Come è noto guidare in stato di ebbrezza a causa dell'uso di bevande alcoliche è reato. Si ricorda che le sanzioni per chi guida in queste condizioni variano in base al tasso alcolemico rilevato (tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa da € 543 a € 2.170 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi; tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da € 800 a € 3.200 e arresto fino a 6 mesi, con sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno; tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto da 6 mesi a 1 anno, con sospensione della patente da 1 a 2 anni (in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, si applicano le stesse sanzioni previste per il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
In caso di recidiva nel biennio, la patente è revocata. In ogni caso, se un conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate e il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni (le sanzioni possono essere aumentate se il reato è commesso di notte, dopo le 22 e prima delle 7; le sanzioni possono essere sostituite con lavori di pubblica utilità, e in caso di violazione degli obblighi connessi, si può ripristinare la pena originale). È importante stabilire l'applicabilità del Codice della Strada e delle sue aggravanti in aree private condominiali.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 10000 del 12 marzo 2025.
Giudizio su guida in stato di ebbrezza in parcheggio condominiale
Il Tribunale condannava l'imputato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di aver commesso il reato entro i primi tre anni dal conseguimento della patente e di aver provocato un incidente stradale. Il sinistro avveniva in un parcheggio condominiale, dove l'imputato aveva perso il controllo del veicolo, causando danni ad altre auto in sosta, a un lampione e alle mura esterne. La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado. In risposta a questa decisione, il difensore dell'imputato presentava ricorso per Cassazione.
Il ricorrente sosteneva che l'aggravante legata alla causazione di un incidente stradale non fosse applicabile perché il sinistro era avvenuto in un'area privata condominiale, priva di barriere o delimitazioni materiali che regolassero gli accessi.
Da questa prospettiva, riteneva che la Corte d'Appello avesse travisato un fatto rilevante, cioè avesse male interpretato o valutato in modo errato la circostanza secondo cui l'area di parcheggio condominiale in cui è avvenuto il sinistro fosse liberamente accessibile al pubblico.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, concludeva ritenendo il ricorso inammissibile.
La Cassazione ha confermato l'applicazione dell'aggravante per incidente stradale anche in un'area condominiale destinata al transito di veicoli. I giudici supremi hanno notato che una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeterminato di veicoli e persone.
Del resto, come ha evidenziato la Suprema Corte, i giudici di secondo grado hanno riscontrato che l'imputato guidava in stato di ebbrezza, come dimostrato sia dalle osservazioni degli agenti (odore di alcool, linguaggio sconnesso, perdita di equilibrio) sia dall'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico molto elevato (2,16-2,04 g/l). La Corte ha confermato l'aggravante, spiegando che l'incidente stradale include qualsiasi evento che interrompa il normale svolgimento della circolazione e crea pericolo per la collettività, anche senza il coinvolgimento di altri veicoli o persone.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Applicabilità del Codice della Strada in aree condominiali e obblighi assicurativi
Il Codice della Strada si applica non solo alle strade pubbliche, ma anche alle aree private che, per loro natura, sono aperte al transito e all'uso da parte del pubblico. L'obiettivo di questa interpretazione è duplice.
In primo luogo il Legislatore ha voluto garantire che anche in queste aree valgano norme concernenti il comportamento alla guida, riducendo i rischi di incidenti o situazioni pericolose.
Inoltre si è voluto applicare standard uniformi per evitare conseguenze negative legate a comportamenti imprudenti o violazioni del Codice.
Questa estensione giuridica rafforza la disciplina e la sicurezza nei luoghi in cui il pubblico accede regolarmente, anche se tali aree sono formalmente di proprietà privata. In considerazione di quanto sopra la Cassazione ha precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza è applicabile anche se commesso all'interno di un'area condominiale, purché questa sia liberamente accessibile al pubblico e dunque soggetta al Codice della Strada.
Si ricorda che il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023) ha introdotto importanti novità in tema di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi, ampliando la categoria dei veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa. Tra le principali modifiche, il decreto estende l'obbligo assicurativo anche ai veicoli situati in aree private, includendo il rischio statico.
Questa evoluzione normativa mira a garantire una maggiore tutela della sicurezza e della circolazione, seguendo gli orientamenti già riconosciuti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In ogni caso la Cassazione ha precisato che per incidenti in aree private (anche condominiali) si può richiedere l'indennizzo diretto al proprio assicuratore (Cass. civ., sez. III, 27/03/2024, n. 8244).