Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (attualmente, al D. Lgs. 81/2008) al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro; inoltre, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa verifica, tra le altre, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
È quindi responsabile dell'infortunio del dipendente dell'impresa appaltatrice, avvenuto per omissione delle cautele previste per legge, anche il Condominio, nella persona dell'Amministratore, sia per culpa in eligendo, avendo scelto un'impresa dal profilo tecnico - professionale inadeguato, sia per culpa in vigilando, non avendo ispezionato il cantiere o, pur avendolo fatto, non avendo sospeso i lavori ed intimato all'appaltatrice di adeguarsi a normativa in materia di sicurezza e dispositivi antinfortunistici.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1561 del 9 maggio 2023, ha condannato in solido il Condominio, quale committente dei lavori in occasione dei quali morì un dipendente dell'appaltatrice e l'appaltatrice medesima.
Fatto e decisione
Nel gennaio 2007 Tizio, operaio addetto ai lavori di rifacimento del prospetto dell'edificio di un Condominio, precipitava dal 2° - 3° piano d'altezza al suolo mentre scendeva da un ponteggio metallico e, in conseguenza delle gravi lesioni riportate, moriva 9 giorni dopo.
Tizio era stato addetto alle lavorazioni presso il Condominio dalla Ditta Mario Rossi, alla quale il Condominio aveva affidato l'appalto dei lavori dopo regolare assemblea.
Durante il giudizio penale che seguì ai fatti del 2007, l'Amministratore del Condominio, Mevio, fu ritenuto responsabile, con sentenza irrevocabile, mentre il Sig. Mario Rossi, legale rappresentante dell'omonima ditta, patteggiò la pena.
Le cause dell'infortunio, per come riscontrate nel procedimento penale, erano state rinvenute nel fatto che il ponteggio, alto 16 metri, era privo di adeguati strumenti di protezione, quali i parapetti e le tavole fermapiede, in violazione della normativa di sicurezza applicabile ratione temporis (artt. 16 D.P.R. 164/1956 e 27 D.P.R. 547/1995; inoltre, l'impalcatura appoggiava per metà sul marciapiede e per l'altra metà sul piano stradale, ciò che non garantiva la necessaria stabilità al lavoratore durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del ponteggio nonché del rifacimento del prospetto commissionato.
Il Tribunale di Palermo viene adito, nel giudizio da cui promana la pronuncia in commento, dall'Istituto assicurativo, la quale domandava che il Condominio, in solido con Mevio, suo Amministratore, fossero condannati a rifonderle una somma di circa Euro 200.000,00, dovuta alle prestazioni previdenziali erogate a favore dei familiari del fu Tizio, dipendente della Mario Rossi.
Mevio si costituisce in giudizio, eccependo di essere legittimato passivo allo stesso e chiedendo, in subordine, di accertare, previa chiamata in causa di Mario Rossi, titolare dell'omonima ditta, la sua concorrente responsabilità e di ripartirla, in percentuale, tra costui ed il Condominio.
Rimasti contumaci il Condominio e Mario Rossi, il Tribunale decide dichiarando la responsabilità in solido del Condominio, in persona dell'Amministratore e del Sig. Rossi verso l'Istituto assicurativo, derivante dalla loro corresponsabilità nella causazione dell'evento morte di Tizio e condanna, di conseguenza, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il Sig. Rossi nella misura di responsabilità pari al 70%, mentre il restante 30% rimane a carico del Condominio in solido con l'Amministratore Mevio.
Considerazioni conclusive
La ricostruzione offerta dal Giudice penale ed accolta dal Tribunale di Palermo a favore dell'Istituto assicurativo ribadisce che il datore di lavoro deve rispondere per colpa, avendo egli omesso sia la redazione del POS sia del PIMUS e che, avesse egli osservato dette cautele, Tizio non avrebbe perso l'equilibrio nell'atto di scendere dal ponteggio e, comunque, pur perdendo l'equilibrio, non sarebbe precipitato, in quanto lo avrebbero sorretto i parapetti di protezione.
Quanto ai committenti, viene citata la Sezioni Unite 16 aprile 1997, n. 3288, a mente della quale: «sono passivamente legittimati all'azione di regresso dell'Inail i dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, anche all'appaltante o il subappaltante (Cass. n. 9065 del 2006, 24935/2015)» - si veda anche la più recente sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12561 del 18 maggio 2017, citata in sentenza.
Ciò che rileva, per quanto riguarda la responsabilità personale dell'Amministratore Mevio, risiede nella colpa in vigilando: infatti, il Tribunale di Palermo ricorda come che lo stesso avesse personalmente violato gli obblighi gravanti sul soggetto committente i lavori, non avendo compiuto «alcuna verifica in ordine alla capacità tecnico organizzativa dell'impresa scelta per eseguire i lavori e non era stata acquisita dall'impresa alcuna informazione utile per verificare che lavori venissero eseguiti in modo sicuro, con personale capace sotto il profilo professionale e con attrezzature idonee dispositivi adeguati per prevenire infortuni a coloro che operavano (cfr. Sentenza Tribunale Palermo nr. 1986 del 2014 pag. 30 [cioè, la sentenza che chiuse il giudizio penale contro Mevio, N.d.A.])».
La responsabilità personale di Mevio in ordine all'infortunio è resa altresì evidente, continua il Tribunale, dal non avere questi impedito i lavori una volta constatata l'assoluta inadeguatezza della impalcatura utilizzata dall'impresa di Mario Rossi.
La responsabilità ascritta al Sig. Rossi è poi maggiore (70%) rispetto a quella imputata al Condominio in solido con l'Amministratore Mevio, in quanto il Sig. Rossi che, in quanto titolare della ditta appaltatrice era il soggetto primariamente tenuto a garantire la sicurezza di Tizio dotandolo dei prescritti dispositivi di sicurezza e, sempre quale impresa appaltatrice, aveva provveduto egli stesso al montaggio del ponteggio alla cui assoluta inadeguatezza è riconducibile la morte di Tizio.