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Illegittima sospensione del gas: quali danni per l'utente?

La società di gestione del gas, che per molto tempo e illegittimamente sospende la fornitura, si rende responsabile d'inadempimento contrattuale verso l'utente.
Avv. Marco Borriello 
23 Gen, 2023

Acqua, luce e gas sono sempre presenti all'interno delle nostre abitazioni. Si tratta, infatti, delle forniture essenziali senza le quali sarebbe quasi impossibile soddisfare le esigenze primarie della vita quotidiana. È per questo motivo, pertanto, che sarebbe altrettanto complicato sopperire ad una sospensione del servizio protrattasi per molto tempo.

A quanto pare, è ciò che è successo nella lite oggetto della recente sentenza n. 305 del 11 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Napoli. In tale occasione, dei cittadini che avevano subito la sospensione della fornitura del gas per tanti mesi, hanno citato in giudizio la società di gestione del servizio per ottenere ristoro di tutti i danni patiti a seguito dell'illegittima interruzione della fornitura.

Vediamo meglio, perciò, quali sono state le circostanze che hanno caratterizzato il caso concreto e perché si è sviluppata questa diatriba.

Illegittima sospensione del gas e danni per l'utente. Il caso concreto.

In un fabbricato partenopeo, nel settembre del 2015, i tecnici incaricati dalla società di gestione del servizio, intervenivano sul posto a seguito di una segnalazione di dispersione del gas. Ebbene, essi constatavano che l'impianto al servizio dell'edificio presentava delle anomalie. Perciò, per motivi di sicurezza, era necessario sospendere l'erogazione della fornitura.

In particolare, le problematiche in questione riguardavano quei condòmini che, senza alcuna autorizzazione, avevano effettuato delle modifiche all'impianto, ad esempio, inglobando i misuratori del gas all'interno delle proprie verande. Tale indebita iniziativa, però, non riguardava tutti. Alcuni proprietari, infatti, non avevano fatto nulla ed erano in regola. Nonostante ciò, subivano lo stesso la sospensione del servizio a carico dell'intero fabbricato.

Due di questi, quindi, e, nello specifico, il proprietario e l'usufruttuario di un immobile, invocavano il competente Tribunale di Napoli per ottenere, con provvedimento d'urgenza, la riattivazione della fornitura. Ebbene, nonostante l'esito del procedimento e del successivo reclamo fosse stato loro positivo, ciò non avveniva se non dopo circa un anno dall'avvenuta sospensione.

La lite, perciò, si spostava in sede ordinaria, dove gli utenti de quo chiedevano il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione ed a causa dei fatti. La società di erogazione del servizio si difendeva, però, sostenendo di non aver potuto procedere prima alla riattivazione della fornitura, perché impossibilitata dalla necessità di garantire la sicurezza dell'impianto.

Essa era stata messa in discussione dagli abusi perpetrati da alcuni condòmini dell'edificio e dalla mancata rimozione degli stessi per tutto il periodo in contestazione.

All'esito dell'istruttoria, caratterizzata anche dall'escussione di alcuni testimoni, l'ufficio partenopeo ha, parzialmente, accolto la domanda e ha concluso per il riconoscimento dei danni non patrimoniali a favore degli attori.

Illegittima sospensione del gas e danno patrimoniale da inadempimento contrattuale

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Napoli ha constatato l'inadempimento contrattuale della società di gestione del gas. Essa, infatti, aveva sospeso per molto tempo la fornitura a degli utenti che erano perfettamente in regola con il proprio impianto e non si era prodigata, tempestivamente, per riattivarla.

Per questo motivo è stato corretto chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1218 cod. civ. «Il somministrante, pur se ha sospeso l'erogazione del gas per motivi di sicurezza per aver riscontrato vizi sull'impianto posto al servizio del Condominio e per la presenza di impianti di alcuni utenti non a norma, risponde a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver con colpevole ritardo, quasi un anno, eseguito i lavori di manutenzione dell'impianto di sua proprietà e riattivato il gas agli attori, che avevano gli impianti interni alla loro proprietà perfettamente in regola e che avevano più volte sollecitato il gestore a riattivare la loro fornitura (Sul punto Cfr. Cass. civ., sez. III, 22/12/2015, n. 25731)».

Nel caso concreto, però, tale domanda non è stata accolta. Il danneggiato, infatti, aveva l'onere di dimostrare la perdita patrimoniale subita. Ad esempio, avrebbe potuto comprovare l'acquisto delle bombole o il maggior costo affrontato per l'erogazione dell'energia elettrica per sopperire alla sospensione della fornitura. Non avendo provveduto in tal senso, la domanda è stata respinta.

Illegittima sospensione del gas e danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

Secondo un importante pronuncia della Cassazione, opportunamente citata dal Tribunale di Napoli, a seguito di un inadempimento contrattuale, può essere risarcito anche il danno non patrimoniale.

Ciò, però, a condizione che siano stati lesi dei diritti inviolabili della persona e sempreché il pregiudizio sia stato di una certa gravità «La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto, nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui (Cass.S.U. 26972-26975/2008)».

Ebbene, nel caso concreto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la fornitura del gas rappresenti un bisogno della vita. Per questo motivo, l'illegittima e duratura sospensione del servizio aveva determinato una grave lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In ragione di ciò, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale patio dagli utenti, identificandolo con il disagio psicologico e lo stress subito durante il periodo in contestazione. La misura del risarcimento è stata, invece, quantificata equitativamente.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 11 gennaio 2023 n. 305
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