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Aghi di pino che intasano la grondaia. Il risarcimento del danno non è automatico

Intasamento della grondaia di raccolta delle acque piovane causata dalla caduta degli aghi di pino.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Niente risarcimento se non si prova che gli aghi di pino siano stati l'effettiva causa del danno provocato dall'intasamento della grondaia.

Il caso. I proprietari di un immobile citano in giudizio il condominio confinante chiedendo l'estirpazione degli alberi di pino collocati a distanza inferiore di tre metri dal confine, ed il risarcimento dei danni per le infiltrazioni d'acqua determinate dall'intasamento della grondaia di raccolta delle acque piovane a causa dalla caduta degli aghi di pino.

La sentenza del Giudice di pace, in primo grado, ha condannato il condominio al risarcimento dei danni patiti dagli attori ed al pagamento delle spese processuali.

Il condominio ha impugnato tale pronuncia ribadendo che il condominio aveva sempre provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione gli alberi in questione provvedendo al taglio dei rami, ribadendo che la sentenza impugnata era stata adottata in palese violazione in tema di riparto dell'onere della prova dato che i confinanti non avevano dimostrato il nesso di causalità materiale tra le condotta (caduta degli aghi di pino nella grondaia) ed evento pregiudizievole (intasamento della grondaia ed infiltrazioni d'acqua).

Grondaia, come vanno ripartite le spese

La sentenza. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di secondo grado, ha accolto parzialmente l'appello del condominio. In merito alla distanza degli alberi del condominio dal fondo del vicino, la sentenza si riporta ai criteri sanciti dall'art. 892 c.c. che stabilisce che gli alberi di alto fusto, e quindi i pini, devono essere collocati ad una distanza dal confine di tre metri.

Ma, in caso di fondi divisi da un muro di confine tale distanza da dove si calcola dalla linea mediana del muro oppure dalla facciata dello stesso prospiciente la pianta?

Offrendo risposta a tale domanda la sentenza ha puntualizzato che “…ai fini della misurazione della distanza legale di una pianta dal muro di confine, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso, prospiciente alla pianta, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune”. (Tribunale di Catania, sez.civ. III, 13.3.2017 n. 1277).

Nel caso di specie, preso atto che la ctu ha adottato tale criterio per il calcolo della distanza fra fondi vicini divisi da un muro comune, accertando che gli alberi di pino del condominio sorgevano ad una distanza inferiore di tre metri, la sentenza, riportandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha condannato il condominio all'estirpazione degli alberi di pino. [1]

Per quanto riguarda, invece, la domanda di risarcimento dei danni formulata dagli appellati, ed avente ad oggetto le infiltrazioni d'acqua nell'immobile di loro proprietà causate dall'intasamento di aghi di pino della grondaia di raccolta delle acque piovane, la sentenza ha accolto l'appello del condominio secondo cui il provvedimento impugnato era stato adottato in assenza di elementi di prova in grado di dimostrare la responsabilità per atto illecito gravante sul condominio, dato che i confinanti non erano stati i grado di provare che i danni riportati (infiltrazioni d'acqua) erano stati causati dall'intasamento della grondaia a causa della caduta degli aghi di pino caduti dagli alberi di proprietà del condominio.

In pratica, quindi, gli appellati per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni d'acqua, avrebbero dovuto dimostrare che la canaletta della grondaia, in occasione di un evento atmosferico di particolare intensità, era piena di aghi di pino che avevano impedito il deflusso delle acque.

In sintesi Il condominio appellante, quindi, si è salvato dal risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua sopportato dai confinanti poiché non è stato dimostrato che le infiltrazioni d'acqua erano state determinate dall'intasamento della grondaia per la caduta di aghi di pino dagli alberi di sua proprietà; d'altro parte, invece, è stato condannato all'estirpazione di tali alberi che sorgono ad una distanza inferiore di tre metri dal confine.

In merito a tale condanna del condominio la sentenza ha evidenziato che le domande relative alla distanza delle piante sono indipendenti da quella risarcitoria poiché ai sensi dell'art. 892 c.c. il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti ad una distanza inferiore da quella legale “…a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme è quella di salvaguardare i fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione dei rami altrui”.

In altre parole se è vero che il condominio aveva sempre provveduto al taglio dei rami dei pini che si estendevano sulla proprietà dei confinanti e che questi ultimi non avevano pertanto subito alcuna turbativa, tale circostanza non impedisce ai confinanti di ottenere comunque anche l'estirpazione degli alberi che sorgono ad una distanza inferiore a quella di tre metri prevista dalla legge per gli alberi di alto fusto.


[1] Cass. civ. Sez.

II, 28-07-2005, n. 15882 “Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art.892 cod. civ. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perchè il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, nè tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo, dovendosi d'altro canto, considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse la perdita degli alberi, il relativo problema verrebbe in rilievo soltanto in sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa preposta all'osservanza del vincolo”.

Sentenza
Scarica Tribunale di Catania, sez.civ. III, 13.3.2017 n. 1277
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