Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Modello 770/2019: le ritenute operate dal condominio vanno comunicate entro il 31.10.2019

La certificazione unica ed il modello 770
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Gli amministratori di condominio, al pari dei restanti soggetti obbligati, dovranno provvedere entro il prossimo 31.10.2019 all'invio del modello 770/2019 al fine di indicare i dati delle ritenute operate, i versamenti e le compensazioni effettuate nel periodo d'imposta 2018.

Come negli anni precedenti, il modello dovrà essere presentato al massimo attraverso tre flussi (ferma restando la facoltà di inviare un flusso unico).

La certificazione unica ed il modello 770.Come noto i sostituti d'imposta sono tenuti alla trasmissione telematica di due principali modelli, la certificazione unica (il cui invio è avvenuto entro lo scorso 07.03.2019 salvo casi eccezionali) ed il modello 770/2019.

La CU deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2018, nonché alcuni dati di carattere contributivo ed assicurativo.

La certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno2018 per il periodo d'imposta precedente.

Con il modello 770, invece, i sostituti d'imposta provvedono ad effettuare le comunicazioni relative alle ritenute operate, ai versamenti ed alle compensazioni operate, a riepilogare i crediti e gli altri dati contributivi / assicurativi richiesti dal modello.

La presentazione del modello da parte del condominio. Rispetto alla presentazione del modello 770/2019 da parte del condominio segnaliamo quanto segue:

  • nei dati identificativi del modello, qualora i condomini siano privi di una denominazione bisognerà indicare nell'apposito spazio soltanto la dicitura "Condominio";
  • riguardo ai dati identificativi del rappresentante firmatario, il codice "13" corrisponde alla qualifica di amministratore di condominio.

Il quadro ST. Il quadro ST del modello 770/2019 è composto da 4 sezioni. Nella prima devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive operate sugli emolumenti erogati nel 2018, alle ritenute effettuate a titolo di acconto e saldo IRPEF, alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca e all'acconto sulle rivalutazioni TFR.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF, mentre la terza deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Nella quarta sezione devono essere indicate imposte sostitutive e di bollo, oltre all'IVIE e all'IVAFE per gli immobili e le attività detenute all'estero.

Rispetto alla compilazione del modello riferita alle ritenute operate dal condominio, segnaliamo che al punto 10 delle sezioni 1, 2 e 3 dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

  • codice T: da indicare se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2018 dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, qualora sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973n. 600;
  • Codice U: da indicare se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre2018, dal condominio in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, ritenute per le quali sussiste l'obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2018, entro il 20 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232.

Il quadro SV. Tale riquadro deve essere utilizzato ai fini dell'esposizione delle trattenute / versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2018con riferimento all'anno 2017, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2018 con riferimento all'anno 2018.

Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2018.

L'invio dei flussi. Come anticipato in premessa, l'invio dei dati può avvenire in un solo flusso, oppure in un massimo di tre flussi. Nel caso di unico invio, nel riquadro "redazione della dichiarazione" dovrà essere inserito il codice 1. Qualora l'invio avvenga in più flussi, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate specificano quanto segue:

  • Il numero massimo di flussi è pari a 3;
  • In presenza di flusso "autonomo", il flusso "locazione" deve essere inviato congiuntamente;
  • Il flusso "altre ritenute" deve essere inviato assieme ad uno dei flussi principali (autonomo, dipendente o capitale).

  1. in evidenza

Dello stesso argomento