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Infiltrazioni e danni all'appartamento di un condomino: l'azione di denuncia di danno temuto

I presupposti dell'azione, quando ricorre il pericolo di danno grave in caso di fenomeni infiltrativi …
Avv. Eliana Messineo 
28 Set, 2022

Il proprietario, il titolare di un altro diritto reale o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa derivare il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto, può, ai sensi dell'art. 1172 c.c., agire mediante denuncia di danno temuto all'autorità giudiziaria affinché provveda alla rimozione della situazione pericolosa.

Tale azione è esperibile qualora sussistano due indispensabili presupposti:

  1. il danno minacciato deve essere grave ossia tale da rovinare la cosa in modo irreparabile;
  2. il danno deve essere prossimo ossia suscettibile di prodursi da un momento all'altro.

Dal punto di vista processuale, l'azione ha natura cautelare e si sostanzia in un ricorso volto ad ottenere un provvedimento di tipo provvisorio fino a che non intervenga, nel giudizio di merito, una decisione che possa accertare in maniera definitiva i fatti e i diritti di cui si discute.

Si tratta di un'azione di nunciazione ossia quell'azione che si può proporre al fine di prevenire danni materiali alla cosa così da tutelare il proprio diritto di continuare a godere del bene nello stato di fatto in cui si trova.

In presenza di fenomeni infiltrativi, il danneggiato potrà esperire azione di denuncia di danno temuto al fine di ottenere la cessazione della situazione di pericolo.

Giova, pertanto, chiedersi quali siano i presupposti necessari per poter, in caso di infiltrazioni, legittimamente agire in via cautelare con l'azione di denuncia di danno temuto.

Una recente sentenza del Tribunale di Salerno, n. 2814/2022 in relazione ad un caso di infiltrazioni in un appartamento facente parte di uno stabile condominiale, ci ricorda i requisiti per la proposizione di una simile azione.

Infiltrazioni nell'appartamento e azione di denuncia del danno temuto. La vicenda

Con ricorso di denunzia di danno temuto ex artt. 669 bis e 688 c.p.c. e 1172 c.c., i coniugi proprietari di un appartamento posto al terzo piano di un fabbricato condominiale si rivolgevano al Tribunale di Salerno, al fine di ottenere tutela cautelare per le infiltrazioni d'acqua piovana causate alla propria abitazione dalla terrazza soprastante di proprietà di altri condòmini nonché dal cornicione del fabbricato condominiale; beni in pessime condizioni di manutenzione, come documentato dalla prodotta perizia giurata di parte.

Esponevano che i fenomeni infiltrativi perduravano da diversi mesi, con enormi disagi e danni all'alloggio e al mobilio esistente, e che nulla avevano sortito gli inviti e le diffide ad intervenire indirizzate al Condominio e ai proprietari della terrazza sovrastante.

In considerazione dell'inerzia dei diffidati e della sussistenza del pericolo di un danno grave e prossimo all'abitazione e ai beni in essa esistenti, nonché alle persone che la occupavano, chiedevano che il Tribunale, considerata l'urgenza, ordinasse ai resistenti, in solido, di provvedere all'immediata esecuzione delle opere indispensabili all'eliminazione dello stato di pericolo denunziato, con risarcimento dei danni e condanna alle spese processuali.

Veniva disposto accertamento tecnico d'ufficio, sulla base delle cui risultanze il giudice adottava ordinanza con la quale ordinava ai resistenti di provvedere in solido all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni delle acque metereoriche come riscontrate dal CTU, mediante l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza di loro esclusiva proprietà nonché ordinava al resistente Condominio di eseguire, nel termine di mesi sei, i lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del cornicione condominiale.

Poiché i resistenti non avevano dato spontanea esecuzione al provvedimento giudiziale, né assunto impegni a provvedervi, i ricorrenti li convenivano in giudizio per sentirli condannare alla eliminazione delle cause di infiltrazione di acque meteoriche nell'appartamento di proprietà, mediante l'esecuzione delle opere così come prescritte nell'ordinanza resa nel giudizio cautelare.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea e condannava solo i proprietari della terrazza sovrastante al risarcimento dei danni mentre rigettava la domanda nei confronti del Condominio poiché quest'ultimo aveva, nel pieno rispetto dell'ordinanza cautelare, provveduto a far eseguire i lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni nell'appartamento degli attori nonché al ristoro dei danni.

Vediamo le motivazioni che, invece, hanno portato alla condanna dei convenuti, proprietari esclusivi della terrazza sovrastante l'appartamento degli attori.

Infiltrazioni e danni all'appartamento di un condomino: l'azione di denuncia di danno temuto. Quando il danno può dirsi "grave" e "prossimo"

Nel caso di specie, l'espletata Ctu ha dato prova che i danni derivanti dai fenomeni infiltrativi fossero gravi e prossimi.

  • Gravi: a causa di infiltrazioni in una zona abbastanza ampia della soffitta del soggiorno cucina, dove sono stati evidenziati il distacco di intonaci, notevoli e diffusi rigonfiamenti dei ferri di armatura del solaio di copertura con conseguente rottura del calcestruzzo e dei laterizi interposti ai travetti.

Altri fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana, ma di più lieve entità, sono stati evidenziati sulle lamie delle due camere da letto in prossimità del cornicione condominiale di raccolta delle acque piovane del sovrastante tetto inclinato.

Danni causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria; da qui la necessità di intervenire con urgenti lavori di riparazione;

  • Prossimi: ossia danni già verificatisi, ma soprattutto danni a prodursi. Alcune zone dell'immobile sono state ritenute dal Ctu inutilizzabili, per la presenza di pericolo dovuto alla spaccatura del calcestruzzo e di alcuni laterizi nei solai.

Alla luce della CTU che ha ritenuto la maggior parte delle infiltrazioni all'appartamento sottostante causate dallo stato di precarietà e di degrado del piano di calpestio del terrazzo sovrastante, il Tribunale ha accolto la domanda attorea e condannato i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno da infiltrazione come quantificato dal Ctu. Ha, invece, rigettato la domanda nei confronti del Condominio avendo questi già adempiuto nell'eseguire l'ordinanza cautelare.

Sentenza
Scarica Trib. Salerno 16 agosto 2022 n. 2814
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