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Mandato alle liti, avvocato ed amministratore di condominio. Vietato modificare il difensore nominato dall'assemblea.

È invalida la procura alle liti rilasciata al legale dall'amministratore di condominio se indica il nome di un altro avvocato.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

È invalida la procura alle liti rilasciata al legale dall'amministratore per proporre appello se la ratifica da parte dell'assemblea condominiale indica il nome di un altro avvocato, benché appartenente al medesimo studio legale.

È questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1216 del 22 marzo 2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'amministratore aveva conferito mandato alle liti ad una avvocatessa, diversa dal difensore nominato dai condomini, senza richiedere una nuova autorizzazione o ratifica dell'assemblea.

Nello specifico, con atto di citazione in appello, il Condominio, in persona dell'amministratore in carica, aveva impugnato la sentenza di primo grado. L'appellato, in via pregiudiziale, aveva chiesto che venisse accertata la carenza di ius postulandi del legale difensore del condominio per difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

La Corte milanese, nell'accogliere la doglianza, richiama anzitutto la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 18331/2010, secondo la quale: “l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 secondo e terzo comma c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione».

L'amministratore, prosegue la decisione, «avrebbe quindi dovuto munirsi, per proporre valido atto di appello, di autorizzazione assembleare, eventualmente anche in ratifica del suo operato”.

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Ora, nel caso di specie risulta che l'avvocatessa del condominio “sia stata officiata della difesa con procura conferita il 29 agosto 2016 dall'amministratore senza specifica autorizzazione da parte del Condominio” e senza alcuna successiva ratifica.

Infatti, nel verbale dell'assemblea straordinaria allegato agli atti compare il nome di un altro legale, a cui l'assemblea aveva conferito all'unanimità il mandato.

Da qui la decisione dei giudici d'appello. Nel caso in esame, si deve ritenere che mai, né prima dell'introduzione del giudizio, né in sede di ratifica, l'assemblea abbia conferito all'amministratore il potere di nominare l'avvocatessa. E ciò determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Respinta anche la richiesta di concessione di termini ex art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione. “il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.

In ogni caso, “qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma, come nel caso in esame, provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”.

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Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Milano, n. 1216 del 22 marzo 2017
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