L'installazione di un condizionatore in condominio è, sovente, motivo di contestazione tra i vari proprietari. Non tutti, infatti, tollerano la rumorosità dell'impianto o l'anti esteticità del macchinario, indubbiamente, voluminoso.
Ebbene, in ragione di queste o di altre circostanze, la questione potrebbe persino finire in Tribunale, visto che in alcuni casi non è possibile dirimerla bonariamente, ad esempio nell'ambito del dibattito assembleare. È accaduto ciò anche nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Piacenza n. 799 del 13 dicembre 2024.
In particolare, in questo procedimento, si è discusso del posizionamento del condizionatore ad opera di una banca presente nell'edificio. Più precisamente si è parlato dell'autorizzazione espressa in tal senso dall'assemblea del condominio.
Secondo, infatti, la tesi degli istanti, tale installazione era stata legittimata da una decisione assunta a maggioranza allorquando, invece, occorreva un consenso unanime, atteso il vigente regolamento condominiale contrattuale.
Pertanto, all'ufficio giudiziario coinvolto è spettato il compito di risolvere la diatriba e di chiarire, in tema di installazione di un condizionatore sulla parete comune, se tale iniziativa necessita, o meno, di una specifica autorizzazione assembleare.
È opportuno, quindi, approfondire la vicenda e verificare in che termini si è espresso il Tribunale di Piacenza.
Uso più intenso del bene comune da parte di alcuni condòmini: è legittimo?
A proposito dell'installazione di un condizionatore sulla parete di un condominio, è frequentemente sollevata l'attenzione su alcuni aspetti particolare: la possibilità che il detto impianto possa alterare la destinazione del bene o, più banalmente, l'eventualità che il macchinario possa compromettere il parimenti diritto d'uso degli altri sul cespite comune.
Ebbene, è posizione pacifica della giurisprudenza che un condizionatore non sia, di regola, in grado di determinare l'alterazione della destinazione della parete e tanto meno che questo impianto possa privare gli altri proprietari dell'uso della medesima.
Anche il Tribunale di Piacenza conferma tale posizione, a riguardo citando la giurisprudenza di legittimità sul punto e nel contempo ricordando che sulla questione non è certo rilevante l'uso più intenso del bene comune ad opera di alcuni condòmini.
In ipotesi come queste, infatti, l'illegittimità della condotta in contestazione sarebbe riscontrabile solo se l'uso degli altri dovesse essere, concretamente, impedito "in tema di comunione ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purchè non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi (cfr. Cass. Civ. n.8436/2023), di tal che si può proibire l'uso più intenso della cosa comune da parte del singolo solo ove sia in concreto ravvisabile che l'uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti (cfr. Cass. Civ. n.14107/2012, Cass. Civ. n.8808/2003)".
Tornando al caso in commento, il Tribunale di Piacenza non ha ravvisato alcuna illegittimità nel condizionatore in esame, atteso che lo stesso stava lì da tempo immemore, ritualmente autorizzato molti anni orsono e senza che lo stesso avesse determinato alcuna alterazione della destinazione della parete e/o alcuna limitazione illegittima del parimenti uso degli altri.
Pertanto, nella recente assemblea che ne aveva disposto lo spostamento, il consesso si era espresso semplicemente regolamentando ed organizzando l'uso del bene comune. L'adunanza, quindi, aveva correttamente deliberato a maggioranza non essendo necessaria l'unanimità se non nel caso in cui si trattava d'incidere sui diritti individuali dei singoli proprietari.
Installazione condizionatore senza autorizzazione: è possibile?
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Piacenza aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale per cui l'installazione di un condizionatore sulla parete comune non necessita di alcuna delibera e/o autorizzazione assembleare, non essendo previsto, in tema d'uso dei beni comuni, il consenso dell'adunanza.
Per questi motivi, il rilascio o il rifiuto di un'autorizzazione da parte dell'assemblea avrebbe il solo scopo di comunicare all'interessato se ci sono o meno altri proprietari interessati a fare un uso identico del bene comune "un significativo filone giurisprudenziale, esclude, in casi quali quello oggetto di causa (installazione sulle parti comuni di un impianto di condizionamento che non presupponga la modificazione di tali parti), la necessità di delibera assembleare, rilevando il rilascio o il diniego di siffatta autorizzazione al solo fine di significare l'inesistenza o esistenza di un interesse degli altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all'installazione (Cass. Civ. n. 17975/2024, Trib. Milano n.8304/2012, Cass. Civ. n.1554/1997)".
Ecco perché può dirsi che l'installazione di un condizionatore può avvenire anche senza il consenso dell'assemblea, ferme restando le eventuali obiezioni successive a vario titolo, ad esempio in tema di decoro architettonico e/o di rumorosità intollerabile dell'impianto.