L'impianto di scarico delle acque nere o bianche in un condominio è da sempre oggetto di controversie tra i condòmini soprattutto quando diventa causa di danni da infiltrazioni ai singoli appartamenti.
Le infiltrazioni d'acqua possono derivare non solo dalla rottura delle tubazioni dell'appartamento di un altro condòmino, ma anche dalla rottura di tubazioni di proprietà condominiale.
Il problema che si è posto in giurisprudenza è relativo al caso di rottura della braga che consiste in un raccordo idraulico fra le tubazioni orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti e quelle verticali. La proprietà della stessa, e quindi la responsabilità per i danni causati dalla sua rottura, è stata fonte di contrasto giurisprudenziale.
Infatti, una giurisprudenza meno recente (Cassazione civile sezione II, 19/01/2012, n.778) sosteneva che la braga fosse condominiale, data la funzione prevalente di raccordo svolto dalla stessa, senza la cui presenza il funzionamento della colonna verticale verrebbe meno. Una giurisprudenza più recente afferma invece che, "posto che il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione, deve ritenersi in proprietà esclusiva la braga, ovvero l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale" (Cassazione civile, sezione II, sentenza 1027 del 17 gennaio 2018).
Inoltre, dal punto di vista funzionale, la proprietà esclusiva della braga trova conferma nel fatto che questa convoglia le acque di scarico del singolo appartamento nella condotta verticale condominiale. I danni causati dalla sua rottura sono, pertanto, a carico del proprietario esclusivo.
La questione è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte d'Appello di Genova, sent. n. 1040 del 26 settembre 2023, che ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale.
Responsabilità del condomino per infiltrazioni d'acqua dalla braga di scarico
La causa traeva origine da un procedimento di ATP promosso, dalla proprietaria di un appartamento facente parte di un fabbricato condominiale, per accertare le cause del crollo del controsoffitto dell'immobile di sua proprietà.
In tale sede si era accertato che il crollo era stato causato dalle infiltrazioni d'acqua dalla braga di scarico del servizio igienico della proprietà sovrastante (oltre al peso dei calcinacci posizionati sul piano di calpestio superiore).
Sulla base di tale accertamento, il Tribunale di Massa, aveva ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. il proprietario dell'appartamento sovrastante, escludendo invece la responsabilità del condominio.
Proponeva appello il Condominio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado relativamente al punto concernente il mancato riconoscimento in suo favore delle spese legali e tecniche relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Proponeva, altresì, appello, il proprietario dell'appartamento sovrastante deducendo la erroneità della sentenza nel valutare l'addebitabilità del danno, nel non ritenere la compagnia assicuratrice, pure chiamata in causa, tenuta all'indennizzo e nel condannare il medesimo appellante alla refusione delle spese di lite in favore della detta compagnia di assicurazioni. I due giudizi venivano riuniti in quanto riguardanti l'impugnazione avverso la medesima sentenza.
Trattati congiuntamente i due motivi principali, circa il mancato accertamento di responsabilità, quantomeno anche, del Condominio nonché circa la mancata legittimazione del condòmino dell'appartamento sovrastante, a chiamare in causa la compagnia assicuratrice del fabbricato, la Corte d'Appello concludeva per il rigetto di entrambi i motivi.
La Corte, infatti, ha ritenuto unicamente responsabile dei danni il proprietario dell'immobile sovrastante e non, anche, il Condominio in considerazione: 1) degli accertamenti compiuti dal tecnico in sede di Atp che avevano rinvenuto nella rottura della braga, la causa del crollo del controsoffitto dell'appartamento sottostante nonché 2) dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la braga non è condominiale bensì di proprietà esclusiva del condòmino.
Conseguentemente, pur potendo il condòmino danneggiato rivestire la qualifica di terzo ai fini dell'operatività della garanzia per i danni a terzi da spargimento d'acqua, prevista nelle condizioni generali del contratto assicurativo, alla luce dell'accertata causa del danno che non riguardava parti comuni (bensì la braga, di proprietà individuale) il Codominio non era tenuto a pagare e quindi nessun obbligo di indennizzo poteva sussistere in capo alla compagnia assicuratrice.
Conclusioni sulla responsabilità per danni da braga di scarico
L'art. 1117, comma 1, n. 3 cod. civ., prevede che "le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come... gli impianti idrici e fognari ... e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche" sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
In considerazione del suddetto dato normativo il quale precisa il limite di estensione delle condotte attratte nella presunzione di comunione individuandolo fino al punto di diramazione, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non si annoverano fra i beni comuni gli elementi di raccordo deputati a convogliare gli scarichi di pertinenza della singola unità immobiliare come la braga.
Essa costituisce il punto di congiuntura e di innesto fra gli scarichi del singolo condomino e la tubatura verticale di pertinenza del condominio.
La Suprema Corte, con la sentenza n.1027 del 17 gennaio 2018, ha statuito che la braga non è condominiale, in quanto l'appartenenza della stessa dipende dagli innesti degli scarichi provenienti dallo scarico principale solo "fino al punto di diramazione".
Più di recente, con l'ordinanza n. 15302 del 2022, la Corte ha precisato che la braga va esclusa dalle parti comuni perché volta a convogliare gli scarichi della singola proprietà esclusiva.
La braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (in tal senso anche Cass., sent. 3 settembre 2010, n. 19045).
Ne deriva che, in ragione della disponibilità della suddetta parte dell'impianto in capo al singolo condomino, quest'ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 cod. civ. per eventuali danni arrecati a terzi dalla sua rottura.
Nel caso di specie, il crollo del controsoffitto dell'appartamento sottostante era stato causato dall'infiltrazione d'acqua originatasi dal tubo di scarico, braga, del servizio igienico appartenente al sovrastante appartamento con conseguente esclusione di responsabilità del Condominio.
Nessun obbligo, pertanto, per la compagnia assicuratrice di indennizzare il danneggiato trattandosi di danno derivante da bene non condominiale (la braga) per il quale il Condominio non è tenuto a pagare.