Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Incarico rinnovato all'amministratore senza indicazione del compenso: si può?

L'indicazione del compenso dell'amministratore è essenziale per la validità della sua nomina.
Avv. Marco Borriello 
28 Dic, 2023

Non è infrequente che il condominio rinnovi il mandato all'amministratore in carica. La maggioranza dei proprietari presenti in assemblea potrebbe, infatti, ritenersi soddisfatta dell'opera professionale compiuta dal loro rappresentante.

Al contempo, non è improbabile che ci sia, comunque, qualche condòmino che non sia d'accordo con questa scelta. Magari potrebbe trattarsi di un assente alla riunione, interessato a trovare ogni escamotage possibile per impugnare questa decisione.

Ebbene, è quanto è accaduto nella vicenda giudiziaria che, almeno per ora, ha richiesto ben due gradi di giudizio per essere risolta. Si sta parlando dei fatti oggetto della recente sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1201 del 20 luglio 2023. Questi hanno visto un supercondominio ed uno dei condòmini scontrarsi in merito alla validità del rinnovo dell'amministratore decisa dall'assemblea del complesso immobiliare.

Approfondiamo meglio, però, il caso concreto

Rinnovo dell'amministratore senza compenso: la questione legale

Nel settembre del 2019, l'assemblea di un supercondominio pugliese confermava il mandato già conferito all'amministratore in carica, senza però che nel verbale fosse indicato il compenso a questi riconosciuto.

Il consesso, infatti, dava per scontato che l'onorario sarebbe stato identico a quello dell'anno precedente, tant'è che l'importo in questione, alla voce compenso amministratore, era riportato, pedissequamente, nel bilancio preventivo del successivo 2020, nell'occasione ritualmente approvato.

La descritta decisione era, però, contestata da una società condòmina nel complesso de quo. Secondo la tesi della stessa, assente alla riunione, il rinnovo dell'incarico era nullo. Era stata, infatti, chiaramente violata la legge a riguardo. Pertanto, sul punto, il deliberato era invalido.

La diatriba si spostava, inevitabilmente, in sede giudiziale e, per l'esattezza, dinanzi al Tribunale di Bari, dove il supercondominio si difendeva a vario titolo. Innanzitutto, secondo il convenuto la domanda avanzata era stata intempestiva e, quindi, inammissibile.

Trattandosi, infatti, di un presunto vizio che avrebbe comportato l'annullabilità dell'assemblea, esso, contrariamente a quanto avvenuto, doveva essere sollevato entro trenta giorni dalla conoscenza del verbale.

Inoltre, il fatto che i condòmini avevano approvato il bilancio preventivo per l'anno seguente, nel quale era riportato l'onorario dell'amministratore, del tutto identico a quello dell'annualità precedente, era una circostanza sufficiente per contrastare la domanda attorea anche nel merito.

Ebbene, la difesa poc'anzi descritta non sortiva l'effetto sperato. Per il Tribunale di Bari, la domanda era tempestiva e non soggetta ad alcun termine decadenziale, poiché l'assemblea era nulla. Sul punto, perciò, la domanda era accolta.

La questione era, quindi, affidata alla Corte di secondo grado, cui si rivolgeva il soccombente supercondominio allo scopo di ribaltare il verdetto. Purtroppo per l'appellante, però, le conclusioni del giudice di prime cure sono state giudicate ineccepibili. La domanda del condòmino era ammissibile e fondata nel merito.

Dagli atti, infatti, era emerso chiaro il difetto del deliberato in merito alla mancata indicazione del compenso dell'amministratore rinnovato. Mancava, altresì, un eventuale verbale di accettazione da cui ricavare questo dato. Si trattava, quindi, di una grave omissione che inficiava di nullità la decisione, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 1129 co. 14 cod. civ.) e come ampiamente confermato, in tali casi, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto.

Il rigetto dell'appello è stato, dunque, inevitabile.

Il compenso dell'amministratore per l'assemblea straordinaria

Riflessioni sulla nullità del rinnovo dell'amministratore senza compenso

Con la sentenza in commento, a proposito della mancata indicazione del compenso in sede di rinnovo dell'amministratore in carica, la Corte di Appello di Bari ha, pienamente, aderito al granitico orientamento della giurisprudenza sull'argomento.

L'assemblea, infatti, non può prendere questa decisione, senza precisare l'onorario del rappresentante nominato "la delibera tramite cui si nomina l'amministratore senza specificare il compenso risulta nulla (ex multis Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n.12927).

D'altra parte sarebbe difficile affermare il contrario, visto il chiaro dettato della legge "l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta (art. 1129 co. 14 cod. civ.)".

Non è nemmeno possibile ricavare il dato essenziale in discussione dall'approvazione del preventivo in cui è precisato il compenso dell'amministratore e tanto meno validare l'assemblea basandosi su tale circostanza "la giurisprudenza della Cassazione ha, infatti, precisato che il requisito formale della nomina non possa ritenersi implicito nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n.12927)".

Insomma, alla luce delle precedenti considerazioni, la posizione del supercondominio non poteva essere sostenuta e la nullità del deliberato impugnato è stata conseguenziale.

Sentenza
Scarica App. Bari 20 luglio 2023 n. 1201
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento