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Distacco dall'impianto televisivo condominiale: quando è legittimo e quali sono le conseguenze

Impianto televisivo centralizzato: il condomino che non ne vuole più usufruire se ne può distaccare?
Avv. Alessandro Gallucci 

Sebbene non sia espressamente citato tra le cose di proprietà comune nell’art. 1117 c.c. non v’è dubbio che l’impianto televisivo centralizzato sia tra i beni di proprietà condominiale.

La funzione, evidente, di consentire la corretta ricezione del segnale radiotelevisivo a tutte le unità immobiliari collegate lo rende di per sé bene intrinsecamente comune. Al riguardo una domanda sorge spontanea: il condomino che non ne vuole più usufruire se ne può distaccare? Se si, quali sono le conseguenze in termini di proprietà e partecipazione alle spese? Una risposta esaustiva relativa ad un caso del tutto simile è contenuta nella sentenza n. 5974/04 relativa al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

Si legge nel testo della sentenza: “ sussistono parti comuni indispensabili solo per certi aspetti, perché all'edificio prestano una utilità, che in parte può essere sostituita. In questa condizione singolare viene a trovarsi l'impianto di riscaldamento centrale, il quale presenta una sua peculiarità: per un verso, è indispensabile, posto che nell'insieme garantisce oggettivamente l'equilibrio termico dell'intero edificio; per altro verso, la sua utilità a vantaggio delle singole unità immobiliari può essere soggettivamente surrogata dall'impianto autonomo. […]E' noto, altresì, che sono diversi la funzione ed il fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per I 'uso, distinti in linea di principio dall'art. 1104 cod. civ. che, sebbene dettato in tema di comunione, in ragione della portata generale si applica anche al condominio negli edifici.

E' differente lo scopo, cui le distinte obbligazioni adempiono, ed è dissimile il fondamento, in virtù del quale le obbligazioni (di concorrere alle spese per la conservazione e per l'uso delle parti comuni) si ascrivono ai condomini.

La diversità si riconduce alla distinzione tra la utilizzazione oggettiva e l'uso soggettivo delle parti comuni.

Le spese per la conservazione - in conformità con lo scopo e con il fondamento, consistenti rispettivamente nel mantenimento della integrità, cioè del valore capitale, delle cose, degli impianti e dei servizi comuni e nella loro utilizzazione obbiettiva - si imputano ai condomini in ragione del collegamento immediato tra l'appartenenza ed i contributi.

Le spese per l'uso - in consonanza con il fine e con la ratio, configurata dal godimento soggettivo e dagli oneri determinati dal costo - si ripartiscono in relazione alla misura dell'uso.

Tenuto conto della relazione tra cose proprie e comuni; del diverso spessore del carattere della necessità per l'esistenza e per l'uso delle unità immobiliari in proprietà solitaria; della funzione e del fondamento differenti delle diverse spese per le parti comuni: tutto ciò considerato, emerge la ragione per cui nell'art. 1118 comma 2 cod. civ. delle spese per l'uso non si fa menzione.

A differenza dalle spese per la conservazione delle parti comuni, le quali ancorché non assolutamente indispensabili offrono comunque una certa utilità oggettiva a tutte le unità immobiliari, le spese per l'uso sono correlate all' effettivo godimento: ovverosia ad un fatto soggettivo, di per sé mutevole, che può essere attuato in misura diversa o che, in ipotesi, potrebbe anche non essere effettuato per nulla.

Perciò alle spese per la conservazione al condomino non è consentito sottrarsi, anche quando le cose sono indispensabili soltanto entro certi limiti, come nel caso dell'impianto di riscaldamento; a determinate condizioni, invece, alle spese per l'uso il condomino può evitare di concorrere.

Sulla base degli argomenti richiamati sopra, la più recente giurisprudenza afferma che la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio ” (così Cass. n. 5974/04).

In ragione di ciò e fatti i dovuti parallelilismi, non v’è motivo per dubitare che qualora il distacco non comporti peggioramento nella ricezione del segnale da parte degli altri condomini, il condomino può rinunciare all’uso restando obbligato al pagamento delle spese di conservazione di quel bene.

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