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La domanda di mediazione che impugna la delibera assembleare deve indicare i motivi, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale

In caso di impugnazione di una delibera assembleare, la domanda di mediazione deve specificare motivi e oggetto della contestazione per evitare l'improcedibilità e la decadenza dei termini.
Avv. Mauro Stucchi 
1 Lug, 2025

Il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 530/2025 ha stabilito che in caso di impugnativa della delibera assembleare, la domanda di mediazione, al fine di produrre i suoi effetti giuridici, deve indicare la delibera oggetto di contestazione, l'esplicita formulazione della domanda giudiziale (declaratoria di nullità o annullamento) da promuoversi in caso di esito negativo della mediazione, e una concisa esposizione dei motivi di impugnazione. L'istanza di mediazione priva dei motivi di impugnazione determina l'improcedibilità della domanda giudiziale e non interrompe i termini di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.

Fatto e decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Alfa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Condominio Beta, in persona dell'amministratore p.t., chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 24.02.2023, poiché affetta da vizi di nullità e/o annullabilità per violazione dell'art. 1130 bis c.c. e 1130 n. 7 c.c., mancanza di chiarezza, trasparenza, intellegibilità e veridicità del rendiconto, a causa di entrate ed uscite omesse, nonché gravi omissioni sulle liti in corso e registro di contabilità tenuto senza il criterio di cassa con infedeli annotazioni e pagamenti non registrati.

Si costituiva il Condominio Beta, che eccepiva l'invalidità del procedimento di mediazione introdotto dal Condomino Alfa, e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare l' improcedibilità della domanda proposta e la decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera per il decorso del termine previsto dall'art. 1137 c.c. Il Tribunale di Avellino rigettava la domanda di parte attrice poiché l'oggetto della stessa non era determinato.

L'Organo Giudicante rilevava che non venivano indicati i capi della delibera che si intendevano impugnare, né venivano rappresentati (neppure in maniera sintetica) i motivi per i quali gli stessi capi (non indicati) sarebbero stati nulli e/o annullabili, con totale assenza nell'istanza di mediazione degli elementi di fatto oggetto della pretesa dell'attore che non avevano consentito l'espletamento della mediazione. Il Tribunale di Avellino nella motivazione richiama la giurisprudenza (es. Tribunale di Roma, sent. n. 259/2022; Trib. Roma sent. n. 20160/2021; Cass. n. 29333 del 13.11.2019; Trib. Mantova 23.1.2019; Trib. Pordenone 18.02.2019) che stabilisce l'obbligo di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale.

In mancanza di tale corrispondenza, la mediazione deve infatti da ritenersi invalida, e non produttiva dell'effetto interruttivo e del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere condominiali.

Il Tribunale precisa inoltre che, nel contesto delle impugnazioni condominiali, l'istanza di mediazione serve anche a evitare la decadenza: una mediazione invalidamente svolta non può essere sanata da un successivo rinvio, poiché non sospende il termine.

Avv. Valentina Papanice Coronavirus, mediazione e impugnazione delle delibere

La normativa

Il D. Lgs. 28/2010 art. 5 comma 1 prevede l'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale per cui il condomino è tenuto a depositare l'istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di esito negativo del tentativo di composizione della lite, procedere con la domanda giudiziale.

I riflessi processuali relativi al rigoroso rispetto del termine decadenziale trovano un primo conforto nell'articolo 8 del d.lgs. 28 del 2010 ove si precisa che: la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante.

La parte istante non può ritenersi liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l'Organismo, ma piuttosto è onerata a comunicare all'altra l'istanza di mediazione in maniera soddisfacente per rendere edotto il condominio dei motivi di doglianza ( art. 5, 6 comma, del d.lgs. n. 28/2010, ove si afferma che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale .....presso la segreteria dell'organismo").

Tale norma va interpretata in combinato disposto con l' art. 4 comma 2 del d.lgs. 28/2010 che statuisce: "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa" e deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni) riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.), ciò in quanto la mediazione è effettiva solo ove la parte chiamata viene messa in condizione di conoscere tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte. L'istanza, perciò, deve essere completa, così da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere evitando un procedimento giudiziale.

Nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza ex 1137 c.c. che viene interrotto dalla "comunicazione" (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) dell' istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione.

Tuttavia, tale effetto interruttivo può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'istanza di mediazione depositata indichi le parti, il petitum e la causa petendi, affinchè già dinanzi al mediatore e prima del processo, si possa instaurare un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.

Nell'ipotesi in cui la domanda di mediazione non indichi la specifica motivazione dei vizi della delibera impugnata, non vi è simmetria con la successiva domanda giudiziale; la conseguenza è che la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, di conseguenza, l'effetto interruttivo del termine decadenziale non può ritenersi interrotto.

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