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Interventi edili e (non) smaltimento di rifiuti

Ecco cosa succede se l'impresa edile che effettua gli interventi va via senza smaltire i rifiuti prodotti.
Avv. Valentina Papanice Avv. Valentina A. Papanice 

Cosa accade se l'impresa edile che ha effettuato gli interventi va via senza smaltire i rifiuti prodotti? Di chi è la responsabilità?

Lavori edili e abbandono dei rifiuti

Mettiamo il caso, non tanto infrequente nella pratica, che, dopo avere effettuato gli interventi edili presso un edificio, l'impresa vada via senza provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti, in definitiva, lasciandoli lì.

Cosa accade se quei rifiuti restano lì senza essere smaltiti? Qualcuno se ne dovrà occupare... chi ne risponde davanti alla legge?

Premettiamo che dal momento che la questione va affrontata nel caso concreto, qui daremo degli spunti, ma le situazioni vanno studiate nel caso concreto.

Abbandono dei rifiuti e responsabilità dell'impresa edile

Da dove discende la responsabilità a carico dell'impresa? Innanzitutto dalla legge e dal contratto.

Discende dalla legge, in quanto l'impresa è solitamente qualificabile come un soggetto produttore del rifiuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (il c.d. "Codice dell'Ambiente").

Ai sensi del detto codice e per quanto qui interessa (rimandiamo ad una lettura delle molte e complesse norme del testo normativo), il produttore del rifiuto è senz'altro responsabile nel caso in cui non si occupi della gestione del rifiuto.

E, nel caso di interventi edili, la giurisprudenza ci appare oggi maggioritaria nel ritenere quale produttore del rifiuto, "di regola", l'impresa edile appaltatrice, escludendo il committente nonché il proprietario (si veda, tra le più recenti, Cass. 11029/2015, per quanto ci fosse un orientamento precedente con, ad es., Cass. 4957/2000) e il direttore dei lavori, salvo una diretta partecipazione di costoro nella commissione dell'illecito.

Raccolta differenziata dei rifiuti in condominio. Obblighi dell'amministratore e responsabilità per i danni provocati.

La verifica delle posizioni dei singoli va comunque effettuata dal giudice nel caso concreto.

La responsabilità dell'impresa discende dall'appalto, secondo i giudici, per via della stessa struttura di quel contratto, il quale esclude l'ingerenza di altri (committente, direttore dei lavori, proprietario) nella gestione del rifiuto (si veda sempre Cass. 11029/2015);

"pur potendosi verificare... casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto" (v. Cass. 11029/2015).

Peraltro, nella prassi solitamente tra le parti si conviene che sia l'impresa ad occuparsene.

Abbandono dei rifiuti, committente e direttore dei lavori

Sugli altri soggetti, dunque, non grava alcuna responsabilità? Non hanno un obbligo di vigilare ed evitare la commissione dell'illecito? Non ricoprono la cosiddetta posizione di garanzia di cui all'art. 40 c.p.?

Tale norma così prevede testualmente: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

Tale obbligo giuridico deve, spiegano i giudici, discendere da una norma che conferisce potere giuridico su una situazione.

Si potrebbe essere portati a ritenere (ed alcuni lo sono) che la responsabilità ex art. 40 sussista, dati i compiti previsti a carico di titolare del permesso di costruire, committente, (costruttore) e direttore dei lavori dall'art. 29, DPR 380/2001 (TU dell'edilizia) o dato il potere previsto per dall'art. 1662 c.c..

L'art. 29, alla cui lettura rimandiamo, addossa al titolare del permesso di costruire, committente e costruttore la responsabilità "della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo", salvo che questi non dimostrino di non essere responsabili dell'abuso e comunque, quanto al direttore dei lavori, se dimostra di avere contestato le violazione del permesso di costruire secondo le modalità indicate dal medesimo art. 29.

Ma, a ben guardare, detta responsabilità attiene (in sintesi) alla conformità urbanistica e non vale anche per la conformità alla normativa sui rifiuti.

Discorso simile per il potere di verifica del committente nello svolgimento dell'opera di cui all'art. 1662 c.c.: esso non riguarda gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti prodotti.

Così decidono, sembra in maniera costante, le sentenze di legittimità (ad es. Cass. 11029/2015).

Nel caso concreto si dovrà poi leggere anche quanto le parti hanno stabilito a contratto.

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