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Gazebo ad uso esclusivo nel giardino condominiale. Nulla la delibera che impone la rimozione

Installazione di un gazebo di proprietà esclusiva in un giardino condominiale: come deve considerarsi la delibera che impone al proprietario esclusivo la rimozione a sua cura e spese?
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Il proprietario di un appartamento ubicato in un condominio, dotato di un ampio giardino comune, cita in giudizio l'ente di gestione impugnando la delibera assembleare e l'accertamento della sua nullità considerato che la stessa aveva deciso a maggioranza la rimozione, a sua cura e spese, la rimozione del gazebo la cui realizzazione era stata precedentemente autorizzata dalla stessa assemblea.

L'attore, inoltre, ha lamentato che con la stessa delibera impugnata, inoltre, il condominio aveva deciso di accumulare il residuo dei lavori di giardinaggio in prossimità dell'immobile, impedendo, a parere dell'attore, l'uso dello spazio comune e creando le condizioni di pericolo, degrado e sporcizia.

Tenendo conto che la formale contestazione all'amministratore dell'invalidità della delibera, ed il successivo esperimento tentativo di conciliazione non hanno sortito alcun effetto l'attore ha deciso di agire in giudizio.

Stop al gazebo in terrazzo se installato all'interno di una area vincolata

Il condominio convenuto ha contestato che il gazebo era stato installato senza alcuna preventiva autorizzazione assembleare, che il suo proprietario esclusivo ometteva di curarne la manutenzione, e che l'accumulo di materiale di giardinaggio (piccola catasta di rami) nello spazio comune non intralciava in alcun modo il parcheggio delle autovetture.

=> Costruzione di un gazebo sul lastrico solare ad uso esclusivo: Quali limiti ?

La sentenza. La questione sottoposta alla terza sezione civile del tribunale di Bologna è la seguente se deve considerarsi legittima la delibera che pone a carico dell'attore la rimozione del gazebo ad uso esclusivo precedentemente autorizzato dall'assemblea e se l'installazione di un piccolo gazebo (5 metri x 4) in un amplio giardino condominiale (dell'estensione di due ettari) comprometta il pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini. (Tribunale di Bologna, 10.4.2018, 20357)

Evidenzia a tal proposito la pronuncia come nel caso di specie entra in gioco l'articolo 1102 del codice civile, norma che disciplina la comunione ma è applicabile anche al condominio in considerazione del richiamo contenuto dall'art. 1139 c.c..

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Sentenza
Scarica Tribunale di Bologna, 10.4.2018, n. 20357
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