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Ingiunzione del terzo creditore verso il singolo condomino moroso: la contestazione del quantum della quota ingiunta

La contestazione del quantum della quota ingiunta da parte del condomino moroso: analisi del riparto dell'onere probatorio e della legittimazione passiva nel contesto condominiale.
Avv. Eliana Messineo 
25 Lug, 2024

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una recente sentenza n. 2280 del 2 giugno 2024 si è occupato di un caso inerente alla questione del riparto dell'onere probatorio tra il creditore che intenda agire direttamente pro quota nei confronti del singolo condomino moroso e quest'ultimo allorquando, in sede di opposizione, intenda contestare il quantum della quota da lui dovuta.

Controversia sull'ingiunzione di pagamento tra condomino moroso e creditore

Una condomina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da un'impresa appaltatrice per il pagamento della quota da lei dovuta per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in condominio per come assentiti nella relativa delibera assembleare.

A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepiva l'irregolare esecuzione delle opere appaltate, nonché l'inesattezza della misura del credito azionato con il provvedimento monitorio avendo effettuato alcuni versamenti che andavano detratti dalla pretesa creditoria nonché evidenziava di aver, successivamente sospeso i pagamenti a fronte dell'inadempimento della controparte che non aveva consegnato le certificazioni dello sgravio fiscale, necessarie per fruire dei benefici fiscali previsti.

Si costituiva in giudizio la ditta appaltatrice chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposta, in particolare, evidenziava che i lavori, mai censurati dalla opponente, erano stati autorizzati ed eseguiti a regola d'arte, nonché di aver quantificato la propria pretesa creditoria sulla base dell'attestazione rilasciata dall'amministrazione condominiale relativa alla situazione contabile con le singole quote dovute dai condomini morosi.

La condomina opponente, eccepiva, inoltre, nelle note di trattazione scritta per la prima udienza e nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la opposta avrebbe dovuto premunirsi di un titolo giudiziale nei confronti del Condominio per, poi, procedere - eventualmente ed in via esecutiva - nei confronti dei condomini morosi.

Il Tribunale, dopo aver affermato la legittimazione passiva della condomina morosa, ha, nel merito, parzialmente accolto l'opposizione.

Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della condomina, il Tribunale ha richiamato la disposizione contenuta nel contratto d'appalto di rinuncia dell'appaltatore al vincolo di solidarietà tra i condomini ed il Condominio, ove espressamente si affermava che in caso di morosità, l'appaltatore avrebbe potuto agire in via diretta, esclusivamente nei confronti del singolo condomino obbligato, senza poter coinvolgere né il condominio né gli altri condomini per il pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Sul punto, il Tribunale ha, altresì richiamato, la giurisprudenza secondo cui in caso di contratto stipulato dall'amministratore con un terzo, questi, in qualità di creditore del condominio è legittimato ad agire in giudizio, anche in via monitoria, per precostituirsi il titolo esecutivo nei confronti sia dell'ente di gestione, in persona dell'amministratore pro tempore, sia dei condomini inadempienti, dovendo, in ogni caso, e, in particolare, ove intenda promuovere l'espropriazione forzata, richiedere a ciascun condomino moroso, proprio in ossequio al principio della parziarietà delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, il pagamento della sola quota dallo stesso dovuta a norma dell'art. 1123 cod. civ.". (Corte appello di Salerno, 2020, n.886).

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze della condomina opponente circa la non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate anche alla luce della circostanza che alcuna contestazione circa la regolare esecuzione delle opere appaltate era stata mai formulata nel corso del rapporto contrattuale.

Ha, invece, ritenuto di accogliere la contestazione dell'opponente circa la quantificazione della debenza individuale dovuta riducendo, così, il quantum ingiunto sulla base della documentazione allegata dall'opponente quale prova della minor somma dovuta.

L'ingiunzione del terzo creditore verso il condomino moroso

Riflessioni finali sull'onere probatorio nel contesto condominiale

Con riguardo all'obbligo di contribuzione del condomino alle spese dell'ente, la Suprema Corte ha tracciato, sia pur con riferimento alla fase esecutiva, i limiti dell'onere probatorio gravante sul creditore che intenda agire nei confronti del singolo condomino moroso, avendo particolare riguardo alla misura della quota millesimale a questi spettante.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il creditore procedente ha esclusivamente l'onere di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini, dovendo escludersi che il creditore del condominio sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini.

Al creditore intimante è infatti, richiesta una mera allegazione della misura della quota millesimale dovuta dal singolo condomino moroso il quale, invece, nel caso in cui gli sia richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota, potrà proporre opposizione all'esecuzione ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota (Cassazione ord. n. 22856/2017).

La giurisprudenza di merito, in aderenza a tale orientamento, ha quindi statuito che grava sul creditore che intenda agire direttamente pro quota nei confronti del singolo condomino la prova dell'avvenuto riparto della spesa condominiale secondo il criterio concretamente applicabile, restando in ogni caso onere del condomino ingiunto, ove intenda contestare tale riparto, fornire gli elementi dai quali desumerne l'erroneità o l'inapplicabilità (cfr. Cda Napoli, n. 310 del 2023).

Nel caso di specie, il creditore opposto, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, con riferimento al quantum ingiunto, mentre la condomina opponente ha dimostrato la diminuzione della misura del credito azionato con il provvedimento monitorio in considerazione dei pagamenti effettuati.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 giugno 2024 n. 2280
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