Una recente decisione ha affrontato la questione dell'installazione di una pergotenda da parte di un condomino, operazione ritenuta legittima dall'assemblea ma contestata da altro partecipante al condominio. La sentenza (Trib. Foggia 18 febbraio 2025 n. 352) ha confermato l'importanza di trovare un giusto equilibrio tra il diritto di ciascun condomino di godere della propria proprietà in modo autonomo e il bisogno di tutelare l'interesse comune, cioè quello dell'intero condominio.
Controversia sull'installazione della pergotenda da parte di un condomino
Un condomino citava il condominio davanti al Tribunale di Foggia, lamentando la nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2022, nella parte relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, riguardante la "Deliberazione dell'Assemblea in merito alla richiesta di Nulla-Osta per l'installazione di una pergotenda su un terrazzino privato al 1° piano con affaccio su cortile di proprietà.
Decisioni". Secondo l'attore la decisione era invalida per violazione dell'art. 1122 c.c. L'assemblea, però, dopo aver valutato gli elaborati tecnici (allegati alla convocazione assembleare) relativi alla tipologia dei lavori, agli ingombri e alle modalità di installazione, si era espressa con la seguente votazione: voti favorevoli dei condomini presenti pari a mm 454,84; voto contrario l'attore con mm 54,23, il quale riteneva che detta installazione impedisse alla luce di illuminare il vano scala posto al 1° piano.
Al Tribunale di Foggia il condomino chiedeva di annullare e/o dichiarare nulla la delibera e, qualora nelle more di definizione del giudizio, fosse stata realizzata la pergotenda, ordinare la sua rimozione, ove già installata, a spese e cura del convenuto.
Chiedeva inoltre di condannare il condominio al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per la riduzione della luce nella scala comune causata dall'installazione della pergotenda.
Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Il giudice pugliese ha messo in rilievo che, salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente, il proprietario di un appartamento che voglia installare una pergotenda o una tenda dal balcone non deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea o all'amministratore, la quale si rende solo opportuna, in via preventiva, al fine di evitare eventuali azioni dirette alla rimozione per violazione del decoro architettonico dell'edificio.
A parere del Tribunale, quindi, un condomino può opporsi all'installazione di una pergotenda solo in caso di violazione del regolamento o in caso di alterazione al decoro architettonico.
Come ha notato il giudicante, il regolamento condominiale non è stato allegato e la pergotenda non è risultata idonea ad incidere negativamente su di una parte comune o ad alterare il decoro architettonico della facciata dell'edificio. La delibera assembleare impugnata è stata dichiarata valida e legittima.
Implicazioni legali e normative sull'installazione di strutture leggere in condominio
L'art. 1122 c.c., così come novellato ai sensi della legge n. 220/2012, in applicazione dei più generali principi sanciti dall'art. 1102 c.c., prevede il divieto alla realizzazione di opere nella proprietà esclusiva dei partecipanti che rechino danni alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Quest'ultimo deve intendersi come l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia (Trib. Napoli Nord 29 agosto 2023, n. 3592).
In particolare l'alterazione di tale decoro ben può correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio, tutte le volte che la modifica sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato (Corte Cass., sez. II, 28 giugno 2017, n. 16258).
In quest'ottica la pergotenda costituita da elementi leggeri di sezione esigua, coperti da teli anche retrattili che possono essere rimossi senza difficoltà, non potrebbe in alcun modo essere ostacolata perché non può incidere sul decoro architettonico, né sulla stabilità dell'edificio.
Del resto, nel caso in esame, è emerso che l'impatto del manufatto del condomino sulla luce delle parti comuni è stato minimo.
Solo in caso di violazione di una norma o di un divieto esplicito nel regolamento condominiale, può essere impedita al condomino l'installazione di una struttura o ordinarne la rimozione, oltre a poter agire per ottenere il risarcimento dei danni dal proprietario.
Tuttavia, anche se il regolamento vieta sopraelevazioni o costruzioni sulle terrazze, i proprietari di tali spazi possono comunque installare una pergotenda, poiché tale struttura non configura una sopraelevazione secondo l'art. 1127 c.c., non creando nuovi volumi o una vera e propria costruzione (Trib. Catania 8 febbraio 2020, n. 633). In ogni caso si ricorda che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. "pergotenda") rientra nell'attività edilizia libera, a condizione che l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda", quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. È infatti in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio (TAR Genova 23 giugno 2021 n. 571).