Il Tribunale partenopeo nella sentenza in commento si è occupata del problema dell'individuazione del soggetto responsabile dei danni arrecati ad un appartamento per infiltrazioni. I danni derivavano dall'appartamento sovrastante di proprietà di una società ma abitato dal titolare del diritto di abitazione.
Responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua: chi è il soggetto obbligato?
La proprietaria di un appartamento al secondo piano di un edificio condominiale, dopo aver subito danni a causa delle infiltrazioni d'acqua derivanti dal piano superiore, cita in giudizio la società proprietaria dell'appartamento nonché il titolare del diritto reale di abitazione.
I due convenuti non contestano alcunché in merito al fatto di essere rispettivamente proprietaria e titolare del diritto di abitazione.
Una volta instaurato il giudizio la consulenza tecnica d'ufficio ha chiarito che i danni sopportati dall'attrice:
- erano riconducibili alla rottura del flessibile di scarico del bagno dell'appartamento sovrastante e che addirittura al momento del sopralluogo la verifica della tubatura dimostrava una copiosa fuoriuscita d'acqua;
- avevano compromesso il parquet, l'impianto elettrico, il controsoffitto e le pareti oltre ad aver irrimediabilmente danneggiato gli arredi ed alcune opere d'arte presenti nel suo appartamento.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1164 del 2 febbraio 2023 ha accolto la richiesta di risarcimento del danno dell'attrice effettuando alcune precisazioni in merito all'individuazione del soggetto responsabile degli stessi: concludendo con l'accoglimento della sola domanda di risarcimento dei danni materiali sopportati dall'attrice e con il rigetto e respingendo, invece, le altre richieste.
Esclusione del risarcimento per danni non patrimoniali in caso di infiltrazioni
Per quanto concerne il mancato riconoscimento dei danni non patrimoniali lamentati dall'attrice, giustificati dal mancato godimento del suo appartamento per un periodo, la sentenza del Tribunale di Napoli, riportandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza, ha chiarito che "non sussistono i presupposti per riconoscere il diritto non patrimoniale: da un lato la lesione patita dall'attore non attiene ad un diritto fondamentale della persona protetto direttamente dalla Costituzione bensì al diritto di proprietà che la Costituzione disciplina nell'ambito dei rapporti economici; dall'altro, l'illecito non costituisce reato, con la conseguenza che non ricorre uno dei casi espressamente previsti dalla legge in cui il danneggiato ha diritto al ristoro del danno non patrimoniale" (in tal senso vedasi Cass. 4534 del 22.2.2017).
Fra l'altro anche a voler riconoscere che le infiltrazioni abbiano leso, unitamente al diritto di proprietà, anche il "diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane" (Cass. sez. Un. 1.2.2017 n. 2611), la sentenza ritiene che, nel caso di specie, l'attrice abbia esclusivamente subito un mero disagio di natura temporanea che non assurge a danno non patrimoniale risarcibile". (sui presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale si rimanda a Cass. 29906 12.11.2019).
Dopo aver chiarito tali aspetti la sentenza, constatando che per il ristoro dei danni patiti l'attrice ha citato in giudizio tanto la società proprietaria dell'immobile quanto il titolare del diritto di abitazione, senza specificare a che titolo l'illecito vada addebitato ai convenuti e cioè se a titolo responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. oppure a titolo di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha stabilito che unico responsabile delle infiltrazioni è il titolare del diritto di abitazione.
Proprio quest'ultimo, precisa la pronuncia, poiché titolare del diritto di abitazione in qualità di custode "dell'appartamento al pari della similare figura dell'usufruttuario egli esercita la signoria di fatto sulla cosa ed è quindi in grado di intervenire sui processi dannosi da quest'ultima generati".
È evidente, pertanto, che il convenuto essendo titolare del diritto di abitazione e quindi di un potere di fatto sulla cosa, avrebbe dovuto provvedere alla riparazione dei tubi di scarico del bagno che hanno causato infiltrazioni all'appartamento di proprietà dell'attrice.
Nel caso di specie, essendo evidente che la società citata in giudizio essendo nuda proprietaria dell'appartamento ove l'evento dannoso si è verificato, essendo priva di contatto diretto con la cosa sicuramente non può essere considerata custode.
Pertanto alla luce di tali valutazioni la sentenza si conclude con la condanna al risarcimento dei danni del solo titolare del diritto di abitazione dell'appartamento ove la rottura del flessibile del bagno ha causato copiose infiltrazioni che hanno cagionato danni all'immobile di proprietà dell'attrice, e la condotta colposa va imputata al solo titolare del diritto di abitazione che, pur avendo il godimento dell'appartamento, non si è accorto della necessità di sostituire il flessibile dello scarico del suo bagno.
Una disattenzione quella del titolare del diritto di abitazione che pagherà a caro prezzo dato che, nel caso di specie, è stato condannato ad un risarcimento danni di circa quarantamila euro!