Nell'ambito della normativa sull'incentivazione alla produzione di energia rinnovabile, l'art. 9 del c.d. "Decreto energia" (D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022) ha introdotto nell'ordinamento la possibilità di installare alcune tipologie di impianti fotovoltaici in assenza di autorizzazioni
L'articolo 9 del D.L. n.17/2022, non consente però un'illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del T.U Edilizia per le installazioni degli impianti fotovoltaici.
A conferma di quanto sopra merita di essere presa in considerazione una vicenda poi sfociata nella recente sentenza 9 ottobre 2024 n. 8113 del Consiglio di Stato.
Ecco la vicenda.
Il gestore di un'attività di ristorazione realizza, tra l'altro, un portico costituito da travi e pilastri metallici e copertura fissa in pannelli, con funzione di sostenere un impianto fotovoltaico. Non viene chiesto nessun permesso.
Il ristoratore è convinto che l'opera rientri nell'ambito della cd. "attività edilizia libera", anche considerando che è stato edificato utilizzando un materiale "leggero", assolutamente diverso da quelli normalmente utilizzati in edilizia, per costruire fabbricati.
Inoltre ritiene che detto impianto sia legittimo perché realizzato nella vigenza del D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, provvedimento che, al fine di promuoverne l'utilizzo, esclude, in radice, che la realizzazione di detti impianti sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal D.lgs. n. 42/2004, essendo considerati di manutenzione ordinaria.
Il Comune non condivide le considerazioni del ristoratore e gli contesta la realizzazione del nuovo porticato, ordinando la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso al Tar non ha successo.
Il gestore si rivolge al Consiglio di Stato che respinge il ricorso e conferma l'ordine di demolizione del portico.
I giudici amministrativi hanno osservato che il richiamato articolo 9 del D.L. n.17/2022 (nel sostituire il comma 5 dell'art. 7-bis del d.l. 28/2011) mira a consentire la semplificazione dell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti (secondo, peraltro, l'espressa previsione del primo periodo del medesimo comma 5) e non può essere di certo inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In ogni caso il Consiglio di Stato ha evidenziato che il portico in questione, oltre a creare nuovi volumi, ha anche modificato la sagoma del fabbricato, configurando, in questo senso, al di là di ogni ragionevole dubbio, un intervento di "nuova costruzione"; in tal caso perciò serve un permesso di costruire.
A parere dei giudici di secondo grado la circostanza dell'essere stato utilizzato, per la realizzazione del suddetto portico, un materiale leggero, non può giustificare una diversa qualificazione dell'intervento.
In altre parole non è il materiale utilizzato, che induce o meno a qualificare quella in esame quale nuova opera, ma, la nuova volumetria che, tramite essa, è stata realizzata, ampliando superficie e spazi utilizzabili, oltre a mutare la sagoma dell'edificio.