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Ingombro di spazi comuni e tutela del possesso

Con interessante pronuncia, il Tribunale di Latina applica una norma ancora poco conosciuta (e forse anche poco sfruttata), l'art. 614 bis c.p.c., nell'ambito di un procedimento cautelare concernente un Condominio ed un locale commerciale.
Avv. Caterina Tosatti Avv. Caterina Tosatti 

Ingombro di spazi comuni e tutela del possesso: la vicenda

Un Condominio ricorre contro Tizia, conduttrice di un'unità immobiliare di proprietà della Alfa Srl - immaginiamo, questa, condomina - allo scopo di ottenere tutela del proprio possesso.

Denunzia infatti il Condominio che Tizia conduce un'attività commerciale nei locali ottenuti in locazione e che, in occasione di ciò, a far data dal 2021, ha occupato alcuni spazi di proprietà condominiale con suppellettili e macchine afferenti l'attività medesima - nella fattispecie, tavoli e sedie per gli avventori dell'attività di Tizia, bidoni dell'immondizia e un distributore automatico.

Gli spazi condominiali occupati consistono, in particolare, nel marciapiede e nell'androne nonché nell'ingresso di una delle scale di cui era composto il Condominio.

Lamenta inoltre il Condominio come tale occupazione abbia reso difficoltoso l'accesso e l'uscita quotidiani dei condòmini dall'edificio, condòmini tra i quali vari portatori di handicap.

All'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale assume a libere informazioni l'Amministratore del Condominio e il Condominio integra la propria domanda chiedendo l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., cioè la condanna di Tizia al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento giudiziale da adottare a favore del Condominio (c.d. "astreinte").

Tizia rimane contumace.

Il Tribunale di Latina, con ordinanza n. 4074 del 10 agosto 2022, accoglie la domanda del Condominio.

La molestia materiale al possesso

Il magistrato avvia il proprio ragionamento osservando che la domanda del Condominio è fondata e provata dalla documentazione offerta a corredo e dalle dichiarazioni rese dall'Amministratore alla prima ed unica udienza.

In particolare, risulta da quanto sopra che il Condominio disponga, di fronte all'ingresso della scala in questione, di una area destinata a marciapiede per l'accesso pedonale all'androne del palazzo e di uno spazio riservato a parcheggi privati, il tutto deducibile dalla planimetria allegata al Regolamento condominiale prodotto con il ricorso.

Questi spazi e lo stesso androne condominiale della scala in questione risultano attualmente occupati da materiale di vario tipo, tutto riconducibile all'attività di Tizia, giusta il contratto di locazione sempre prodotto con il ricorso, ovvero sedie poste all'ingresso della scala, secchi per la raccolta dei rifiuti, tavoli, sedie e attrezzature da bar, tavoli e sedie collocati sui parcheggi privati del Condominio ed un contenitore metallico di distributore automatico di tabacchi, il tutto risultante dalla documentazione fotografica prodotta con il ricorso.

La collocazione di simili oggetti su di un'area normalmente ed usualmente utilizzata dai condòmini del palazzo per l'accesso alle abitazioni concreta senza dubbio una molestia, secondo il Tribunale; pur non assumendo i connotati della privazione integrale dell'altrui disponibilità del bene (resta sempre possibile l'accesso agli spazi compromessi), tale condotta si atteggia in un evidente ostacolo e disturbo al libero godimento della cosa.

E siccome, ci ricorda il Tribunale, in merito al concetto di 'molestia' «è sufficiente un'attività materiale (o giuridica) consapevolmente posta in essere dall'agente e con un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio (Cass. civ., Sez. II, 13/09/2000, n. 12080)» mentre non è necessario, in presenza di una alterazione fisica dello stato di fatto della cosa, anche la produzione di un danno attuale, ma è sufficiente che lo stato di possesso sia posto soltanto in dubbio o in pericolo, la fattispecie concreta è qualificabile come molestia materiale al possesso del Condominio dei propri beni comuni.

Ed ancora: «non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso».

Circostanza apparentemente dirimente e comunque notevolmente rilevante ai fini del convincimento del magistrato risulta poi quella relativa alle foto scattate da un condomino disabile dal proprio mezzo di locomozione dalle quali si evince la difficoltà creata dall'occupazione di Tizia nell'accesso all'androne ed all'ingresso alla scala, difficoltà non solo derivante dalla presenza delle suppellettili indicate, ma anche dei vari avventori dell'attività durante l'intero arco della giornata.

L'astreinte nell'azione possessoria

Prima di concedere senz'altro la misura coercitiva richiesta, il magistrato vaglia la sua applicabilità ad un procedimento 'particolare' come è quello in parola, cioè la fase sommaria e cautelare dell'azione di manutenzione.

Innanzitutto, ci viene rammentato che l'art. 614 bis c.p.c. è applicabile a tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili.

Afferma il magistrato che il fatto che ci troviamo all'interno di una fase cautelare e, quindi, di un procedimento sommario, non inficia l'applicabilità della norma che prevede l'astreinte, sia perché non sussiste un tale limite posto in modo esplicito e letterale dall'art. 614 bis c.p.c., che quindi è applicabile anche all'esito di un provvedimento di condanna adottato a conclusione di un procedimento sommario, sia perché il provvedimento di nunciazione ottenuto all'esito del detto procedimento sommario deve poter usufruire della misura di coercizione indiretta (l'astreinte) che proprio in tali casi esplica maggiore efficacia nell'indurre il suo destinatario ad adempiere l'ordine del Giudice.

Ritiene poi il Giudice che la domanda di astreinte non debba soggiacere alla notifica al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. né a termini di proposizione (almeno con riguardo al procedimento cautelare di cui è causa), perché, quanto al primo aspetto, l'astreinte non determina un ampliamento della domanda già avanzata con il ricorso introduttivo, mentre, quanto al secondo aspetto, non trovano applicazione del procedimento cautelare le barriere preclusive tipiche dell'ordinario processo di cognizione.

Quanto all'ultimo limite, posto dalla norma in commento, relativo all'eventuale 'iniquità' della misura dell'astreinte, il Tribunale conclude affermandone l'assenza e , pertanto, l'applicabilità della misura: «Nel merito la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. deve essere accolta non rinvenendosi, nella nuova formulazione legislativa (a differenza della precedente), limiti all'applicazione della misura alla fattispecie in esame e non apparendo la stessa iniqua, atteso che le attività di attuazione del provvedimento possessorio sono comunque procrastinabili (in quanto idonee a consentire il necessario, libero accesso alle scale condominiali anche da parte di soggetti disabili) e l'ordine di rispristino e sgombero non determina problemi di attuazione indipendenti dalla volontà dell'obbligato».

Sentenza
Scarica Trib Latina 10 agosto 2022 n. 4074
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