Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Per gli amministratori di condominio arrivano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli ISA mandano in pensione gli studi di settore a partire dal 2019. In Gazzetta Ufficiale i primi 69 indicatori.
Redazione Condominioweb.com 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del 23 marzo 2018 inerente l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Nell'elenco degli indicatori di affidabilità economica, da elaborare per il periodo d'imposta 2017 e relative attività economiche, troviamo anche gli amministratori di condominio

ISA AK16U

applicabile alle attività di: Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 68.32.00;

Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attività 81.10.00

Attività Economiche (Ateco 2007)

68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici

Dagli studi di settore agli ISA. Partono i primi indici di affidabilità

L'Indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA), andrà a sostituire gli studi di settore, esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti.

Verrà calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto, e viceversa.

Insieme agli Indici farà il suo debutto anche il programma informatico dell'Agenzia delle Entrate di ausilio all'applicazione degli stessi. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'Indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico tiene conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Non tutti saranno sottoposti agli indici ISA. Tra le principali cause di esclusione ricordiamo:

  • nei casi in cui il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività, ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • se i contribuenti si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
  • se si dichiara ricavi di cui all'art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.
  • se i contribuenti si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • se i contribuenti esercitano due o più attività di impresa

  1. in evidenza

Dello stesso argomento