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La delibera che manifesta l'intenzione di installare l'ascensore è impugnabile?

La possibilità di impugnare la delibera condominiale per l'installazione dell'ascensore: analisi dei diritti dei condomini e della giurisprudenza in materia di innovazioni e modifiche delle parti comuni.
Avv. Laura Cecchini 
Set 27, 2024

La vicenda che ha interessato il Tribunale di Como (sentenza n. 972 del 09 settembre 2024) ha ad oggetto la impugnazione delle delibere adottate dal condominio, in relazione solo ad alcuni dei punti posti all'ordine del giorno della convocata assemblea, tra cui, di certo interesse, quello afferente al dichiarato proposito di installare un ascensore.

Nella disamina dell'argomento, ricorrente oggetto di vertenze, è dirimente inquadrare i profili giuridici che investono la questione, unitamente alla norme applicabili con l'ausilio della interpretazione della Giurisprudenza e dei principi di diritto resi in materia.

In proposito, non possiamo ignorare che, invero, assume valenza prioritaria ed imprescindibile, nella valutazione delle fattispecie come quella in esame, il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, ovvero, da una parte, di coloro che hanno l'esigenza e la necessità di poter abbattere le barriere architettoniche per il godimento del proprio immobile e, dall'altra, di coloro che ravvisano un pregiudizio in tale opera a causa delle modifiche da apportare alle parti comuni (esempio riduzione scale, pianerottoli) per gli interventi propedeutici alla realizzazione.

In ultimo, non di minor spessore, i requisti che devono sussistere per poter qualificare una decisione quale delibera, ed al suo riconoscimento come tale, in relazione alla mera manifestazione di volontà di collocare un ascensore ai fini della impugnazione della stessa.

Impatto della delibera sull'installazione dell'ascensore nel condominio

Un condomino ha proposto impugnazione avverso le decisioni assembleari inerenti 1) le spese personali imputate al medesimo nel bilancio consuntivo, 2) il proposito di installare un impianto di ascensore e 3) l'autorizzazione per apposizione di pannelli fotovoltaici.

A sostegno delle proprie doglianze, con particolare riferimento al punto 2), il condomino ha contestato che la realizzazione di un ascensore costituisce una innovazione in violazione dell'art. 1102 Cod. Civ.

Si è costituito in giudizio il condominio chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa con le prove testimoniali, il Giudice ha respinto l'impugnazione sul punto 1) preso atto che è cessata la materia del contendere e non sussiste soccombenza, sul punto 3) in quanto la apposizione di pannelli solari non richiede alcuna autorizzazione della assemblea salvo che siano necessari interventi di modifica delle parti comuni.

Per quanto attiene all'ascensore la motivazione è articolata e ricognitiva dell'orientamento espresso dalla Giurisprudenza in materia, come in appresso esposto.

Uso della cosa comune Art. 1102 Cod. Civ.

Prima di entrare nel merito, è appropriato ricordare che, qualora intervenga l'esigenza ed interesse alla realizzazione di un ascensore in condominio, tale proposta può investire l'intera compagine, per essere, quindi, l'impianto a servizio di tutti di utenti, oppure può essere sollevata solo da alcuni condomini o da uno solo di essi, per cui, solo nei loro confronti sarà fruibile e, conseguentemente, ripartiti i relativi costi.

Tale premessa è opportuna per affrontare il tema de quo, richiamando le disposizioni applicabili.

Nella prima ipotesi, interviene il dettato normativo di cui all'art. 1120, comma II, n. 2) Cod. Civ., il quale prevede, espressamente, che «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: […] 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche [...]».

La seconda, invece, trattandosi di uso circoscritto in favore dei condomini che ne avanzano domanda, incontra, quale unico limite, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1102 Cod. Civ. con testuale riferimento all'uso della comune, in aderenza al quale «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».

Ne deriva che, non vi è impedimento alla installazione di un ascensore, ove non risulti una violazione dei requisiti richiamati, alterazione della destinazione e pregiudizio del diritto degli altri condomini, essendo inteso quale intervento idoneo a consentire il miglior godimento della cosa.

A conforto, la Giurisprudenza afferma che «L'installazione di un ascensore ben possa avvenire per iniziativa non solo assembleare (con imputazione dell'opera all'intera collettività, anche con riferimento alla ripartizione dei costi ed in tal caso si applica l'art. 1120 c.c.) ma anche di gruppi di condomini ovvero di un singolo condomino, in questo caso con imputazione dell'opera e dei relativi costi ai soli condomini "promotori" e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. quanto all'utilizzo di parti comuni per la realizzazione dei manufatti» (Tribunale Roma sez. V, 16/07/2020, n.10487).

Fermo quanto sopra, in punto di fatto, è appropriato precisare che il condomino attore nulla ha dedotto, né dimostrato rispetto ad una pretesa lesione del pari uso, quale significativa riduzione della fruizione e/o godimento delle parti comuni.

Innovazione e modificazione delle parti comuni: differenza

Contemperamento dei contrapposti interessi

Posto ciò, confacente per una ricostruzione esatta della disciplina e di quanto emerso nel corso del giudizio, il Giudicante ha, debitamente, ritenuto doveroso evidenziare, nel caso che ci occupa, la necessità di operare un bilanciamento degli interessi tra il al sacrificio richiesto ai singoli condomini per le limitazioni al godimento delle parti comuni che tale opera comporterebbe ed il vantaggio rappresentato dal miglior godimento, in termini di accessibilità e fruizione alle singole proprietà, quale bene primario e, dunque, meritevole di adeguata tutela.

Sul punto, non vi può essere dubbio, ad avviso della Giurisprudenza di Legittimità, che il sacrificio subito dai condomini dissenzienti, per la riduzione dell'ingresso o del pianerottolo, è da assumersi quale disagio di minor rilievo rispetto alla difficoltà di salire le scale per poter raggiungere la propria abitazione.

Invero, non possiamo dimenticare che, in rispondenza del principio di solidarietà condominiale. la installazione dell'ascensore è legittimata proprio dalla funzione che svolge lo stesso, ovvero quella di eliminare o comprimere significativamente i pregiudizio sofferto da coloro che hanno unità immobiliari ai piani più alti.

A conforto, si riporta una importante decisione della Suprema Corte ove si riconosce che «L'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell'impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani (fattispecie in cui l'installazione di un ascensore, seppure di dimensioni ridotte, comportava una riduzione dell'ampiezza della scala, generando un disagio veramente minimo nell'uso quotidiano della stessa)» (Cassazione civile sez. II, 14/06/2022, n. 19087).

In conclusione, la domanda non è stata accolta per quanto sopra illustrato e, principalmente, in considerazione del fatto che la sola dichiarazione dell'intendimento di realizzare un ascensore non può rivestire la qualifica di delibera, essendo priva della necessaria natura decisoria con effetti vincolanti, per cui mancando quest'ultima, non vi può essere alcuna valida impugnazione.

Sentenza
Scarica Trib. Como 9 settembre 2024 n. 972
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