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Il video-spioncino non deve inquadrare le porte dei vicini

Occhiello digitale: limiti da rispettare in condominio per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
Avv. Mariano Acquaviva 
12 Mag, 2025

La violazione del diritto alla riservatezza può costare caro: in alcune ipotesi, la condotta può configurare un reato, soprattutto allorquando ci si avvalga di strumenti tecnologici che consentono la ripresa audio/video della realtà esterna. È per questa ragione che il video-spioncino non deve inquadrare le porte dei vicini.

Questo strumento elettronico - che consente la ripresa di ciò che accade sul pianerottolo, all'esterno dell'abitazione del condomino che se ne avvale - deve seguire in tutto e per tutto le regole stabilite dall'ordinamento giuridico per le videocamere di sorveglianza, cioè per le telecamere fisse poste a difesa della proprietà esclusiva.

Infatti, se è vero che le parti comuni dell'edificio così come le porte dei vicini sono visibili a occhio nudo, e pertanto nessuno si può lamentare del fatto che qualcuno si soffermi a guardarle, tale considerazione non è valida allorquando le immagini siano immortalate da un dispositivo elettronico in grado di conservare ciò che riprende all'interno del proprio campo visivo: in questa ipotesi, infatti, può verificarsi una violazione della riservatezza altrui.

Per tali ragioni, il video-spioncino installato all'interno della porta di casa deve essere "calibrato" in maniera tale da non riprendere né il pianerottolo - parte comune dell'edificio - né l'ingresso delle abitazioni dei vicini: la prima ipotesi configura una violazione della privacy condominiale, la seconda del singolo condomino.

Spioncino digitale: regole per rispettare la privacy

Pur non occorrendo un cartello che ne segnali la presenza, il video-spioncino nella porta di casa è potenzialmente lesivo della riservatezza altrui: pertanto, si estendono ad esso le regole della videosorveglianza privata, le quali impongono in maniera rigorosa di limitare l'angolo visuale solamente alla proprietà a difesa della quale è posta.

A dire il vero, recentemente l'Autorità garante per la privacy (provvedimento 12 ottobre 2023 n. 477) ha ammesso una deroga alle stringenti norme che impediscono di riprendere ciò che c'è al di là della proprietà esclusiva, riconoscendo la possibilità di estendere il raggio d'azione della videosorveglianza oltre le aree di stretta pertinenza, ma solo se ciò è indispensabile per la tutela della proprietà privata a seguito di gravi avvenimenti.

Così testualmente: «Soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto si può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)».

Dunque, in teoria è possibile che la telecamera privata - incluso quindi lo spioncino digitale - inquadri anche parti condominiali o altrui, ma solo se sussiste una comprovata ragione che rende questa deroga assolutamente essenziale alla tutela delle ragioni della proprietà esclusiva.

Per ciò che concerne la durata della conservazione delle immagini, essa non può superare le 24 ore, estendibili solo in caso di giustificati motivi.

È altresì vietata la captazione di conversazioni avvenute nelle aree condominiali attraverso dispositivi audio.

Si alla videosorveglianza del pianerottolo, anche se viene ripresa la porta del vicino quando è inevitabile un diverso orientamento della telecamera

Avv. Giuseppe Nuzzo Videosorveglianza. Le parti comuni condominiali non possono equipararsi a “domicilio” o “privata dimora”.

Come utilizzare il video-spioncino?

A questo punto, è lecito chiedersi a cosa serva il video-spioncino, atteso gli stringenti limiti imposti dalla normativa.

Ebbene, l'occhiello digitale deve svolgere la stessa funzione dell'occhio umano, non potendo superare i normali limiti di quest'ultimo.

L'utilità del video-spioncino, quindi, si apprezza con riferimento a quanti hanno difficoltà ad avvalersi del tradizionale occhiello, ad esempio a causa di problemi alla vista oppure alla normale deambulazione (si pensi al malato oppure all'anziano allettato).

Dunque, se il video-spioncino si limita a supplire all'occhio umano, senza registrazione delle immagini, non ci sono problemi di sorta (se così non fosse, sarebbero illeciti anche i tradizionali occhielli); se invece il dispositivo consente di raggiungere aree che sfuggono alla normale vista umana o, comunque, permette di immagazzinare i filmati, allora si incorre in una violazione della privacy, qualora l'apparecchio non sia limitato alla proprietà privata.

Insomma: è legale avvalersi di uno spioncino digitale che si limita a mostrare l'immagine senza registrare e senza riprendere un'area più ampia di quella che si vedrebbe con un occhiello tradizionale.

Se questo, invece, dovesse registrare le immagini e/o avere un obiettivo grandangolare, devono essere rispettate le norme sulla riservatezza, con conseguente esclusione di tutto ciò che è diverso dalla proprietà privata del soggetto che si avvale del dispositivo.

Se mediante l'uso dello spioncino digitale o di altri strumenti di ripresa visiva o sonora ci si procurasse indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora, si integrerebbe il reato di Interferenze illecite di cui all'art. 615-bis c.p., punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Secondo la Corte di Cassazione (12 luglio 2017, n. 34151), ai fini della integrazione di questo delitto deve escludersi che le scale condominiali e i relativi pianerottoli siano luoghi di privata dimora: trattasi infatti di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinate all'uso di un numero indeterminato di soggetti.

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