La facoltà di usare il bene comune, non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
La vicenda. Nel caso in esame, l'Agenzia aveva disconosciuto i benefici fiscali prima casa in quanto il contribuente non poteva fruire delle agevolazioni previste per l'acquisto dell'abitazione principale, dal momento che i benefici erano già stati utilizzati in sede di acquisto della casa coniugale.
Il contribuente eccepiva però di essersi legalmente separato e poi di aver divorziato dalla ex moglie, alla quale era rimasta la disponibilità dell'immobile cointestato, ove tuttora la donna risiede con i figli minori della coppia.
Il ragionamento della CTP di Reggio Emilia. I giudici, contrariamente a quanto evidenziato dall'Agenzia, evidenziano come il divorzio e l'assegnazione della casa coniugale a uno solo dei due ex partner «non consentono di destinare l'immobile ad abitazione di uno dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative».
Di conseguenza, il contribuente aveva quindi diritto ad avvalersi nuovamente delle agevolazioni sul secondo acquisto immobiliare.
In conclusione, se la casa coniugale, acquistata in comunione dei beni con i benefici fiscali, è stata assegnata in esclusiva alla ex moglie, un marito può comprare un'altra abitazione e avvalersi nuovamente degli sconti tributari. Ciò in quanto il primo immobile è inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del marito.
Precedente giurisprudenziale. Secondo la Cassazione, l'ex moglie che acquista una nuova casa ha diritto a ottenere l'agevolazione, anche se già comproprietaria al 50% di un altro immobile insieme al marito da cui si è separata.
Tale ultimo immobile, acquistato in regime di comunione legale, è stato assegnato dal Tribunale al consorte, dunque, lei, non può disporne ai fini abitativi. (Cass. civ., ord. 22 ottobre 2014 n. 22490) In tal vicenda, le lamentele avanzate dall'Amministrazione non hanno, infatti, convinto gli Ermellini: a cominciare dall'asserita mendacia delle dichiarazioni rese in sede di acquisto della nuova casa, dal momento che la contribuente continuava ad essere comproprietaria con il marito, per passare all'impossibilità di riconoscerle l'agevolazione una seconda volta, avendone già fruito insieme al consorte.