La vicenda. Un condominio cita in giudizio un condòmino proprietario di un terreno collocato al di sopra del corsello dei box. Secondo l'ente di gestione dopo i lavori realizzati dal convenuto, consistenti nella realizzazione di muretti divisori delle proprietà esclusive, si erano verificate infiltrazioni nel corsello dei box (corridoio facente parte del garage).
A sostegno della sua tesi il condominio, pertanto, rammenta che in occasione di un'assemblea il convenuto aveva manifestato la disponibilità a sostenere la metà della spesa necessaria per il rifacimento della guaina di impermeabilizzante e che nella stessa occasione lo stesso convenuto aveva assunto l'impegno di cedere l'area di sua proprietà, adibita ad orto, al fine di consentire la realizzazione di una scala antincendio a servizio dei box interrati.
Tuttavia l'accordo raggiunto con il condominio non trovava alcun riscontro effettivo malgrado le varie diffide inoltrate dal condominio.
Una volta instaurato il giudizio il condomino convenuto, proprietario del terreno sovrastante il corsello dei box, ha contestato ogni addebito chiedendo che la domanda di risarcimento dei danni formulata dal condominio fosse respinta.
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Bergamo chiarisce, innanzitutto, che quella instaurata dal condominio è una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, ed effettua alcune precisazioni in ordine al presunto accordo intercorso fra ente di gestione e convenuto ed avente ad oggetto l'impegno assunto da quest'ultimo nel sostenere la metà della spesa necessaria per il rifacimento della guaina impermeabilizzante (Tribunale di Bergamo, 2.3.2018 n. 559).
A tal proposito, sottolinea il giudice della quarta sezione civile del tribunale di Bergamo, la valutazione dell'impegno assunto dal convenuto è una questione assolutamente estranea alla controversia ed a tal proposito evidenzia che "… la disponibilità manifestata da quest'ultimo doveva intendersi condizionata all'accertamento della sussistenza una sua effettiva responsabilità nella causazione delle infiltrazioni al corsello dei box, giacché l'obbligazione assunta risulterebbe, altrimenti, priva di fondamento".
Dopo aver precisato tale aspetto, la sentenza analizza gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, accertamento tecnico assolutamente necessario per stabilire se il convenuto possa o meno considerarsi responsabili delle infiltrazioni causate al corsello dei box.
(In tema di diritto di ogni condomino di accedere al corsello dei box in quanto bene comune vedasi: Accesso al corsello garage da parte di terzi? Occorre l'unanimità dei consensi»)
Dall'analisi delle valutazioni compiute dall'ausiliario del giudice si evince come la causa delle infiltrazioni, contrariamente alla tesi sostenuta dal condominio, sia addebitabile ad una evidente imperizia dell'impresa che aveva eseguito i lavori al solaio di copertura del corsello dei box.
La stessa impresa, infatti, nel posizionare le griglie di areazione aveva forato la soletta di copertura dei box e la relativa guaina, pregiudicandone, quindi, la sigillatura e quindi la sua funzione di contenimento dell'acqua.
Fra l'altro, nel caso di specie, i rilievi effettuati dal consulente tecnico sono stati anche confermati dalla documentazione prodotta in giudizio dal convenuto dalla quale si evince che la guaina impermeabilizzante posta al di sopra del solaio di copertura dei box era già seriamente compromessa prima della realizzazione dei lavori realizzati sul terreno di sua proprietà.
In poche parole, quindi, il convenuto ha dimostrato che già in data anteriore ai lavori che egli aveva realizzato sul suo terreno la guaina in questione, a causa delle pessime condizioni in cui versava, avrebbe dovuto essere sostituita dal condominio.
(riguardo al tema dell'installazione delle telecamere nel garage senza necessità di ottenere l'unanimità dei consensi si segnala: https://www.condominioweb.com/installare-le-telecamere-nel-garage-non-occorre-lunanimita.12420)
Dopo aver preso atto di tali circostanze, quindi, la pronuncia in commento si sofferma sul rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, riportandosi ad un principio già ampliamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui " non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti.
Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale" (Cass. 9528/2012)
Il condominio, nel caso di specie, dopo gli accertamenti effettuati dalla consulenza tecnica d'ufficio non è stato in grado di dimostrare che si erano verificati nuove infiltrazioni causate, a suo dire, dai lavori effettuati sul terreno di proprietà del condomino convenuto.
Non assume pertanto alcuna rilevanza, idonea a dimostrare la responsabilità del convenuto per le infiltrazioni al corsello dei box, neanche l'ipotesi paventata dal ctu secondo cui a causa del pregresso deterioramento della guaina impermeabilizzante, e a fronte dei lavori realizzati sul suo terreno dal convenuto, si sarebbero verificate nuove infiltrazioni.
A tal proposito rileva la sentenza l'aggravamento segnalato dalla ctu non è giuridicamente rilevante nei fatti di causa dato che non incide sul danno di cui viene chiesto il risarcimento.
Alla luce di tali valutazioni la sentenza si conclude con il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dal condominio condannato al pagamento tanto delle spese di giudizio quanto delle spese per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Infiltrazioni in condominio, come si risarciscono i danni?