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Niente IMU se la casa è occupata abusivamente

L'immobile occupato abusivamente libera il proprietario. La soggettività passiva ai fini Imu è legata al presupposto normativo del possesso dei relativi immobili.
Avv. Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Obbligo dell'imposta. L'Imu è dovuta solo dal possessore di diritto.

Oltre al proprietario e all'usufruttuario, sono soggetti passivi anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali.

Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del codice civile. Non sono assoggettati a imposizione, invece, l'occupante e il detentore dell'immobile.

Non sono obbligati al pagamento dell'imposta, infine, il locatario, l'affittuario e il comodatario, poiché non sono titolari di un diritto reale di godimento.

Niente Imu e Tasi per il proprietario dell'immobile occupato abusivamente

Il ragionamento della CTR di Milano. Secondo la Corte un'interpretazione di segno contrario contrasterebbe con il principio costituzionale di capacità contributiva, poiché assoggetterebbe il proprietario al pagamento di un'imposta su un bene non disponibile per cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l'ordinaria diligenza.

I giudici sottolineano che un'interpretazione diversa: "contrasterebbe con il principio costituzionale di capacità contributiva in quanto assoggetterebbe il proprietario al pagamento di un'imposta su un bene non disponibile per cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l'ordinaria diligenza".

Principio di diritto: "Il contribuente non è tenuto a pagare l'Imu se l'immobile è occupato abusivamente. È contrario al principio di capacità contributiva il pagamento dell'imposta municipale su un bene immobile del quale il proprietario non può disporre per cause estranee alla propria volontà" (CTR di Milano, prima sezione, sentenza n.4133 del 23 ottobre 2019).

Altri precedenti. Con le sentenze n. 25506 del 20 novembre 2017 e 26532 del 7 dicembre 2017, la Commissione stabilisce che il proprietario di un immobile occupato in maniera abusiva non deve corrispondere l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili, dal momento che si trova nella condizione di non poter disporre dell'effettivo possesso dell'immobile, presupposto impositivo fondamentale richiesto per entrambe le imposte ai sensi della L. 147/2013, art. 1 co. 669 istitutiva dell'IUC (Imposta Unica Comunale, composta anche dalla Tasi).

La facciata è una componente essenziale del fabbricato

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