petendi, con conseguente insussistenza di un qualunque collegamento oggettivo che possa giustificare il simultaneus processus pur in assenza di dipendenza dei titoli.
Azione di recupero crediti attivata dall'amministratore di condominio
Condivisibile la decisione presa dal Giudice di Pace, confermato dal giudice del gravame, che ha rilevato il ruolo dell'amministratore di condominio di poter, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, proporre opposizione a decreto ingiuntivo nonché impugnare sentenze per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dall'amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali ovvero resistere all'impugnazione della delibera assembleare (Cass. civ. sez. II, 13 dicembre 2022, n.36245; Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24302).
La legittimazione processuale dell'amministratore di condominio nelle controversie condominiali
Va evidenziato che la legittimazione passiva prevista dall'art. 1131, comma 2, c.c., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 2014, n. 25634).
Infatti, sempre ai sensi dell'art. 1131 comma 2, la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio; in tal caso l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea.
La presenza in giudizio dell'amministratore, esclude, dunque, la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i condomini (Cass. civ. sez. II, 16 aprile 2007 n. 9093).
In altri termini, in tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio (Cass. civ. sez. III, 6 maggio 2015, n. 8998; Cass. civ. sez. II, 4 febbraio 2014, n. 2438).
Per completezza, quanto sostenuto dall'appellante circa l'omessa informativa all'assemblea da parte dell'amministratore di condominio, con susseguente presunto mancato suo adempimento agli obblighi previsti dall'art. 1713 c.c., quale mandatario da sé rappresentato, si appalesa priva di fondatezza alla luce di quanto precedentemente precisato; bisogna, altresì, rilevare che l'eccepita violazione ad opera del detto amministratore del disposto di cui all'art. 1131 comma 3 c.c., con le conseguenze di cui all'art. 1131 comma 4 c.c. (per cui l'amministratore che non adempie all'obbligo di cui al comma 3 può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni) cade.
Riflessioni conclusive sulla legittimazione dell'amministratore di condominio
È assolutamente condivisibile la decisione del giudice campano, poiché sono da considerare del tutte infondate le censure mosse dall'appellata, in particolare in ordine al contegno tenuto dall'amministratore di condominio da considerarsi assolutamente legittimo, nel rispetto dell'esercizio della rappresentanza processuale sia dal lato attivo che passivo, ex art. 1131 c.c.