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Ingiunzione fiscale al condominio. Le società private non possono notificarle.

Ingiunzione fiscale e morosità acqua in condominio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La società privata, anche se mista perché partecipata dal Comune, è priva del potere di auto accertamento e non può emettere l'ingiunzione tributaria, strumento che spetta solo agli enti pubblici in quanto strumento recuperatorio speciale utilizzabile dai soli Enti Pubblici, tra i quali non possono ritenersi ricomprese le società private, sebbene partecipate da enti territoriali e soggette ai relativi controlli contabili.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 7 novembre 2016, n. 12235, ha precisato che non possono avvalersi del procedimento di "ingiunzione fiscale" previsto dal R.D. n. 639/1910 le società, anche a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica.

Pertanto, va ritenuta illegittima l'ingiunzione di pagamento, basata su tale schema, che l'holding che gestisce il servizio idrico rivolge al Condominio per il pagamento dei servizi di fognatura e depurazione.

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L'ingiunzione fiscale. Si tratta di un procedimento speciale per la riscossione dei tributi (previsto da R.D. n. 639/1910) che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario. L'art. 2 del regio decreto è una norma eccezionale che, in quanto tale, non può essere applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli i specificamente individuati dalla norma.

L'ingiunzione fiscale è il provvedimento amministrativo col quale viene ordinato al contribuente di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all'ente creditore.

L'ingiunzione è, al pari della cartella di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata.

Ciò significa che, trascorsi 30 giorni senza che il contribuente provvede al pagamento della somma ingiunta, ovvero senza che egli abbia impugnato l'ingiunzione, la medesima assume natura di titolo esecutivo.

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La notifica la condominio. Come nell'esecuzione ordinaria il titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore pro-tempore, per essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino, deve essere necessariamente notificato unitamente al precetto al medesimo condomino contro il quale si intende agire, così nell'esecuzione speciale di cui al R.D. 639/1910 al singolo condomino deve essere notificata l'ingiunzione di cui all'art. 2 del citato regio decreto prima di poter procedere al pignoramento e ciò a prescindere dalla natura solidale o parziaria dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio idrico integrato (Tribunale di Monza, 27 aprile 2016).

Le società miste. Sono soggetti distinti dallo Stato e dagli Enti Pubblici e prive del potere di auto accertamento dei tributi che, dunque, non possono giovarsi del procedimento di ingiunzione tributaria

Tariffa del servizio idrico integrato. Costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale e non un tributo. Quindi, gli importi richiesti dal gestore del servizio idrico, sono dovuti solo se siano stati effettivamente resi.

Il precedente del Tribunale di Milano n. 1599/2016. A tal proposito, il giudice adito ha sancito l'illegittimità delle ingiunzioni fiscali emesse, ai sensi del R.D. 639/1910, dalle società concessionarie del servizio idrico al fine di recuperare il credito relativo a bollette dell'acqua insolute, e ciò anche se le stesse sono interamente partecipate e controllate dal Comune o da altra pubblica amministrazione.

Secondo il giudice Milanese, le società private che gestiscono il servizio idrico sono «soggetti distinti dallo Stato e dagli Enti Pubblici e sono prive del potere di auto accertamento dei tributi e non possono giovarsi del procedimento di ingiunzione tributaria». Ed ancora, la bolletta in questo caso è da intendersi non come un comune tributo, ma come corrispettivo per un servizio svolto.

Se tale servizio non viene reso o è di qualità inferiore rispetto al minimo, l'utente ha diritto alla restituzione dei soldi pagati o a non pagare quelli pretesi.

In conclusione, l'ingiunzione fiscale è uno strumento recuperatorio speciale utilizzabile dai soli Enti Pubblici, tra i quali non possono ritenersi ricomprese le società private, sebbene partecipate da enti territoriali e soggette ai relativi controlli contabili.

Sentenza
Scarica Tribunale di Milano Sentenza 7 novembre 2016, n. 12235
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