L'art.1129 del Codice Civile ai commi 11 e 12 disciplina l'istituto della revoca dell'amministratore condominiale prevedendo i casi e stabilendo le modalità in cui la revoca venga deliberata dall'assemblea condominiale o disposta dall'autorità giudiziaria.
La norma indica quali sono le gravi irregolarità in cui l'amministratore può incorrere e rischiare di essere revocato. L'art.1129 comma 13 del Codice Civile prevede espressamente che "in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato".
E' sorta una controversia in una fattispecie in cui l'assemblea condominiale ha nominato un amministratore che in precedenza era stato revocato giudizialmente.
Nel caso di specie, l'amministratore era stato revocato con provvedimento della Corte di Appello di Trieste del 05.07.2011. L'assemblea condominiale, con delibera adottata in data 05.05.2015, aveva nominato lo stesso amministratore.
Un condòmino, dopo aver espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Trieste la delibera assembleare di nomina dell'amministratore chiedendo che fosse pronunciata l'annullabilità della stessa e, di conseguenza, caducarsi e dichiararsi privi di ogni effetto giuridico tutti i provvedimenti consequenziali adottati.
Si è costituito in giudizio il condominio che, oltre a sollevare eccezioni di natura preliminare, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea stante la qualità di amministratore dello stesso soggetto che, seppur revocato nel 2011, era stato nuovamente nominato in virtù della delibera assembleare del 07.04.2014.
Con sentenza n.729 dell'11.12.2018 il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ha affrontato il problema dell'estensione temporale del divieto di cui all'art.1129 co.13 del Codice Civile, ovverosia se essa debba essere intesa come impositiva di un divieto sine die di rinomina dell'amministratore giudizialmente revocato o se essa si riferisca soltanto all'esercizio immediatamente successivo alla revoca.
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