Secondo l'articolo 66 disp. att. c.c. l'avviso di convocazione di un'assemblea in presenza, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione (ma anche del giorno in cui si svolgerà, dato dimenticato dal Legislatore).
La stessa disposizione precisa che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Quindi la convocazione ad un'assemblea condominiale deve necessariamente contenere il luogo della riunione. Non solo. Questa indicazione deve rimanere ferma, non può essere variata senza adeguato preavviso.
In caso contrario se l'assemblea si svolge in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, il condomino che cade in errore e non partecipa alla riunione deve essere considerato, a tutti gli effetti, non convocato.
In tal caso il condomino "danneggiato" può impugnare la deliberazione assembleare lamentando la mancata regolarità della convocazione.
L'indicazione del luogo deve essere chiara e non generica.
E se nell'avviso di convocazione risulta che l'assemblea è stata convocata presso il Condominio di via…, alle ore 20:00 del…? La convocazione può essere valida?
Una risposta a queste domande è contenuta nella sentenza del Tribunale di Monza n. 571 del 10 marzo 2023.
Impugnazione di delibera condominiale e avviso di convocazione con indicazione del luogo della seconda convocazione presso il condominio. Fatto e decisione
Due condomini impugnavano una delibera deducendo, tra l'altro, l'annullabilità della decisione per la genericità del luogo di convocazione.
La lettera di convocazione dell'assemblea indicava il luogo della riunione per la seconda convocazione presso il condominio di via, alle ore 20:00 del 04/12/2020, cioè presso il condominio di residenza degli attori.
Secondo il Tribunale di Monza, però, la convocazione è da ritenersi valida e nessuna obiettiva incertezza è derivata dalla mancata precisazione dei locali del condominio ove si sarebbe svolta l'assemblea; infatti, ad avviso dello stesso giudice, in un condominio composto da villette/appartamenti indipendenti, oltre ad un negozio, è naturale che le riunioni si svolgano - come è abitualmente avvenuto - presso una delle abitazioni dei singoli condomini, cioè un luogo facilmente raggiungibile e conosciuto da tutti i condomini, coincidente con quello indicato nell'avviso di convocazione, alla quale gli attori hanno semplicemente deciso di non partecipare.
Scelta del luogo di convocazione e validità dell'assemblea condominiale
L'art. 66 disp. att. c.c. citato, pur menzionando espressamente il luogo della riunione, non contiene espresse indicazioni a questo riguardo; di conseguenza la scelta del sito è rimessa all'amministratore del condominio quando manchi una precisa indicazione nel regolamento condominiale, che abbia disposto in merito o quando siano gli stessi condomini interessati ad accordarsi per l'individuazione del luogo più comodo.
Da notare però che, in mancanza di indicazione nel regolamento condominiale della sede per le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato l'edificio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire a tutti i condomini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione (Cass. civ., Sez. II, 22/12/1999, n. 14461).
In caso di gravi dissensi fra i partecipanti non sembra possibile riunirsi nell'abitazione di un condomino; così la Corte d'Appello di Firenze non ha ritenuto lecito tenere l'assemblea presso la casa di uno dei comproprietari quando è sorta una forte conflittualità tra i medesimi, già sfociata in vertenze legali (App. Firenze 6 settembre 2005 n. 1249).