Con la sentenza n. 1590 del 16 settembre 2024, il Tribunale di Avellino ha ribadito che il creditore può intimare atto di precetto ad un singolo condomino sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, purché nei limiti della quota al singolo riferibile nonché ha chiarito gli aspetti relativi all' onere della prova gravante sul condomino in sede di opposizione a precetto anche in relazione all'eventuale dissenso alla lite manifestato dal predetto nell'adunanza assembleare.
Esecuzione del precetto nei confronti di un condomino: il ruolo del titolo esecutivo
La vicenda traeva origine dall'intimazione di un atto di precetto nei confronti di un condomino per il pagamento pro quota delle spese del giudizio incardinato in primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino da una creditrice del condominio.
Il condomino intimato aveva proposto opposizione all'atto di precetto; giudizio che si era concluso con una sentenza del Giudice di Pace che escludeva la responsabilità del predetto in ordine al pagamento pro quota delle spese di giudizio in considerazione del suo dissenso alla lite condominiale manifestato in sede di adunanza condominiale.
Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Avellino proponeva appello la creditrice evidenziando che nessuna rilevanza doveva riconoscersi al dissenso alle liti espresso dal condomino in quanto limitato all'appello e non al giudizio di primo grado con riferimento al quale gli era stato intimato il pagamento pro quota delle spese di lite.
In particolare, l'appellante osservava che il dissenso alle liti in materia condominiale sarebbe efficace fra i soli condomini; che l'opponente non aveva manifestato il proprio dissenso al giudizio di appello con apposita e distinta dichiarazione in sede diversa dall'adunanza condominiale né aveva impugnato la delibera di approvazione dei riparti delle spese liquidate dalla sentenza della C.d.A. di Napoli ed infine insisteva sulla validità del titolo esecutivo formatosi contro il condominio, valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini.
Si costituiva in giudizio l'appellato evidenziando di non aver mai approvato alcuna delibera e di non essere tenuto, per l'effetto, a corrispondere in suo favore e pro quota le spese del giudizio incardinato davanti al Tribunale di Avellino.
L'appellato, poi, richiamate le osservazioni formulate nell'atto di opposizione al precetto in ordine alla carenza del titolo esecutivo, eccepiva che lo stesso avrebbe dovuto essere notificato al soggetto indicato come obbligato nel titolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'atto d'appello con conferma della sentenza appellata.
Il Tribunale di Avellino ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ha rigettato l'opposizione all'atto di precetto presentata dal condomino appellato.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto utilizzabile nei confronti dell'appellato il titolo esecutivo posto alla base del precetto, intimato nei limiti della quota millesimale appartenente allo stesso, ossia la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in relazione alla statuizione resa sulle spese del primo grado di giudizio, pronunciata nei confronti del condominio.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto il dissenso manifestato dal condomino ex art. 1132 c.c., esternato solo in relazione al processo in appello e non anche al giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Avellino.
Conseguentemente, l'appellato non poteva essere esonerato dal versamento della propria quota individuale relativa alle spettanze del giudizio di primo grado, oggetto dell'avversato atto di precetto, avendo, fra l'altro, assentito al riparto di queste ultime in occasione di un'assemblea condominiale la cui delibera non risultava oggetto di separata impugnativa.
Esecuzione nei confronti del condomino: limiti e possibilità di opposizione
L'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso.
In tal senso, la Suprema Corte, con la pronuncia del 29 settembre 2017, n. 22856, ha chiarito che il condomino sottoposto all'esecuzione può proporre l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ. per contestare la qualità di condomino oppure la misura della quota richiesta dal creditore.
Mentre nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo della suddetta qualità compete al creditore procedente dovendo il precetto essere dichiarato inefficace per l'intero in mancanza della suddetta prova, nel secondo, spetta all'opponente dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale allo scopo di fare dichiarare l'inefficacia del precetto per l'eccedenza subendo, in caso contrario, l'esecuzione per la quota allegata dal creditore.
Ne deriva che correttamente il creditore può intimare atto di precetto ad un singolo condomino sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, purché nei limiti della quota al singolo riferibile ed il condomino intimato può contestare il quantum della pretesa creditoria dimostrando la sussistenza di una diversa quota millesimale a lui imputabile.
Qualora il condomino eccepisca. in sede di opposizione al precetto, l'aver manifestato il proprio dissenso alla lite condominiale in sede di adunanza assembleare, occorre che tale dissenso si riferisca alla specifica deliberazione dell'assemblea di agire o di resistere in un determinato giudizio non rilevando una generica dichiarazione in tal senso (nella specie, il dissenso manifestato dal condomino si riferiva al processo in appello e non anche al giudizio di primo grado).
Il dissenso espresso dal singolo condomino, inoltre, vale esclusivamente nei confronti degli altri condòmini; se, dunque, la parte in lite con il condominio risulti vittoriosa al termine di essa (come nella specie), il condomino dissenziente deve versare quanto dovuto alla stessa, egli è quindi obbligato in solido con gli altri condomini, salva la possibilità di rivalsa nei loro confronti.