Il problema delle infiltrazioni d'acqua in condominio è ben noto ai tribunali di tutta Italia, alle prese praticamente ogni giorno con problemi di questo tipo. Una recente sentenza del Tribunale di Napoli (la n. 4015 del 26 aprile 2022) ha chiarito quali siano le responsabilità nel caso di infiltrazioni d'acqua che derivano dal piano di sopra.
Per essere più precisi, il giudice partenopeo ha stabilito che delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo deve risponderne l'impresa che non ha eseguito bene i lavori e non i proprietari committenti, i quali non possono essere accusati di non aver correttamente vigilato sull'opera dell'appaltatore.
Allo stesso tempo, la sentenza si segnala per aver evidenziato come, nel caso di infiltrazioni, possa configurarsi la responsabilità solidale di più soggetti. Come vedremo, nel caso di specie il Tribunale di Napoli ha ritenuto colpevoli sia l'impresa che il condominio. Se l'argomento t'interessa, prosegui nella lettura: analizzeremo il problema dei danni da infiltrazioni d'acqua attribuibili ai lavori realizzati al piano superiore.
Infiltrazioni dal terrazzo del piano superiore: il caso
Un condomino citava in giudizio il proprietario del piano superiore lamentando che dallo stesso (e, in particolar modo, dal terrazzo) provenissero infiltrazioni d'acqua che avevano causato gravi danni al proprio immobile.
Tale fenomeno si era verificato in concomitanza dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento posto al piano superiore, di proprietà di parte convenuta.
Quest'ultima si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità, in subordine, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità dell'impresa appaltatrice e del condominio, terzi chiamati in causa.
A parere del convenuto, le infiltrazioni lamentate erano state provocate dalla imprudenza e negligenza di terzi, assumendo in particolare che le infiltrazioni all'interno dell'appartamento dell'attrice fossero da ascriversi in parte all'omessa manutenzione della pluviale condominiale e al cattivo stato della facciata dell'edificio, in parte all'imperizia dell'impresa, alla quale erano stati commissionati i lavori di ristrutturazione del proprio immobile.
Le cause delle infiltrazioni secondo il Ctu
L'istruttoria confermava senza ombra di dubbio la sussistenza di infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento dell'attore. Occorreva ora stabilire a chi fossero ascrivibili.
In merito alle cause delle infiltrazioni, il consulente tecnico d'ufficio riferiva che esse erano riferibili a due fenomeni distinti:
- il primo era individuabile nell'imperizia della ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione dell'immobile di parte convenuta. Infatti, non avendo protetto a sufficienza il calpestio del terrazzo durante i lavori e avendo subito un violento nubifragio, si è avuto l'allagamento per prima del cespite di parte convenuta e poi quello di parte attrice;
- il secondo era invece ascrivibile alla vetustà dell'imbocco pluviale e della relativa facciata, dovuta all'imperizia del condominio.
La decisione del Tribunale di Napoli
Tanto premesso, per il Tribunale di Napoli (sent. n. 4015 del 26 aprile 2022 in commento) non ci sono dubbi che la responsabilità per i danni da infiltrazioni sia da ascrivere alla ditta esecutrice dei lavori e al condominio in maniera solidale, mentre alcuna responsabilità può attribuirsi al proprietario del piano superiore: sebbene le infiltrazioni provengano da qui, al committente non può essere imputata alcuna responsabilità. Vediamo perché.
Infiltrazioni: c'è responsabilità del committente?
Il Tribunale di Napoli ricorda che, per costante giurisprudenza della Cassazione, "l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive direttamente impartite dal committente o da un suo rappresentante" (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 12476/12, 26002/11, 11757/11).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che, alla luce del richiamato principio di diritto, possono fondare una responsabilità dei convenuti committenti. Infatti, il Ctu ha individuato quale concausa delle lamentate infiltrazioni l'imperizia della ditta che stava eseguendo i lavori nell'immobile di parte convenuta, la quale non aveva protetto a sufficienza il calpestio del terrazzo di copertura in occasione di un violento nubifragio.
Si tratta, quindi, di deficienze che, afferendo in maniera specifica alla fase esecutiva delle opere, sono da ascrivere esclusivamente alla negligenza dell'appaltatore.
Discende da quanto osservato che la domanda proposta da parte attrice nei confronti del proprietario del piano di sopra deve essere rigettata; ne consegue la responsabilità solidale dei terzi chiamati in causa, cioè del condominio e dell'impresa, in relazione ai danni cagionati all'attrice ai sensi dell'art. 2055 c.c.