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Irregolarità contabili dell'amministratore: l'indagine del CTU rilevante ai fini decisori

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'appellante deve individuare specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Avv. Eliana Messineo Avv. Eliana Messineo 

La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 376 del 25/05/2023, ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con il richiamo anche "per relationem" dell'elaborato peritale.

Sicché, qualora la motivazione della sentenza di primo grado recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, dimostrando la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione.

In applicazione di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte d'Appello di Perugia, con la pronuncia in esame, ha rigettato il gravame proposto da un'amministratrice di condominio avverso la sentenza del Tribunale di Terni affetta, a suo dire, da "assoluta carenza di motivazione" per aver accolto soltanto sulla base della CTU, la domanda risarcitoria proposta dal condominio per irregolarità contabili perpetrate dalla convenuta nell'adempimento del proprio mandato di amministratrice.

Irregolarità contabili dell'amministratore: l'indagine del CTU rilevante ai fini decisori. Fatto e decisione

Un Condominio conveniva in giudizio l'amministratrice chiedendo che venisse condannata a rimborsare la somma mancante dalla cassa condominiale oltre al risarcimento del danno per le irregolarità contabili perpetrate dalla convenuta nell'adempimento del proprio mandato di amministratrice, dalle quali derivava la responsabilità della stessa in ordine agli ammanchi riferiti al Condominio.

Il Tribunale di Terni, ponendo a fondamento della propria decisione la CTU, accoglieva la domanda del Condominio condannando l'amministratrice al pagamento della somma accertata a titolo di ammanchi di cassa.

Avverso la sentenza del Tribunale di Terni, l'amministratrice proponeva un unico motivo di impugnazione, con il quale lamentava la carenza di motivazione della decisione del primo giudice per aver fondato la ratio decidendi facendo semplicemente riferimento alla CTU.

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La Corte territoriale di Perugia ha rigettato l'appello per non aver parte appellante avanzato critiche specifiche alla decisione censurata, in grado di contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice, essendosi soltanto limitata a mere argomentazioni difensive senza dimostrare di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione.

Considerazioni conclusive

La sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio senza esporne in modo specifico le ragioni non è affetta da "assoluta carenza di motivazione" in quanto l'obbligo di motivazione è assolto già con il richiamo, anche "per relationem", dell'elaborato considerato che l'accettazione da parte del giudice del parere del consulente delinea il percorso logico della decisione.

Secondo il consolidato e condiviso orientamento della Cassazione "Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente" (Cass. n. 10747/2019; Cass. n. 15147/2018; Cass. n. 1815/2015).

È l'appellante che in seno all'appello deve svolgere argomentazioni idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione indicando specifiche ragioni di dissenso per non aver il giudice esaminato le critiche già mosse alla CTU dinanzi al giudice di primo grado, rilevanti ai fini del decidere.

In definitiva, l'appellante avrebbe dovuto confutare, sotto un profilo di merito, le valutazioni compiute dal CTU e recepite dal primo giudice, non potendosi limitare a sostenere la carenza di motivazione per essere la sentenza basata unicamente sulle risultanze della CTU.

Sentenza
Scarica App. Perugia 25 maggio 2023 n. 376
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