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Iva agevolata per videocitofono

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali: quando si applica l'aliquota agevolata del 10%?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 
8 Ott, 2020

La legge riserva alcune agevolazioni fiscali a favore di chi intenda ristrutturare il proprio immobile oppure voglia solamente compiere alcuni interventi edilizi su di esso. Queste norme valgono ovviamente anche per i condomìni, i quali possono avvantaggiarsi delle stesse agevolazioni, entro certi limiti.

Ad esempio, la legge prevede l'Iva agevolata per il videocitofono. Dunque, il condominio che deciderà per l'installazione di tale impianto potrà fare domanda per ottenere l'Iva ridotta al 10%, nei limiti di cui parleremo di qui a un istante. Vediamo di cosa si tratta.

Iva agevolata al 10% per interventi edilizi su immobili residenziali

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria al 22%.

Questo beneficio riguarda esclusivamente prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (in pratica, su immobili residenziali).

Iva agevolata: su quali interventi si applica?

L'Iva agevolata al 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali presuppone l'esistenza di un contratto di appalto, cioè di un incarico conferito a un soggetto qualificato ad effettuare i lavori commissionati.

Da tanto deriva che l'Iva agevolata può essere concessa solamente per la prestazione di servizi e non per la cessione di beni (ad esempio, vendita doppi infissi).

Poiché, tuttavia, capita molto spesso che l'incarico conferito all'appaltatore costringa quest'ultimo a una prestazione mista (prestazione di servizi e acquisto materiali di valore significativo), l'Iva agevolata si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Questi beni significativi sono stati individuati da un decreto ministeriale (decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999) e, tra essi, rientrano anche i videocitofoni.

L'Iva agevolata, peraltro, oltre che sui beni significativi, si applica anche sui cosiddetti beni finiti, cioè su quelli aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità. Sono beni finiti, ad esempio: porte, finestre, sanitari, caldaie, radiatori, scaldabagni, vasche, ecc.

IVA agevolata su tettoie per balconi

Iva agevolata videocitofono: come si calcola?

L'Iva agevolata al 10% si applica anche ai lavori necessari per l'installazione di un nuovo videocitofono condominiale. Trattandosi però di bene significativo, l'Iva ridotta al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%;
  • la rimanente parte sconta l'Iva ordinaria al 22%.

In caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), infatti, l'Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall'installatore.

Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo videocitofono, se il dispositivo è fornito direttamente dall'appaltatore, è possibile usufruire dell'Iva al 10% anche per la fornitura del videocitofono.

Se, al contrario, il videocitofono è acquistato direttamente dal committente, l'Iva da corrispondere sarà quella ordinaria del 22%.

Eccezioni all'applicazione dell'Iva agevolata al 10%

Da quanto appena detto nei paragrafi precedenti si desume che non rientrano tra le prestazioni con Iva agevolata:

  • la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
  • le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
  • le prestazioni rese da professionisti.

Calcolo pratico dell'Iva agevolata per l'installazione del videocitofono

Abbiamo detto che i videocitofoni rientrano all'interno della categoria di beni significativi.

Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Aliquota agevolata per i beni significativi nella Legge di bilancio 2018. Tutti i dubbi sono stati sciolti?

Facciamo un esempio concreto di calcolo dell'Iva agevolata sull'installazione di un videocitofono. Ipotizziamo un costo totale dell'intervento pari a 3.000 euro, di cui:

  • 1.400 euro per prestazione lavorativa;
  • 1.600 euro per il costo del videocitofono (bene significativo).

Sul costo del videocitofono(1.600 euro), l'Iva al 10% si applica solo su 1.400 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento (3.000 euro) e quello dei beni significativi (1.600 euro).

Sul valore residuo (200 euro), l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Per quanto riguarda il costo della prestazione lavorativa, l'Iva sarà interamente agevolata al 10%.

Riepilogo sull'applicazione dell'Iva agevolata per videocitofoni

Sintetizzando tutto quanto detto sino a questo momento, possiamo così concludere.

In caso di prestazioni di servizi riguardanti lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria su immobili residenziali, si applica l'Iva ridotta al 10%. Anche in caso di cessione di beni si applica l'Iva ridotta, a patto che la relativa fornitura sia posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.

Se l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'Iva al 10% si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione. Questo limite di valore si ottiene sottraendo dall'importo complessivo pagato dal contribuente (acquisto del bene + prestazione) il valore dei beni significativi (tra i quali rientrano i videocitofoni).

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