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Infiltrazioni in condominio: si può agire con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.?

A quali condizioni è possibile ricorrere al procedimento d'urgenza per la tutela della proprietà privata dalle infiltrazioni che provengono dalle parti comuni?
Avv. Mariano Acquaviva 
27 Set, 2024

La giustizia italiana è notoriamente lenta; nei casi di particolare urgenza, però, è possibile agire intraprendendo azioni giudiziarie più "snelle" rispetto a quelle ordinarie, soprattutto se occorre intervenire con la massima tempestività per evitare un danno che, altrimenti, sarebbe irreparabile.

In questa cornice si pone il noto ricorso ex art. 700 c.p.c.; così testualmente la norma: «…chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».

Tale rimedio è esperibile anche nell'ipotesi di infiltrazioni in condominio? Approfondiamo la questione.

Ricorso ex art. 700 c.p.c.: presupposti e caratteristiche

Il ricorso d'urgenza, regolato dall'art. 700 c.p.c., rappresenta uno strumento residuale, utilizzabile solo quando mancano i requisiti per applicare le misure cautelari tipiche come il sequestro, la denuncia di nuova opera o di danno temuto. La sua principale caratteristica, dunque, è la natura sussidiaria.

Questo strumento, quindi, non può essere impiegato quando la finalità cautelare può essere raggiunta con rimedi provvisori specificamente previsti dalla legge, oppure quando il diritto può essere tutelato mediante provvedimenti sommari non cautelari, come il decreto ingiuntivo o i provvedimenti possessori.

Lo stesso principio vale quando il diritto soggettivo può essere salvaguardato tramite un processo ordinario che ha una tempistica simile a quella di un procedimento cautelare.

In questo senso, il ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. - che ha sostituito il vecchio ricorso previsto dall'abrogato art. 702 bis c.p.c. - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) potrebbe ulteriormente aver ridotto i margini per l'esperimento del ricorso d'urgenza di cui ci stiamo occupando.

Per richiedere l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è necessario soddisfare due requisiti fondamentali: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Il primo indica la probabile esistenza del diritto cautelare, mentre il secondo si riferisce al rischio concreto e attuale che il diritto del ricorrente subisca un danno imminente e irreparabile.

L'irreparabilità si intende come un pericolo reale e ragionevole che non consenta di beneficiare di un risarcimento adeguato.

Ottenuta l'ordinanza del giudice, il passaggio al processo ordinario di cognizione è facoltativo.

Pertanto, nel provvedimento che accoglie la richiesta di concessione del ricorso d'urgenza non è indicato un termine entro cui proseguire il giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice incaricato della domanda cautelare deve anche decidere sulle spese legali.

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Ricorso d'urgenza per infiltrazioni condominiali: è ammissibile?

Considerata la residualità dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c., prima di intraprendere un ricorso d'urgenza per le infiltrazioni in condominio occorre valutare attentamente la sussistenza dei presupposti in precedenza descritti.

Ad esempio, la Corte di Cassazione (n. 19045/2010) ha ritenuto legittimo il ricorso al rimedio d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in presenza di copiose infiltrazioni provenienti dal piano superiore e causate dall'improvvisa rottura di una tubazione, alla riparazione della quale non si era potuto provvedere per via del diniego del condomino che impediva l'accesso al proprio appartamento.

In questo senso anche la giurisprudenza di merito.

Secondo il Tribunale di Firenze (10 ottobre 2022), va accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un condomino la cui unità immobiliare patisce infiltrazioni provenienti dal terrazzo superiore, soprattutto in concomitanza con le piogge.

Ancora, è stato ritenuto giustificato il ricorso alla procedura cautelare per eliminare le infiltrazioni d'acqua - provenienti dal tetto dell'edificio - all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva (Trib. Catanzaro, ord. n. 26 maggio 2023).

Da queste pronunce si evince come sia legittimo il provvedimento, adottato in via d'urgenza, con cui si ordina la realizzazione immediata dei lavori necessari ed indifferibili per rimuovere le conseguenze delle infiltrazioni d'acqua provenienti da una parte comune (tetto, lastrico, ecc.) all'interno dei locali di proprietà dei condòmini, purché lo stato dei luoghi sia tale da non consentire di attendere la definizione di un giudizio a cognizione piena, in quanto un ulteriore ritardo nell'esecuzione degli opportuni interventi potrebbe ragionevolmente determinare un drastico e irreversibile peggioramento delle condizioni degli immobili interessati, con conseguente pericolo per la salubrità degli ambienti e per la salute di coloro che vi abitano.

Al contrario, deve ritenersi inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. tutte le volte in cui le infiltrazioni - pur avendo indubitabilmente danneggiato il condomino - persistono da tempo: in questa evenienza, infatti, non dovrebbe sussistere il «pregiudizio imminente e irreparabile» di cui parla la norma, atteso che il danneggiato, non avendo agito tempestivamente in passato, ha dimostrato di non avere fretta di ottenere la tutela richiesta.

Anzi, va a tal proposito ricordato che, secondo l'art. 1227 c.c., «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».

Dunque, il soggetto che tarda ad intervenire a tutela della sua proprietà e che, anzi, non si attiva a salvaguardare ciò che è ancora preservabile, non può ottenere il risarcimento integrale ma solo quello limitato a coprire i danni che nemmeno usando la dovuta diligenza avrebbe potuto evitare.

A sommesso parere di chi scrive, dunque, non può invocare la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il condomino che da mesi o perfino da anni patisce le infiltrazioni condominiali senza fare nulla o, comunque, senza attivarsi adendo le vie legali.

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