La vicenda. La disposizione del regolamento condominiale prevedeva che "in deroga al disposto dell'art. 1123 c.c. e ss. del c.c. la società venditrice è esonerata totalmente dal partecipare a ogni spesa condominiale per le quote riguardanti eventuali unità rimaste rivendute e sino a che tali unità rimarranno vuote e comunque inutilizzate".
Ebbene, la società beta (impresa costruttrice) e condomina per immobili invenduti, impugnava la delibera condominiale deducendone la nullità in quanto l'assemblea, con detta delibera approvata a maggioranza, aveva modificato l'articolo 15 del regolamento condominiale che esonerava la società attrice dalla partecipazione alle spese condominiali per gli immobili invenduti.
Secondo la società beta, il regolamento in esame era stato depositato presso un notaio ed era richiamato ed approvato in ogni singolo contratto di compravendita di unità immobiliare.
Per tali motivi veniva richiesta la nullità della delibera impugnata in quanto contraria al Regolamento di Condominio ed ai diritti soggettivi spettanti alla società attrice.
Costituendosi in giudizio, il condominio sosteneva la nullità dell'art. 15 del detto Regolamento condominiale in quanto vessatorio, applicandosi al Condominio il Codice del Consumo: pertanto, le delibere impugnate ad i relativi piani di riparto sarebbero legittimi e corretti in quanto non facevano altro che imputare al proprietario i millesimi relativi.
Parte convenuta sosteneva, inoltre, la nullità della clausola ex art. 1355 c.c. in quanto si tratterebbe di clausole sottoposte a condizione sospensiva meramente potestativa, dipendendo dalla sola volontà della società costruttrice di vendere, esonerandosi dalle spese condominiali, essendo invece legittimo l'esonero per due anni seppure necessitante della doppia sottoscrizione per accettazione.
L'unanimità. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che non si era trattato di vera e propria modifica dell'art. 15 del Regolamento condominiale in quanto alcuni condomini consegnavano una lettera all'amministratore circa la richiesta di modifica dell'art. 15 del regolamento condominiale; questa veniva letta, allegata al presente verbale e approvata dall'assemblea condominiale a maggioranza col voto contrario della società beta.
Continua [...]