La domanda giunta alla nostra redazione è la seguente: i condomini possono farsi carico delle spese sostenute dall'amministratore per l'iscrizione alla associazione di appartenenza? La risposta, persino banale, è che tale comportamento non è in alcun modo accettabile, e che il condominio avrà ragione di richiedere immediatamente all'amministratore di revocare la sua richiesta.
Nel caso l'amministratore non provveda, si potrebbe agire in giudizio in tal senso, sino a (qualora vi siano state altre mancanze) ipotizzare una richiesta di revoca giudiziale dell'incarico (prevista come è noto dall'art. 1129 c.c., norma che elenca una serie di ipotesi da ritenersi non esaustive): questo in quanto la richiesta in questione costituisce una evidente mancanza rispetto all'incarico fiduciario ricevuto dai condomini.
Va detto, in proposito, che tra i vari requisiti richiesti ora (ante riforma 220/2012 praticamente chiunque poteva svolgere l'attività di amministratore di condominio) per esercitare la professione in questione, così come elencati dall'art. 71-bis disp.att. c.c., non rientra affatto l'iscrizione ad una associazione di categoria, il che significa che chi si iscrive lo fa per un proprio interesse o tornaconto personale, senza che in alcun modo il condominio debba farsi carico di tale spesa.
Sarebbe come, per fare un esempio, l'avvocato o l'architetto pretendessero di "mettere" in parcella i propri clienti le spese per l'iscrizione al rispettivo consiglio dell'ordine.Le professioni da ultimo citate, oltretutto, sono riferite ad attività per le quali è prevista la obbligatoria iscrizione ad un albo, cosa che non avviene per quanto riguarda la figura dell'amministratore di condominio.
A tale ultimo proposito, il paventato albo per gli amministratori di condominio, pur richiesto da più parti, non è mai stato istituito, con il risultato che non si parla in questo caso di "professione ordinistica", di una di quelle attività cioè che può essere svolta solo a determinate condizioni tra le quali rientra appunto l'iscrizione obbligatoria ad un registro o albo.Non essendo l' iscrizione all'associazione obbligatoria (ma le cose non cambierebbero in caso contrario), pertanto, è evidente che l'amministratore non potrà chiedere ai condomini da lui seguiti di sopportare tale spesa.
Tra i requisiti previsti per poter fare l'amministratore, piuttosto, va considerato come ora (si tratta di una delle più opportune "migliorie" apportate dalla legge di riforma poc'anzi citata) vi sia l'obbligo di attività di formazione (come da successivo decreto di attuazione della legge 220/2012) sia per iniziare che per proseguire l'attività.
Tale norma è stata introdotta proprio per traghettare, come più volte suggerito con autorevolezza da note sentenze della Corte Suprema, la figura dell'amministratore dalla preistoria (entrata in vigore del codice civile) ai giorni nostri, ove viene sempre di più richiesta una alta professionalità per svolgere tale incarico.
Ebbene, anche in tal caso, pur trattandosi a differenza della iscrizione alla associazione di categoria, di attività (formazione) obbligatoria, è chiaro che l'amministratore non potrà addebitarne il relativo costo ai condomini che amministra.
In mancanza di attività di formazione svolta nei termini di legge, anzi, saranno i condomini a poter richiedere (essendo questo uno dei casi espressamente previsti dall'art. 1129 c.c.) la revoca giudiziale dell'amministratore.
Si ripete, in proposito, che non esiste un albo o un registro obbligatorio per gli amministratori di condominio, e che pertanto la predetta professione non può essere ritenuta, a torto (secondo chi scrive) o a ragione di ordine pubblico, con la conseguenza che contro l'amministratore che non svolge attività formativa potranno reagire solo i condomini chiedendone la regola, e non (come accade per esempio per gli avvocati) l'ordinamento sanzionando una condotta di esercizio abusivo della professione.
Quale ultima considerazione, si può osservare che esiste ancora molta strada da fare per assegnare, nell'interesse della comunità prima di tutto, all'amministratore di condominio la dignità che tale figura rappresenta.
Un passaggio decisivo di tale strada sarebbe, appunto, equiparare la attività in questione ad altre attività professionali: questo in quanto da una infedele amministrazione egli stabili possono derivare danni persino peggiori di quelli che possono fare gli avvocati (o gli architetti) ai propri assistiti.
Un primo tentativo in tal senso, quindi nel definire l'amministratore come un professionista a tutti gli effetti, si è fatto sostenendo che a tale figura si applicano i dettami della legge relativa alle professioni non regolamentate" n. 4/2013.Tale teoria, tuttavia, non ha avuto un grande seguito, ed a oggi l'amministratore di condominio è ancora la figura "ibrida", a metà tra professionista e artigiano, che tutti conosciamo.