La mancata convocazione di un condomino per l'assemblea è un vizio che può essere legittimamente contestato solo dal diretto interessato. Gli altri condomini sono infatti carenti di interesse ad agire al riguardo e quindi l'eventuale impugnazione giudiziale risulta inammissibile.
Né tale conclusione può essere in qualche modo aggirata facendo valere la presunta invalidità del verbale assembleare, laddove nello stesso manchi l'attestazione della regolare costituzione dell'assemblea e, dunque, la verifica della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Così si è pronunciata la Corte d'Appello di Napoli nella interessante sentenza n. 3562, pubblicata lo scorso 25 luglio 2023.
Il vizio di mancata convocazione può essere sollevato solo dal condomino interessato. Fatto e decisione
Nella specie una condomina aveva impugnato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'impugnazione di una deliberazione assembleare, denunciando l'omessa pronuncia sul capo della domanda con cui era stato dedotto il vizio della stessa per la mancata attestazione a verbale della regolare costituzione della riunione in virtù della rituale convocazione di tutti i condomini.
Secondo l'appellante tale aspetto non poteva infatti ritenersi assorbito dalla domanda volta all'annullamento della delibera impugnata per l'omesso avviso di convocazione degli eredi di un condomino, rispetto alla quale il Tribunale aveva ritenuto che l'esponente non fosse legittimata ad agire.
A sostegno dell'appello la condomina aveva richiamato la norma di cui all'art. 1136, comma 6, c.c., secondo cui l'assemblea non può deliberare "se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", residuando in capo a ciascun condomino l'interesse a che il presidente dell'assemblea desse atto a verbale della regolare convocazione di tutti i condomini, quale requisito per la valida costituzione dell'adunanza.
La Corte di Appello ha respinto a sua volta l'impugnazione, ribadendo come ciascun condomino non possa sollevare vizi relativi alla mancata convocazione degli altri aventi diritto, per mancanza del relativo interesse ad agire.
A ben vedere, secondo i giudici di secondo grado, l'appellante aveva fondato la propria impugnazione sulla lettera dell'art. 1136, comma 6, c.c., secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, mediante tempestivo invio della comunicazione di cui all'art. 66, comma 3, Disp. att. c.c., sostenendo una interpretazione della locuzione "se non consta" nel senso della necessità che del controllo sull'avvenuta convocazione di tutti i condomini, cui doverosamente deve procedere il presidente al momento della costituzione dell'assemblea, si dia atto espressamente a verbale.
Tuttavia secondo la Corte di Appello questa interpretazione verrebbe sostanzialmente a scontrarsi con la pacifica esclusione della legittimazione di ciascun condomino a dolersi della mancata convocazione degli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea.
Inoltre, sempre secondo i giudici di secondo grado, anche a voler ritenere preservato un ambito di residua configurabilità del vizio di omesso controllo della regolare convocazione di tutti i condomini in sede di costituzione assembleare, esso, nella specie, non sussisteva.
Se è vero, infatti, che la verbalizzazione costituisce un requisito di forma posto a presidio della garanzia di verifica della regolarità del procedimento collegiale, in cui si articola la costituzione e la deliberazione dell'organo assembleare, le sue omissioni o incompletezze non incidono sulla validità della delibera, ove a esse possa rimediarsi mediante il controllo di quanto effettivamente avvenuto nel corso del procedimento di convocazione assembleare (si veda Cass. civ., n. 40827/2021).
Nella specie il condominio convenuto aveva infatti prodotto in giudizio copia di tutte le ricevute di spedizione degli avvisi di convocazione.
Considerazioni conclusive
Come è noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 4806/2005) ha chiarito che l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea, trovando, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge, con conseguente difetto di legittimazione del condomino convocato ad impugnare la delibera per l'omessa convocazione di altri condomini.
Come si può ricavare dal percorso argomentativo della predetta decisione, l'art. 1136, comma 6, c.c., relativo alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea, costituiva proprio l'argomento a favore della tesi della nullità della delibera assembleare, che reputava insussistente, in caso di mancata convocazione anche di un solo condomino, lo stesso potere dell'assemblea di deliberare, tesi che poi le Sezioni Unite hanno disatteso, dando seguito al contrario orientamento sulla qualificazione in termini di mera annullabilità di detto vizio e della conseguente legittimazione relativa a farlo valere del solo condomino non convocato.
In quella sede le Sezioni Unite hanno quindi chiarito che il procedimento di convocazione è unico e non si frantuma in tanti procedimenti quanti sono i singoli condomini da convocare. Secondo la Corte di Appello di Napoli la lettera dell'art. 1136, comma 6, c.c. non configura un ostacolo insormontabile, dovendo essere interpretata nel senso che la proposizione secondo cui l'assemblea non può "validamente" deliberare se tutti i condomini non sono stati convocati, deve intendersi nel senso che, in difetto di convocazione di un condomino, la delibera non è "definitivamente" valida, essendo suscettibile di impugnazione nel prescritto termine di trenta giorni su istanza del solo soggetto interessato. Al contrario, sempre secondo i giudici partenopei, consentire a ciascun condomino di dolersi della mancata verifica, all'atto della costituzione dell'assemblea, della convocazione di tutti gli altri compartecipi, reintrodurrebbe surrettiziamente una sorta di legittimazione assoluta alla deduzione del vizio di omesso avviso a soggetti diversi dal singolo interessato, che invece, come detto, deve ritenersi esclusa.
Se si guarda alla questione dal punto di vista sostanziale non si può non essere d'accordo con le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Appello di Napoli. Infatti un'interpretazione del disposto di cui all'art. 1136, comma 6, c.c., che consentisse a ciascun condomino di sollevare in giudizio come motivo di impugnazione la mancata attestazione a verbale della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, id est dell'invio di un regolare avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto, consentirebbe sostanzialmente una deroga al principio, come detto ormai pacifico in giurisprudenza, dell'assenza di legittimazione di ciascun condomino a far valere il vizio di mancata convocazione relativo ad altri membri della compagine condominiale.