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Isola ecologica. Attenzione alla collocazione dei bidoni: può produrre effetti negativi sulla proprietà dei condomini

Solo in mancanza di spazi adeguati potrà essere autorizzata l'occupazione di una zona pubblica per il deposito dei rifiuti.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Le isole ecologiche. Tali strutture sono state progettate per il conferimento dei rifiuti urbani che per dimensione o tipologia non possono essere conferiti nei cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella raccolta porta a porta.

In pratica l'isola ecologica è un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti. In tale aerea i cittadini, durante l'orario di apertura, possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti o pericolosi.

L'utilità principale di questo servizio è quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.

La vicenda. I proprietari di alcune ville, lamentavano innanzi all'autorità amministrativa che l'area ecologica (richiesta da un condominio limitrofo al Comune di appartenenza) costituiva a tutti gli effetti una costruzione, infissa al suolo permanentemente, con recinzione e copertura a pannelli e battuta in cemento, in violazione della normativa in materia di distanze.

Difatti, la stessa, si collocava a solo sette metri dalla parete finestrata di uno dei loro immobili.

Altra contestazione aveva ad oggetto il fatto che il comune non aveva tenuto in considerazione i potenziali danni alla salute dei ricorrenti, la cui abitazione si trovava nelle immediate adiacenze dell'isola ecologica in questione, né avrebbe effettuato le necessarie verifiche per escludere tali pregiudizi per il tramite della competente ASL

Bidoni per la differenziata. Il condominio è obbligato a collocarli all'interno dei propri spazi condominiali

Il ragionamento del T.A.R. Secondo i giudici amministrativi, nella fattispecie oggetto di giudizio, i ricorrenti, residenti negli edifici adiacenti all'area pubblica della quale il comune aveva autorizzato l'occupazione, erano indubbiamente titolari di un interesse qualificato e differenziato, in quanto la collocazione dell'isola ecologica nell'immediata prossimità della loro abitazione era suscettibile di recare ad essi pregiudizio e di produrre effetti negativi sulla loro proprietà.

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Sentenza inedita
Scarica TAR Liguria, sez. I, 18 - 26 ottobre 2018, n. 865
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