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Assemblea on-line, come verificare le deleghe?

La delega a partecipare in caso di assemblea da remoto.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza è una delle novità che l'alluvionale legislazione d'emergenza derivante dalla nota pandemia ha portato con sé.

La partecipazione all'assemblea condominiale in videoconferenza è possibilità introdotta stabilmente dal legislatore nell'ordinamento civilistico e quindi resterà anche a epidemia finita.

Un'innovazione auspicata da più parti e poi, come sovente avviene, arrivata senza preavviso, frettolosamente, con tutti i problemi applicativi.

Uno di questi ci è posto da un nostro lettore e riguarda le deleghe.

Delega assemblea condominiale: le regole

«Vivo in un condominio di dodici appartamenti e altrettanti proprietari. Abbiamo deciso di svolgere un'assemblea per il superbonus del 110% e abbiamo deciso di riunirci da remoto. Siamo tutti d'accordo. Né noi, né l'amministratore abbiamo mai svolto un'assemblea con queste modalità.

Ci si è posto un dubbio: se qualcuno volesse partecipare per delega, come dovrebbe fare? In che modo si conferisce la delega? E se tutti siamo collegati a distanza, come si verifica la regolarità della delega?»

Molto spesso i dubbi sono dati più dalla novità delle modalità di riunione che da effettivi problemi tecnici. Bisogna chiaramente avere un minimo di dimestichezza con lo strumento informatico. Arrivare preparati e, sarebbe utile, anche equipaggiati. Vediamo perché.

Delega per l'assemblea

Ai sensi del primo comma (e primo periodo) dell'art. 67 disp. att. c.c. «ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta».

La delega è uno strumento di rappresentanza che conferisce la possibilità di partecipare in nome e per conto di un'altra persona all'assemblea condominiale. Il medesimo comma specifica che «se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».

Una volta conferita la delega, il condòmino delegante è considerato a tutti gli effetti presenti, con le conseguenze naturali in termini di tempi e possibilità d'impugnazione, ecc.

Il delegato è considerato un vero e proprio mandatario, con la conseguente responsabilità che ne discende per il corretto svolgimento dell'incarico. È dubbio se il mandatario possa o meno conferire delega vincolata al mandate (ossia indicare a priori l'intenzione di voto).

È comunque buona regola di prudenza quella che consiglia al delegato di astenersi, quale rappresentante, per le discussioni su argomenti non indicati o non chiaramente indicati all'ordine del giorno.

Forma scritta, meglio la firma del messaggio

Il delegato deve presentarsi all'assemblea munito di delega scritta.

Nulla vieta che la delega sia lasciata direttamente presso l'ufficio dell'amministratore, ma chiaramente per essere valida dovrà essere accettata dal delegato.

La forma scritta, per sua natura, presuppone la firma da parte delle persone interessate. Un foglio nel quale c'è scritto che Tizio delega Caio, ma che non reca alcuna firma è cosa evidentemente differente dal medesimo foglio firmato dai diretti interessati.

Si può ipotizzare la delega via SMS, email, whatsapp, ecc.?

In termini concreti questo genere di mezzo è utilizzato frequentemente. Rispetto alle delega sottoscritta dal delegante può esporsi a contestazioni nella misura in cui lo stesso delegante ne disconosca l'originalità, ma ciò può valere anche per la sottoscrizione.

Come deve essere fatta la delega per partecipare all'assemblea del condominio.

In buona sostanza, considerando necessaria la forma scritta per la validità della delega, essa deve essere tale da garantire la provenienza dell'espressione di volontà.

Delega, l'importanza della figura del presidente

La legge n. 220 del 2012 aveva espunto dalle norme condominiali il riferimento alla figura del presidente dell'assemblea.

Il così detto decreto Agosto (decreto-Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) novellando l'art. 66 disp. att. c.c. l'ha reintrodotta.

Recita l'attuale sesto comma della norma: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Ricordiamo che il presidente ha poteri di direzione dell'assemblea: egli verifica la regolare convocazione e costituzione quindi le presenze e conseguentemente anche le deleghe.

La verifica delle deleghe da parte del presidente in un contesto di assemblea in presenza fa sì che lui possa avere l'originale delega in mano e quindi così valutarne la validità.

In relazione all'assemblea da remoto è inimmaginabile, almeno ad avviso dello scrivente, che la validazione della delega possa avvenire esibendola in video. Dev'esserci apprensione materiale della stessa.

Ciò può avvenire, se la delega non è stata rilasciata in modalità elettronica (es. via email o pec), anche mediante invio di copia scansionata del documento originale, salvo successivo inserimento nel registro dei verbali dell'originale.

Nulla vieta, naturalmente, che le deleghe siano raggruppate prima e consegnate all'amministratore in modo che lo stesso le comunichi al presidente. Difficile consegnarle prima al presidente in quanto questo è scelto in assemblea.

Come si può evincere l'unica differenza sostanziale con lo svolgimento dell'assemblea in presenza è la necessità di trovare il modo di inviare copia delle deleghe al presidente per la loro verifica. Copia che, a seconda della piattaforma utilizzata, può essere condivisa anche tramite essa.

Perché i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea

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