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Illegittima l'occupazione degli spazi condominiali e azione di manutenzione

Integra una molestia possessoria la collocazione sulle aree comuni degli arredi di un'attività commerciale.
Avv. Gianfranco Di Rago 
22 Set, 2022

L'occupazione degli spazi condominiali con tavoli, sedie e altri arredi destinati agli avventori di un'attività commerciale costituisce una molestia nei confronti dei condomini, che è tutelabile con l'azione di manutenzione del possesso.

Inoltre, per rafforzare l'efficacia del provvedimento adottato dal Tribunale, può essere anche richiesta la fissazione di una penale giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. a carico dell'autore della molestia per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine giudiziale.

Questo quanto emerge da un provvedimento cautelare recentemente adottato dal Tribunale di Latina e pubblicato in data 10 agosto 2022.

Occupazione abusiva degli spazi condominiali e richiesta di rimozione

Un condominio, per mezzo del suo amministratore, aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso ex art. 703 c.p.c. perché venisse ordinato alla titolare di un'impresa di bar-tabacchi di procedere alla rimozione dall'area condominiale degli arredi dell'attività commerciale e degli ulteriori oggetti che impedivano il libero godimento da parte dei condomini degli spazi occupati.

Sedie e piante nella parti comuni, cosa fare per farle rimuovere

La disposizione in questione, lo si ricorda, sulla base di quanto previsto dall'art. 1170 c.c., consente di ottenere tutela laddove si subiscano molestie nel possesso di un bene immobile.

Il condominio, sulla base di un ampio corredo fotografico, aveva evidenziato come l'intera area di accesso a una delle scale dell'edificio fosse stata interamente occupata dalla predetta attività di bar-tabacchi con i relativi arredi, ovvero con bidoni della spazzatura, tavoli e sedie, nonché con un distributore automatico di sigarette.

Secondo il condominio l'occupazione dell'area condominiale con i predetti arredi avveniva quotidianamente per l'intera durata di apertura al pubblico dell'attività e con modalità tali da menomare completamente la possibilità di fruizione da parte dei condomini del marciapiede condominiale, rendendo loro difficoltoso anche il semplice accesso all'edificio. La titolare del bar-tabacchi era rimasta contumace.

Tutela del possesso e azioni legali contro le molestie

Secondo il Tribunale di Latina la collocazione di oggetti su di un'area normalmente e usualmente utilizzata dai condomini per l'accesso alle abitazioni dà senza dubbio luogo a una molestia, ovvero a una illegittima turbativa nel possesso del bene immobile.

Per ottenere tutela in giudizio non è necessario che si arrivi alla privazione integrale dell'altrui disponibilità del bene (nel caso di specie, infatti, restava pur sempre possibile l'accesso agli spazi compromessi, per quanto reso più difficoltoso, soprattutto alle persone con ridotte capacità deambulatorie), ma è sufficiente un evidente ostacolo e disturbo al suo libero godimento.

Differenza tra proprietà, detenzione e possesso

Secondo la giurisprudenza per integrare la molestia è infatti sufficiente un'attività materiale (o giuridica) consapevolmente posta in essere dall'agente e con un congruo e apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio (si vedano: Cass. civ., sez. II, 15.7.2003, n. 11036; Cass. civ., sez. II, 11/11/2002, n. 15788; Cass. civ., sez. II, 13/9/2000, n. 12080).

Perché si abbia molestia possessoria non è necessaria anche la produzione di un danno, ma basta che lo stato di possesso sia posto in dubbio o in pericolo.

Non ogni attività materiale del soggetto terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma solo quella che denoti un congruo e apprezzabile contenuto di disturbo, configurando una pretesa in contrasto con la posizione del possessore del bene. Non sono quindi qualificabili come atti di molestia del possesso quei comportamenti che non compromettono né limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto sul bene da parte del suo possessore, ma siano con questo compatibili.

Nella specie il Tribunale di Latina ha valorizzato il contenuto del materiale fotografico prodotto in giudizio dal condominio, dal quale risultava in maniera evidente la difficoltà di accesso all'androne di ingresso della scala dell'edificio condominiale, in quanto detta area risultava occupata da materiale di vario tipo, come sopra ricordato.

Inoltre, secondo il Giudice, lo stazionamento di numerose persone durante l'intero arco della giornata e la collocazione dei secchi di rifiuti negli spazi condominiali comprimeva significativamente il godimento degli spazi comuni da parte dei condomini.

Accertata dunque la turbativa, il Tribunale ha ordinato alla titolare dell'attività commerciale di rimuovere gli ostacoli al godimento delle aree condominiali occupate, restituendo così ai condomini il pieno possesso e godimento delle stesse.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'art. 614-bis c.p.c., il Giudice ha condannato la parte resistente al pagamento della somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività di sgombero, a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla notifica del provvedimento cautelare.

Sentenza
Scarica Trib. Latina 10 agosto 2022 n. 1979
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