Con ordinanza in data 19 dicembre 2024, il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore in quanto proprietario di un appartamento sito al primo piano di un edificio, affinché, in via d'urgenza, fosse consentito di realizzare la fermata dell'ascensore al detto piano, di proprietà esclusiva dei resistenti.
I ricorrenti deducevano l'esistenza di una scrittura privata stipulata con gli originari e realizzatori dell'impianto che gli consentiva di realizzare la fermata al primo piano del medesimo stabile, diventando così comproprietari dell'ascensore, contribuendo alle spese.
A sostengo dell'urgenza e del periculum, gli istanti sostenevano la necessità di eliminare le barriere architettoniche derivanti dalla presenza della scala per problemi di mobilità del proprio figlio minore affetto da handicap motorio, come da documentazione medica prodotta in atti.
La resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inadempimento del ricorrente alle obbligazioni assunte con al menzionata scrittura privata, non avendo eseguito tutta una serie di lavori sull'impianto, solo in parte realizzati, da considerarsi quale corrispettivo a titolo di compartecipazione alle spese di realizzazione dell'ascensore. Deduceva, altresì, insussistenza dei presupposti per lo strumento cautelare adottato.
Presupposti per emissione del provvedimento cautelare
Va precisato che il presupposto di ammissibilità della tutela cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. è la sussidiarietà del rimedio d'urgenza, nel senso che ad esso non può ricorrersi qualora sia invocabile altra misura cautelare tipica.
Requisiti necessari per accedere alla tutela interinale d'urgenza risiedono nella sussistenza del fumus boni juris, consistente in un apprezzamento, in termini probabilistici, della fondatezza della domanda, e del periculum in mora, costituito dal fondato motivo di temere che, nelle more del giudizio ordinario, il diritto azionato possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Ascensore: quando diventa proprietà esclusiva dei condomini
Chiarito quanto innanzi, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 1121, comma 3, c.c., i singoli condomini hanno diritto di partecipare alle innovazioni realizzate da altri condomini, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale (Cass. civ. sez. II, 04 settembre 2017, n. 20713).
Va, altresì, precisato che l'ascensore oggetto della materia del contendere non è in assoluto da considerarsi bene comune, perciò installato a cure e spese dei proprietari esclusivi del manufatto.
Per meglio dire, l'ascensore quando non sia installato originariamente nell'edificio all'atto della sua costruzione e vi venga installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini non costituisce proprietà comune di tutti i condomini, bensì appartiene in proprietà a quei condomini che l'hanno impiantato a loro spese, salvo la facoltà degli altri condomini, prevista dall'art. 1121 ultimo comma c.c., di partecipare successivamente all'innovazione.
È da considerarsi principio di diritto quello secondo cui, in tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, non rientri nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno installato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo sopportare, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, usufruita anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano dapprima inteso trarne vantaggio (in tal senso Cass. civ., 08 giugno 2020, n. 10850; Cass. civ. sez. II, 04 settembre 2017, n. 20713).
Partecipazione alle spese di installazione dell'ascensore
Senza alcun dubbio, sussiste il presupposto del fumus bonis iuris, visto il diritto del ricorrente di partecipare all'innovazione rappresentata dall'ascensore installata dai proprietari delle unità immobiliari del piano superiore.
Tuttavia, l'istante deve versare il contributo per le spese di realizzazione dell'ascensore, da rivalutare, oltre che per le spese future di manutenzione e di tutte i lavori da eseguirsi, concordati con la menzionata scrittura privata siglata dalle parti.
Eliminazione delle barriere architettoniche
Fondamentale è la sussistenza anche del presupposto del periculum in mora nel caso posto al vaglio del giudice catanese, che rappresentato dalla necessità di fruire dell'ascensore per superare le barriere architettoniche, alla luce delle condizioni di salute del figlio minore dei ricorrenti avente difficoltà motorie.
Infatti, si considerano, in generale barriere architettoniche gli ostacoli fisici che impedisce la fruibilità degli spazi ad una persona con ridotte o limitate capacità motorie, sia in ambito pubblico che privato.
Quando parliamo dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati significa eliminare ostacoli ed altri elementi che impediscono o rendono difficile l'utilizzo e la fruizione dello spazio da chi si trova in una situazione di limitata capacità motoria o sensoriale e delle persone che, per età o problemi temporanei, si trovano in una situazione che limita il normale utilizzo degli spazi.
In ambito normativo, nel gennaio 1989 è stata emanata la legge 13 del 9 gennaio 1989, sulle barriere architettoniche negli edifici privati il cui regolamento di attuazione è contenuto nel D.M. 236 del 14 giugno 1989.
Ed ancora, dal 2001 anno in cui si è avuta la redazione del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) il tema dell'accessibilità è trattato dal capo III del provvedimento (artt. 77 e ss.): questo capo contiene le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.
Si osserva che l'art. 10, comma 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120), prevede che: "Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.
Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.»; b) l'articolo 8 è abrogato."
Con quest'ultima disposizione il legislatore amplia i poteri di intervento del singolo sulle parti comuni riguardo tutte quelle opere di rimozione delle barriere architettoniche, a patto che però gli interventi vengano effettuati rispettando i limiti posti dall'art. 1102 c.c.
Per completezza espositiva, la disciplina giuridica sugli ascensori si dimostra meno penalizzante di quella che risulterebbe dall'applicazione della sola legge speciale. Infatti, le stesse norme del codice civile consentono l'installazione di un ascensore anche da parte di un unico condomino (di un solo gruppo di condomini) senza passare attraverso l'assemblea, grazie all'art.1102 c.c. che consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare - però a sue esclusive spese - ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale, come la fattispecie in disamina.
Riflessioni finali sul provvedimento cautelare emesso
Sono fondate, pertanto, le cesure mosse dai ricorrenti, in virtù della sussistenza dei presupposti sanciti nella domanda cautelare, in particolare il fumus boni iuris e del periculum in mora, perciò è condivisibile il provvedimento d'urgenza adottato dal Tribunale siciliano che ha autorizzato la realizzazione della fermata al primo piano, però avvalendosi di impresa specializzata, accertando così il diritto degli istanti, ma, allo stesso tempo, quest'ultimi dovranno adempiere le obbligazioni assunte precedentemente al giudizio, con apposita scrittura privata contenente il corrispettivo per la compartecipazione all'innovazione.