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Installazione del condizionatore in una zona vincolata senza i necessari permessi. Meglio avere le “carte” in regola...

Installare un condizionatore nelle zone sottoposte a vincolo, Attenzione....
Ivan Meo 

Senza la Scia si incorre nella sanzione ex articolo 44 del Dpr 380/01. L'installazione dei climatizzatori rientra nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 Dpr n. 380/01.

I condizionatori nella evoluzione normativa. In generale, ogni intervento edilizio è soggetto al titolo abilitativo prescritto dalle norme vigenti in relazione alla tipologia d'intervento cui esso appartiene.

In seguito ai recenti sviluppi normativi si sono introdotte delle semplificazioni in materia di edilizia privata.

Per cui alcuni interventi edilizi minori possono essere eseguiti secondo una disciplina semplificata anche se non completamente scevra da adempimenti burocratici.

Principalmente la disciplina degli interventi edilizi è contenuta nel D.P.R. n. 380/2001 che traccia una tripartizione tra “nuova costruzione”, “ristrutturazione urbanistica” e “ristrutturazione edilizia”.

Per i condizionatori di modeste entità, salvo peculiari discipline introdotte dai regolamenti edilizi comunali, l'installazione è considerata un "intervento libero" rientrante nella manutenzione ordinaria, che non necessita, pertanto, di alcun titolo autorizzatorio. (Condizionatori sui balconi e decoro dell'edificio)

A riguardo, il TAR Sicilia ha annullato l'ordinanza con la quale era stata disposta la rimozione di un piccolo impianto di climatizzazione, collocato sulla facciata di un edificio, senza alcun titolo abilitativo.

Il collegio ha precisato che tali interventi di modesta entità non rientrano tra quelli per i quali è previsto il rilascio da parte del comune del relativo titolo abilitativo edilizio, consistendo essenzialmente nell'istallazione “di uno strumento assolutamente coerente con l'uso normale dell'immobile” (TAR Sicilia, Sez. III, 26.10.2005, n. 4101).

La fattispecie. Il caso giunto all'esame della Corte di Cassazione, - sentenza 952, sezione Terza Penale, del 13-01-2015 -, si riferisce ad un intervento eseguito in una zona sottoposta al vincolo paesaggistico (articolo 181 Dlgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, persegue la finalità della tutela del bene culturale, sia pubblico che di appartenenza privata, attraverso prescrizioni dirette alla conservazione ed alla valorizzazione del bene.

Per tali motivi realizzare interventi senza autorizzazione della organi preposti comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali.

Proprio nel caso di specie, la proprietaria dell'immobile è stata condannata dalla Corte d'appello di Lecce a pagare oltre 20 mila euro, per il reato previsto dall'articolo 44 Dpr. 380/01 per aver installato, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore a servizio del suo esercizio commerciale senza averne l'autorizzazione.

La decisione. Il giudici di legittimità precisano che “i climatizzatori costituiscono impianti tecnologici e pertanto, se collocati all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'articolo 3 Dpr 380/01, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a Scia”.

Il richiamo, da parte della ricorrente, delle novità introdotte dal decreto Sblocca Italia (legge 164/14), non possono essere applicate, secondo i Giudici, perché se è vero che il Legislatore ha introdotto delle modifiche alla nozione di manutenzione straordinaria, nel caso di specie la novella legislativa non è applicabile perché l'intervento effettuato dalla ricorrente non rientra tra le attività edilizie libere, ossia tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo perché l'intervento risulta eseguito in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui ne consegue che l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del nulla a osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Conclusioni. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che per l'installazione del condizionato è necessaria la S.C.I.A. Inoltre, essendo stato l'intervento eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo paesaggistico, l'esecuzione dell'opera è condizionato al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 13 gennaio 2015, n. 952
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