Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Amministratori di condominio. In arrivo il nuovo Decreto “formazione” (con rilevanti novità).

Novità in arrivo per la formazione degli amministratori di condominio: corsi online, aumento delle ore e maggiori controlli sui formatori, per garantire competenze e professionalità nel settore.
Ivan Meo 
Mag 9, 2014

L'anticipazione. Da quanto si apprende dalla colonne del noto quotidiano economico-finanziario, IlS.24Ore, la svolta è vicina. Sulla scrivania del Ministro della Giustizia giace il decreto dedicato alla formazione degli amministratori condominiali che dovrebbe essere pronto per la firma.

Il testo, che inizialmente si era impantanata a causa delle numerose polemiche avanzate dalle associazioni di amministratori condominiali, che avevano chiesto delle rilevanti modifiche, sembra aver avuto una improvvisa accelerazione.

Le novità al vaglio. In questo mese, infatti, al Ministero si è lavorato alacremente per cercare di recepire le diverse richieste pervenute.

In breve queste le novità ancora in fase di studio.

  • Corsi di formazione integralmente on-line. Sarà possibile effettuare corsi di formazione integralmente online. Nella precedente versione invece si destinavano solo 20 ore del complessivo monte-ore.

    Con tale tipologia di corsi si avrà la possibilità di abbattere anche i costi per la logistica e location delle sedi in cui organizzare i corsi.

    Quindi si potrebbero realizzare piattaforme di formazione on-line per formazione on-demand.

  • Più ore. Aumenta il numero di ore da dedicare al corso. Se ne aggiungono 10: si passa da 60 a 70 ore.
  • Estese le materie. Rese più dettagliate le materie che saranno oggetto di approfondimento nel corso.

    Sarà studiata anche la normativa urbanistica, la disciplina relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e ci saranno anche lezioni di contabilità utili per far "quadrare" i conti.

  • Più formatori "garantiti". Tutti i nomi dei responsabili scientifici e dei formatori saranno comunicati al Ministero della Giustizia.

    Inoltre, nell'anticipazione riportata dal quotidiano si legge: "chi già svolgeva questa attività da almeno sei anni consecutivi prima dell'entrata in vigore del provvedimento, in corsi di almeno 40 ore, potrà continuare a fare il formatore anche se non possiede i requisiti della laurea, della docenza o dell'abilitazione alla libera professione.

    Dovrà però dimostrare la sua attività al responsabile scientifico dei corsi con specifica documentazione.

    E lo stesso responsabile scientifico è chiamato a effettuare controlli severi e documentali sui requisiti e sulle competenze dei formatori".

    Quindi, sarà il responsabile scientifico a "garantire" le qualità dei rispettivi formatori attraverso un severa attività di controllo documentale preventiva, che dovrà determinare la sussistenza di determinati requisiti per lo svolgimento di tale attività.

    Ci pare di capire che viene meno, limitatamente ai formatori, il requisito del possesso di una laurea o una specifica abilitazione.

  • Il test. L'esame finale rimane sempre obbligatorio, da svolgersi nella sede del responsabile scientifico.

    In entrambi i casi, anche per i corsi on-line, l'esame finale si svolgerà quindi di persona.

    Questa scelta ci sembra poco coerente con quanto previsto per i corsi di formazione integralmente on-line, visto che l'esame finale si deve svolgere, comunque, "di persona" anche per tutti coloro che hanno seguito un corso on-line.

  • Ciò che rimane invariato.
  • Non cambiano le altre regole.

    Per esempio i requisiti di "onorabilità" dei responsabili scientifici e formatori come l'obbligo di dimostrare le proprie competenze specifiche in materia condominiale o in sicurezza degli edifici.

  1. Formazione amministratori di condominio.

    Alcune anticipazioni sul decreto

  2. Formazione amministratori di condominio, in attesa del decreto ministeriale.
  3. Formazione dell'amministratore: basta aver frequentato il corso o conseguito il diploma per poter assumere incarichi?

Formazione degli amministratori condominiali: quali sono i tempi previsti dalla legge per l'approvazione del decreto?
di Alessandro Gallucci

Dopo le anticipazioni di stampa sul famigerato d.m. amministratori di condominio di cui abbiamo dato dettagliato conto, pare utile una delucidazione sui tempi previsti per la sua entrata in vigore. Bisogna precisare che stiamo avanzando un ragionamento puramente ipotetico fondato solamente sui dati certi che la legge fornisce in relazione a questa tipologia di provvedimenti.

E' bene ricordare che il decreto ministeriale che riguarderà la formazione degli amministratori condominiali dovrà essere posto al vaglio del Consiglio di Stato per un parere, essere registrato dalla Corte dei conti nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prima di divenire applicabile. La procedura è descritta dall'art. 17 del d.p.r. n. 400/88.

Considerando i tempi previsti dalle norme per questo parere (90 giorni non perentori), ipotizzando una firma imminente da parte del Ministro, il decreto, quindi, non sarà applicabile prima di settembre.

Pare doveroso evidenziare questi aspetti inerenti la tempistica perché l'argomento è indubbiamente di grande attualità per tutti gli addetti ai lavori e per chi si iscrive ai corsi.

Le anticipazioni giornalistiche non chiariscono se il decreto affronterà un aspetto: quale sarà la validità legale di tutti quei diplomi rilasciati fino ad ora dai vari enti di formazione? Non è dato sapere se il regolamento sulla formazione affronterà questo aspetto oppure no.

    Resta aggiornato
    Iscriviti alla Newsletter
    Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

    Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

    Dello stesso argomento


    Fornitura idrica e condominio: problematiche rilevanti

    Se al Comune, nel servizio di somministrazione dell'acqua, subentra una società il contratto non richiede la forma scritta.. Con sentenza n. 8067 emessa in data 25 marzo 2024 la Corte di cassazione ha evidenziato