Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La costituzione in giudizio di un amministratore-legale è da considerarsi nulla quando manca il titolo abilitativo professionale?

La pronuncia del tribunale campano consente una riflessione sulle attribuzioni dell'amministratore in ordine al conferimento di un incarico in favore di un difensore per tutela di un condominio e gli effetti in caso manchi l'abilitazione professionale.
Avv. Nicola Frivoli 
25 Feb, 2025

Con pronuncia emessa in data 21 gennaio 2025, n. 211, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo dal condominio-opponente nonché accoglieva parzialmente la spiegata domanda riconvenzionale proposta dal detto condominio.

Veniva emesso dal Tribunale competente provvedimento monitorio in favore dell'opposto-avvocato.

Il condominio faceva rilevare che l'istante veniva nominata legale del consesso limitatamente all'eventuale proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di un precedente amministratore per non avere quest'ultimo provveduto alla consegna della documentazione ancora in suo possesso.

Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente faceva rilevare un difetto di pattuizione scritta del compenso concordato con il cliente, la totale assenza di prova in punto di misura del compenso del professionista, idonea ad incidere anche sulla determinazione ad opera del giudice visto che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto -legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Tuttavia il condominio si lamentava, comunque, di aver conferito un acconto (in tre ratei), all'opposto per l'esercizio del proprio incarico professionale, senza che tale importo fosse stato decurtato dalla somma richiesta nel ricorso per ingiunzione di pagamento depositato.

Inoltre, parte opponente spiegava domanda riconvenzionale facendo valere la responsabilità della ricorrente per male gestio sia in qualità di legale che di amministratore. In particolare, l'opposta veniva nominata, come detto, legale del condominio limitatamente all'eventuale proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti della precedente amministratrice p.t. per non aver quest'ultima, all'epoca, consegnato dei documenti condominiali in corso di passaggio di consegne.

L'aspetto rilevante dell'opposizione e che parte opposta non avvertiva i condomini di non poter esperire utilmente tale tipo di azione poiché ancora praticante avvocato: difatti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la restituzione di documentazione condominiale nei confronti della signora veniva dichiarato nullo per mancanza dei necessari requisiti a patrocinare da parte e non abilitata alla difesa per tale tipo di contenzioso.

Si costitutiva in giudizio l'opposta, la quale impugnava e contestava l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto ed impugnava la spiegata domanda riconvenzionale e chiedeva la conferma del provvedimento monitorio impugnato e rideterminava l'importo del decreto ingiuntivo, ammettendo di aver ricevuto l'acconto indicato dall'opponente.

Inversione posizione processuale: principio

Va preliminarmente evidenziato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

È condivisibile quanto pronunciato dal giudicante, atteso che l'opponente, comunque, non ha in modo specifico contestato lo svolgimento dell'attività svolta dall'opposta, se non eccepire il mancato conferimento del mandato da parte dell'assemblea condominiale.

Ad ogni buon conto, il magistrato accoglieva parzialmente l'eccezione in ordine del versamento di acconto in favore del professionista, e la decurtazione di tale importo dal dovuto totale.

Amministratore può conferire mandato ad un difensore

Va precisato che l'amministratore con riferimento a tutte le controversie che rientrano nella gestione ordinaria dell'edifico (art. 1130 c.c.), può conferire autonomamente mandato al difensore, sia per agire che per resistere in giudizio, senza necessità di una previa o successiva delibera assembleare: si tratta di questioni riguardanti, ad esempio, il rispetto del regolamento, l'uso delle cose comuni, la riscossione delle quote condominiali (Cass. civ. sez. 20 aprile 2005, n. 8286).

In tal senso, l'art. 1131 c.c., attribuisce all'amministratore il potere di agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Al contrario, ai sensi dell'art. 1131, ultimo comma, c.c. (Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini), laddove si esorbiti dai conferimenti previsti dall'arti. 1130 c.c., l'amministratore è tenuto a darne notizia all'assemblea, e a munirsi di specifica autorizzazione a conferire mandato. Tale distinguo può essere mantenuto anche laddove l'amministratore sia egli stesso avvocato, come la fattispecie posta al vaglio del giudice campano, e voglia procedere a conferire a sé stesso il mandato: ciò sarà autonomamente possibile nel caso delle attribuzioni ex art 1130 c.c, mentre, al contrario, richiederà la delibera assembleare nei casi che esorbitano l'ordinaria gestione (Cass. civ. 5 giugno 1992, n. 6947).

Legittimo l'operato dell'amministratore-avvocato

Con riferimento all'oggetto della materia del contendere, il Tribunale rileva che i giudizi instaurati dall'amministratore-avvocato giudizi in questioni sono stati instaurati per la riscossione di somme di denaro o comunque vertono in materia di impugnazione di delibera, deve ritenersi corretto l'operato dell'amministratore che ha conferito a sé stesso il mandato, rientrandosi nell'ambito delle attribuzione ex art 1130 e 1131 c.c.. Né risulta che il contratto di mandato così formatosi sia stato impugnato, né che ne sia stata richiesto l'annullamento per eventuale conflitto di interessi (ex art 1395 c.c.).

Infondata l'eccezione della mancata redazione del preventivo

Condividendo quanto sostenuto dal giudicante, la mancata redazione di apposito preventivo, si ritiene che il mancato rilascio di un preventivo non sia idoneo ad incidere sul diritto alla prestazione.

Infatti, non è necessaria, ai fini della sussistenza del diritto al compenso, l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti (Cass. civ. sez. VI-III, 31 marzo 2021, n. 8863).

Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass., civ. sez. 2, 23 novembre 2016 n. 23893).

Per completezza, per i criteri per la determinazione del compenso, sono precisati nell'art. 2233 c.c.

Errata costituzione in giudizio del difensore: nullità insanabile

Importante è la disamina del giudicante in ordine alla costituzione in giudizio del legale senza avere l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Si sottolinea che la costituzione in giudizio innanzi al tribunale in una causa di valore indeterminato tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l'attività nei limiti indicati nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni -, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. civ. sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26898).

Deve, comunque, ritenersi pacifica, in generale, la sussistenza della nullità assoluta ed insanabile della costituzione del contratto di opera professionale stipulato tra un cliente ed un professionista legale non abilitato (Cass. civ. sez. II, 22 giugno 2022 n. 20108).

Ergo, è sicuramente condivisibile la decisione del magistrato a non riconosce in assoluto la pretesa economica avanzata da parte opposta, ne consegue che il contratto stipulato è nullo.

Inoltre, veniva accolta la domanda riconvenzionale, con condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'attività espletata dal difensore, in assenza di un titolo, ha arrecato al condominio un danno, costituito nella condanna alle spese processuali.

Infatti, l'art.1338 c.c. stabilisce che "la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto".

Avv. Maurizio Tarantino Garanzie verso terzi. Nulla la delibera che modifica il criterio legale della costituzione del fondo straordinario

Riflessioni finali sull'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso di specie emerge chiaramente che il difensore non avrebbe potuto non conoscere la sua situazione professionale, non abbia di tanto reso edotta l'assemblea condominiale della mancanza del titolo abilitativo per l'esercizio della professione.

Sentenza
Scarica Trib. Nocera Inferiore 21 gennaio 2025 n. 211
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento