Con pronuncia emessa in data 26 settembre 2024, n. 8208, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condominio contro l'ente gestore della fornitura di energia elettrica.
L'opponente ha contestato il provvedimento monitorio contenente fatture afferenti il mancato pagamento a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica da parte dell'ente gestore perché mai comunicate al condominio e che la somma richiesta era sproporzionata rispetto agli abituali consumi del detto condominio.
Si costituiva l'opposto il quale impugnava e contestava l'assunto dell'opponente evidenziando che dei tecnici incaricati avevano rilevato da accertamenti condotti in determinate date presso il punto di prelievo, contraddistinto da apposito POD, associato alla fornitura di energia elettrica del condominio, privo di regolare contratto, l'utilizzo abusivo dell'energia elettrica, e tutto ciò attestato su apposito verbale; infatti, i tecnici smantellavano l'allaccio abusivo e provvedevano ad installare e attivare la nuova e regolare fornitura.
L'ente gestore della somministrazione di energia elettrica, prima attivare il procedimento di cui all'art. 633 c.p.c., inviava una lettera di diffida e messa in mora al condominio moroso, rimasta priva di riscontro.
Ai fini di prova degli accertamenti svolti, le situazioni riscontrate dai dipendenti dell'ente gestore dell'energia elettrica e trascritte nei loro verbali di verifica hanno un valore maggiore rispetto a quello di una qualsiasi testimonianza privata proveniente da soggetti non qualificati, perciò vanno approfonditi questi atti e dichiarazioni possono provare un allaccio abusivo alla rete e la conseguente sottrazione di energia elettrica
Valore del verbale redatto dagli accertatori
Gli accertatori che hanno redatto il verbale, posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso, hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio e, ne consegue che il verbale dagli stessi redatto ha valore di atto pubblico.
In altri termini, il dipendente del gestore nell'esercizio nelle sue funzioni non è un pubblico ufficiale nel senso classico del termine, ma ha una qualifica che per molti aspetti è equiparata a quella di incaricato di pubblico servizio, intesa ai sensi dell'art. 358 c.p., tale qualità "è assegnata dalla legge, in via residuale, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale" (art. 358 c.p.).
In buona sostanza, i tecnici che hanno redatto il verbale di contestazione nei confronti di un utente, essendo dipendente dell'ente gestore, nella loro funzione di verifica degli impianti, sono da considerarsi incaricati di pubblici servizi, e l'atto di constatazione dell'illegittimità compiuta dall'utente viene considerato come pubblica fede di quello che hanno accertato.
Per completezza, l'espressione pubblica fede trova riscontro nell'art. 2700 c.c. secondo cui gli atti redatti da pubblici ufficiali fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (vedi Trib. Bologna 21 marzo 2022, n. 713).
Il valore probatorio del verbale di verifica redatto dagli incaricati dell'Enel è circoscritto alle circostanze che sono cadute direttamente sotto la percezione del verificatore: ad esempio, l'allaccio abusivo alla rete elettrica, la manomissione di un contatore con "ponti" o "zeppe", lo stato dei luoghi.
Chiaramente l'installazione di un allaccio con utilizzo abusivo dell'energia elettrica da parte del condominio, comporta delle implicazioni anche di natura penale da valutare nel caso specifico, ovvero se integra il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 c.p. oppure il delitto di furto ex art. 624 c.p. (Cass. pen. sez. IV, 23 marzo 2023, n. 17203).
Nella valutazione della fattispecie di reato da valutarsi, il furto di energia elettrica non è mai un furto semplice bensì aggravato per via delle circostanze con cui viene posto in essere.
Ne consegue che l'illecita fruizione consapevole dell'energia rappresenta l'impossessamento della ''res'', attuato con l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore, comporta la responsabilità del condominio per intero, quale ente di gestione dei beni e servizi comuni, configurandosi come illecito permanente produttivo di danni del quale lo stesso deve rispondere fino alla sua cessazione.
Conferma della validità legale del verbale di contestazione per il condominio
Sicuramente da condividere è la pronuncia del Tribunale partenopeo di rigetto dell'opposizione del decreto ingiuntivo che pone a fondamento della decisione il verbale di accertamento e contestazione redatto da accertatori del gestore dell'energia elettrica, considerati incaricati di pubblico servizio, documento che fa piena prova sino a querela di falso.