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Il termine di legge per impugnare la delibera ricomincia a decorrere dal deposito del verbale negativo della mediazione

L'ennesimo correttivo alla riforma Cartabia, in vigore dal 25 gennaio, interviene a porre rimedio alle clamorose sviste del Legislatore delegato.
Avv. Gianfranco Di Rago 
27 Gen, 2025

Reintrodotto il fondamentale chiarimento normativo che se la mediazione si conclude senza conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza che, ove a suo tempo correttamente interrotto dall'inoltro dell'istanza alla controparte, ricomincia a decorrere dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.

Il termine di durata massima della mediazione viene innalzato a sei mesi, prorogabile di tre mesi in tre mesi su accordo delle parti, tranne nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria, quindi ad esempio per le controversie condominiali, nelle quali detta proroga è possibile per una sola volta.

Viene altresì disposto che il termine di durata del procedimento di mediazione non sia soggetto a sospensione feriale.

Anche questo sarà molto importante in caso di impugnazione delle delibere condominiali, soggette come noto al termine decadenziale di 30 giorni di cui all'articolo 1137 c.c.. E' stato finalmente chiarito che per la partecipazione delegata non serve, tranne alcuni casi, la procura notarile, ma è sufficiente un documento scritto con indicazione degli estremi del documento di identità del delegante.

Viene anche rimodulata la mediazione da svolgersi in modalità interamente telematica e viene chiarito che è possibile anche partecipare in via telematica a una mediazione in presenza.

Viene inoltre chiarito che il verbale di mediazione non contiene l'accordo di conciliazione, ma che quest'ultimo viene semplicemente allegato al verbale, in quanto atto formato dalle parti.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti più importanti dell'ennesimo correttivo della c.d. riforma Cartabia, emanato con il dlgs n. 216 del 27 dicembre 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2025, che entrerà in vigore a partire dal 25 gennaio 2025. Nella maggior parte dei casi si è trattato di emendamenti indispensabili per una corretta applicazione delle disposizioni in materia di mediazione e per evitare agli operatori del diritto complicati equilibrismi interpretativi dovuti a evidenti e gravi errori di tecnica legislativa, come già segnalato nei miei precedenti interventi in materia pubblicati su questa rivista (si vedano: I termini da rispettare prima e dopo l'assemblea, Mediazione telematica istituzionalizzata dalla riforma Cartabia, Senza procura notarile la mediazione non è valida).

Come detto, la notizia più rassicurante per gli operatori del diritto è sicuramente la reintroduzione di quella parte del D.Lgs 28/2010 che si era inspiegabilmente persa nelle more delle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia.

Come già segnalato, si trattava di un problema di fondamentale importanza in tema di impugnazione delle delibere assembleari, come noto sottoposte allo stretto termine di decadenza di 30 giorni di cui all'articolo 1137 del Codice Civile.

Mentre in precedenza era chiaro che detto termine, ove prontamente e correttamente interrotto dall'inoltro dell'istanza di mediazione alla controparte, avrebbe cominciato nuovamente a decorrere soltanto dal momento del deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell'organismo, in mancanza di detta precisazione legislativa era stato sollevato, anche dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di Napoli, il dubbio che detto termine potesse (irragionevolmente) cominciare a decorrere a mediazione in corso, con evidente annullamento delle finalità deflattive avute di mira dal Legislatore, cosa che avrebbe obbligato la parte impugnante a notificare l'atto giudiziario il più delle volte ancor prima dello svolgimento del primo incontro di mediazione.

Parrebbe invece incoraggiante l'innalzamento a sei mesi del termine massimo di durata della procedura di mediazione, prorogabile di tre mesi in tre mesi su accordo delle parti. Si era già evidenziato come una netta contrazione dei tempi di durata di detta procedura, motivata dall'ansia di non allungare i tempi processuali, corresse il rischio di diventare un vero e proprio boomerang, riducendo di fatto le possibilità che la mediazione avesse un esito positivo.

La preoccupazione del Legislatore di delegato di non gravare sui tempi processuali pare però avere comunque condotto alla previsione per cui, in caso di mediazione obbligatoria, il rinvio di tre mesi è possibile una sola volta. Ma, a ben vedere, la soluzione in tal modo individuata è forse peggiore della prima versione.

Se infatti in precedenza le parti di un contenzioso condominiale avrebbero potuto richiedere più proroghe del termine di durata della mediazione, ora si può arrivare al massimo a nove mesi. Può sembrare un periodo lungo.

Tuttavia i contenziosi condominiali sono spesso molto complessi, sia per gli accertamenti di natura tecnica sottesi alle istanze delle parti sia per la necessità che la proposta di conciliazione sia vagliata e accettata dall'assemblea condominiale.

Viene poi disposto espressamente che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale, come invece si riteneva pacificamente fino a oggi, trattandosi di un termine comunque legato al procedimento giurisdizionale.

Anche questo comporta una riduzione dei tempi per quelle mediazioni che si svolgano nel periodo primaverile/estivo, obbligando forse gli organismi, gli avvocati e le parti a lavorare anche durante il mese di agosto (ma francamente ciò non appare credibile a livello organizzativo complessivo).

Va invece sicuramente salutato con favore il chiarimento fornito il merito alle modalità della partecipazione delegata alla mediazione. In accoglimento delle istanze sollevate da più parti e facendo tesoro dei più recenti sviluppi giurisprudenziali in materia, il correttivo chiarisce infatti che in questi casi è sufficiente una delega conferita con documento scritto e sottoscritto contenente gli estremi del documento d'identità del delegante, senza necessità che la sottoscrizione sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Fa eccezione il caso in cui in sede di mediazione le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri di cui all'articolo 2643 del Codice Civile.

Infine, come detto, il Legislatore delegato si è accorto dell'ulteriore svista in cui era incappato, laddove nella c.d. riforma Cartabia si parlava di accordo di conciliazione contenuto nel verbale assembleare.

In realtà il primo documento è semplicemente allegato al verbale, perché lo stesso è confezionato dalle parti ed è sottoscritto solo dalle stesse e dai loro difensori, non certo dal mediatore, che si limita a sottoscrivere soltanto il verbale. Può sembrare una formalità, ma tale differenza è molto importante.

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